Cassazione Civile, Sentenza n. 25606/2020 del 12/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'IVA 2004 che ha disconosciuto un credito IVA compensato nella dichiarazione IVA di gruppo ritenuto oggettivamente inesistente. La contribuente contestava sia le risultanze di fatto (il credito sarebbe stato trasferito da una controllata e la contribuente sarebbe estranea alle contestazioni) sia profili processuali relativi alla liquidazione delle spese e alla delega di decisione in sede di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i diversi motivi di cassazione: i gravami processuali sulla liquidazione delle spese sono stati respinti in quanto il giudice del rinvio ha potuto rinnovare la regolamentazione delle spese in ragione dell'effetto espansivo dell'annullamento del capo principale (art. 336 c.p.c.), procedendo alla riliquidazione distinta per ciascun grado; le questioni di merito relative all'accertamento dell'inesistenza del credito IVA sono di fatto e di merito e non ricomprese nel sindacato di legittimità salvo i casi tassativi; inoltre non è fondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso quando esso riproduce elementi già noti al contribuente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e degli oneri dovuti (incluso l'ulteriore importo previsto dall'art.13 co.1-quater DPR 115/2002), per complessivi €20.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Principio dell'effetto espansivo interno: la caducazione del capo principale comporta la caducazione dei capi dipendenti (per es. condanna alle spese) e legittima il giudice del rinvio a rinnovare la regolamentazione e la liquidazione delle spese per ciascun grado.
Richiamato dal ricorrente per censurare la sentenza; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità lamentata in relazione a violazioni procedurali invocate.
Principio del libero convincimento del giudice di merito: le valutazioni probatorie e di merito sono in linea di massima insindacabili in sede di legittimità salvo violazioni formali o uso di prove non dedotte.
Richiamato con riferimento alla disciplina delle spese; la Corte ha confermato che la liquidazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e può essere sindacata in cassazione solo per violazione del criterio della soccombenza o per irregolarità nella quantificazione.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 15, art. 36, art. 63
Norme sul processo tributario evocate in relazione alla motivazione dell'avviso e all'autonomia del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto corretto il procedimento del giudice del rinvio e la motivazione dell'atto impugnato.
Regola sulla ripartizione dell'onere della prova: il ricorrente deduceva che l'Ufficio non avrebbe assolto il proprio onere, ma la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulla prova apportata dall'Ufficio.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto inespressa e non sufficientemente specificata la doglianza sulla liquidazione per renderla ammissibile.
Norma in materia di IVA citata in relazione alle contestazioni sul credito IVA; la Corte ha valorizzato le risultanze del giudice di merito che hanno escluso l'esistenza del credito oggetto di compensazione.
Costituzione
Richiamate nella contestazione circa i diritti di difesa e l'organizzazione della giurisdizione; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio e la motivazione siano stati rispettati.
Previsione richiamata in dispositivo per l'applicazione di un ulteriore importo a carico del ricorrente (onere contributivo) in caso di soccombenza.
Richiami processuali sollevati dal ricorrente in ordine alla presunta violazione del giudicato e alla nullità connesse alla liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto tali doglianze infondate perché il giudice del rinvio poteva rinnovare la disciplina delle spese.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio, a seguito di annullamento parziale o totale, può rinnovare la regolamentazione e la liquidazione delle spese processuali in rapporto all'esito finale della lite (effetto espansivo dell'art. 336 c.p.c.); quindi le spese dei gradi precedenti possono essere riliquidate anche d'ufficio.
- Le questioni di merito e la valutazione della prova (in particolare sull'esistenza o meno di un credito IVA) restano di competenza del giudice del merito e sono in generale insindacabili in sede di Cassazione, salvo vizi formali, omissione di prove o uso di prove non dedotte.
- Un avviso di accertamento che riproduce elementi e conclusioni di altri atti non è automaticamente illegittimo se il contribuente era a conoscenza degli atti stessi e non subisce pregiudizio nel contraddittorio; l'Ufficio può utilizzarne le conclusioni purché gli elementi siano accessibili al contribuente.
- I motivi che si limitano a chiedere una diversa rivalutazione dei fatti e delle prove costituiscono ricostruzione del merito e sono spesso inammissibili in sede di legittimità; occorre invece dedurre vizi di diritto o di motivazione specifici e non meramente riconsiderare le valutazioni probatorie.
- Le impugnazioni riguardanti la liquidazione delle spese devono essere specifiche e dettagliate: in cassazione è necessario indicare punto per punto le voci contestate e dimostrare la violazione dei criteri di soccombenza o delle tariffe, pena l'inammissibilità del motivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25509/2020 del 12/11/2020
- Sentenza civile · 12 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25518/2020 del 12/11/2020
- Sentenza civile · 12 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25519/2020 del 12/11/2020
- Sentenza civile · 12 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25520/2020 del 12/11/2020
- Sentenza civile · 12 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25521/2020 del 12/11/2020
- Sentenza civile · 12 nov 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 25569/2020 del 12/11/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →