Cassazione Civile, Sentenza n. 25569/2020 del 12/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata sanzionata dall'Ordine di Varese (avvertimento) per omessa vigilanza, in qualità di direttore sanitario della struttura "Odontobi", su ripetute campagne pubblicitarie (gennaio-febbraio 2013) contenenti il marchio e il patrocinio dell'azienda "Nobel Biocare". Le doglianze in cassazione riguardavano la presunta incompatibilità o abrogazione della norma deontologica invocata (art.57 Codice deontologico) alla luce delle successive norme di liberalizzazione della pubblicità (d.l. 223/2006 conv. legge 248/2006; d.l. 138/2011 conv. legge 148/2011 e d.P.R. n.137/2012), nonché profili di violazione del diritto UE (libera concorrenza e libertà di prestazione), carenza di motivazione e omesso esame di fatto decisivo (rimozione del marchio/qualificazione non pubblicitaria del contenuto).
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la condotta contestata rientrasse nell'ambito del divieto deontologico di concedere patrocinio o avallo a iniziative o forme promozionali a favore di aziende terze (art.57 Codice deontologico, versione applicabile nel 2013). La Corte ha precisato che le norme di liberalizzazione della pubblicità non hanno abrogato il divieto di patrocinio e non autorizzano forme di pubblicità che ledano trasparenza, obiettività e veridicità né la dignità professionale. Ha inoltre escluso l'illegittimità alla luce del diritto UE e ha valutato come congrua la motivazione della Commissione disciplinare; la dichiarazione della ricorrente sulla presunta rimozione del marchio è stata valutata come elemento probatorio non decisivo. Nessuna pronuncia sulle spese (parte intimata non costituita). Inoltre è stato rilevato l'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Norme richiamate
Art. 57 Codice di deontologia medica (2006)
Proibisce al medico di concedere avallo o patrocinio a iniziative o forme pubblicitarie/promozionali a favore di aziende o prodotti sanitari/ commerciali; la Corte ha ritenuto applicabile la versione vigente ratione temporis e idonea a sanzionare l'omessa vigilanza della direttrice sanitaria
D.L. n. 223/2006, conv. con L. n. 248/2006 (decreto "Bersani")
Norma di liberalizzazione della pubblicità professionale; la Corte ha stabilito che non ha eliminato il divieto deontologico di patrocinio/avallo a favore di terzi né ha reso lecite forme di pubblicità ingannevoli o lesive della dignità professionale
D.L. n. 138/2011, conv. con L. n. 148/2011
Richiamata dalla ricorrente come ulteriore fonte di liberalizzazione; la Corte ha escluso che tale normativa abbia abrogato le norme deontologiche contrastanti in modo da escludere responsabilità disciplinare
D.P.R. n. 137/2012
art. 4 (richiamato nella censura)
Norma regolamentare collegata alla novellazione; non ha effetto abrogativo della disciplina deontologica sul patrocinio
Trattato UE / TFUE
artt. 42, 49 Trattato UE; art. 56 TFUE
La ricorrente invocava principi di libera circolazione e prestazione; la Corte ha ritenuto che il diritto UE non impedisce misure nazionali che limitino talune forme di comunicazione professionale per tutelare trasparenza e salute pubblica, purché non si tratti di divieti generali ingiustificati
Direttiva 2005/29/CE (Pratiche commerciali sleali)
Richiamata per i principi di correttezza informativa; la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione delle regole deontologiche che vietano pratiche promozionali fuorvianti
Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi)
Invocata per l'obbligo di eliminare divieti generali di comunicazione commerciale; la Corte ha distinto tra un divieto generale (non presente) e limitazioni giustificate a tutela dell'interesse pubblico e della trasparenza
D.P.R. n. 221/1950
art. 47 e art. 38 (richiamati)
Norme nazionali richiamate in relazione alla pubblicità sanitaria; la Corte ha ritenuto che le dedotte violazioni non escludano la rilevanza disciplinare del patrocinio
Codice di procedura civile
artt. 112, 115, 116, 378 c.p.c.
Art.112 e 116 richiamati in relazione all'obbligo motivazionale e alla regola dell'istruzione probatoria; la Corte ha ritenuto la motivazione della Commissione adeguata e l'apprezzamento dei fatti nei limiti consentiti
Codice civile
Norme sulla prova e sulle presunzioni; richiamate dalla ricorrente per contestare l'uso di elementi probatori, la Corte ha comunque ritenuto regolare la valutazione probatoria della Commissione
Preleggi
artt. 1, 2, 8, 15 Preleggi
Principi generali dell'ordinamento invocati dalla ricorrente per sostenere la prevalenza delle norme successive; la Corte ha confermato il principio di gerarchia e successione ma ha ritenuto che non si fosse realizzata una abrogazione o incompatibilità tale da inficiare il precetto deontologico
D.P.R. n. 115/2002
Norma procedurale sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo della ricorrente al versamento di un ulteriore importo
Massime di principio
- La liberalizzazione della pubblicità professionale (decreti/leggi successive) non cancella automaticamente divieti deontologici specifici, in particolare il divieto di concedere patrocinio o avallo a favore di aziende terze; tali divieti restano applicabili se tesi a tutelare la trasparenza, l'obiettività e la dignità professionale.
- Gli ordini professionali possono sanzionare il direttore sanitario per omessa vigilanza su materiali informativi che risultino fuorvianti o che concedano avallo/patrocinio a terzi, anche quando la pubblicità contenga marchi di produttori di materiali sanitari.
- Il diritto UE non impedisce, in linea di principio, limitazioni nazionali alla comunicazione commerciale delle professioni regolamentate se le limitazioni perseguono obiettivi legittimi (tutela della salute, trasparenza, ordine pubblico) e non costituiscono divieti generali privi di giustificazione.
- Le valutazioni probatorie e motivazionali delle Commissioni disciplinari godono di ampia discrezionalità e sono sindacate in cassazione solo per vizi di diritto o carenza manifesto-motivazionale; elementi confessionali o successivi impegni di rimozione sono valutabili ma non necessariamente escludono la responsabilità.
- La rimozione successiva di riferimenti commerciali può influire sulla valutazione della gravità soggettiva dell'illecito ma non annulla la responsabilità per la condotta già consumata.
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