Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25519/2020 del 12/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa alla richiesta, contenuta in un preavviso di sospensione con intimazione di pagamento, dell'importo di €43,09 a titolo di IVA su una TIA fatturata pari a €430,93. Il ricorrente aveva pagato la sola TIA ritenendo l'IVA non dovuta in forza della giurisprudenza costituzionale citata; impugnava innanzi alla giurisdizione tributaria la pretesa del concessionario di riscossione (gestore del servizio) relativa all'IVA applicata in rivalsa sulla tariffa comunale di igiene ambientale

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente e confermato il principio secondo cui la controversia concernente la debenza dell'IVA su TIA richiesta dal concessionario (ossia la legittimità del diritto di rivalsa esercitato dal concessionario) rientra nella giurisdizione ordinaria e non in quella tributaria. La Corte ha ritenuto che il soggetto passivo dell'IVA sia esclusivamente chi effettua la prestazione (il concessionario) e che la controversia costituisca un rapporto privatistico tra soggetti privati, con mero accertamento incidentale della debenza dell'imposta. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono compensate e viene data nota della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale pagamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa

Norme richiamate

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 2064/2011

    Cass. Sez. U., 28/01/2011, n. 2064

    Stabilisce che la domanda del contribuente diretta al concessionario per ottenere la restituzione dell'IVA addebitata su TIA rientra nella giurisdizione ordinaria perché si tratta di un rapporto privatistico centrato sul diritto di rivalsa del concessionario; il soggetto passivo d'imposta è il prestatore e non l'utente finale

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 27437/2017

    Cass. Sez. U., 20/11/2017, n. 27437

    Ribadisce e chiarisce la regola secondo cui le azioni relative al rimborso dell'IVA addebitata in rivalsa tra fornitore e cliente sono azioni di natura civilistica e spettano al giudice ordinario; la valutazione dell'IVA ha carattere incidentale nella controversia privatistica

  • d.lgs. n. 546/1992 (artt. 2, 10 e 19)

    art. 2, art. 10, art. 19 d.lgs. 546/1992

    Tali norme disciplinano la giurisdizione tributaria e gli atti impugnabili davanti al giudice tributario; la Corte ha ritenuto che la controversia in esame non verta su un atto impositivo rientrante nell'elenco di cui all'art. 19 e quindi non sia devoluta al giudice tributario

  • d.P.R. n. 633/1972 (art. 18)

    L'art. 18 regola il diritto di rivalsa dell'IVA; la Corte ha osservato che il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da norma tributaria non trasforma il rapporto tra privati in rapporto tributario pubblico

  • d.P.R. 15 novembre 1993, n. 507

    Norma che disciplina la TARSU/TIA; citata per confermare la natura tributaria della TIA ove rilevante, ma la Corte distingue fra la natura tributaria della TIA e il rapporto privatistico relativo alla rivalsa dell'IVA

  • Corte costituzionale, sentenze sul tema (citate nel testo)

    Corte Cost. n. 238/2009 (cit.) e riferimenti successivi

    Le pronunce costituzionali erano richiamate dal ricorrente per sostenere la non imponibilità IVA della TIA; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto che, anche se la TIA è tributaria, la disputa sulla rivalsa IVA tra concessionario e utente rimane privatistica

  • Corte di Giustizia UE, C-427/10 e C-94/10

    C-427/10 (Banca Popolare Antoniana Veneta), C-94/10 (Danfoss)

    La giurisprudenza comunitaria considera l'azione di rimborso dell'imposta indebita fra fornitore e cliente come azione di ripetizione di indebito di natura civilistica, coerente con l'orientamento nazionale sulla giurisdizione ordinaria

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1 quater)

    art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    Norma richiamata in relazione all'obbligo processuale eventualmente connesso al contributo unificato in caso di pronuncia di rigetto; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione del relativo meccanismo

  • Costituzione italiana (art. 53)

    Richiamato per evidenziare che non è coerente ritenere che l'IVA perda la propria autonomia e venga inglobata nella TIA senza pregiudicare principi costituzionali quali la capacità contributiva

Massime di principio

  • Quando la controversia ha per oggetto la pretesa, da parte del concessionario o fornitore, di addebitare IVA in rivalsa sull'utente finale (o la richiesta di restituzione di IVA già pagata), si tratta di un rapporto privatistico tra soggetti privati e la giurisdizione competente è, di regola, il giudice ordinario
  • La natura tributaria della tariffa (es. TIA) non trasforma automaticamente in controversia tributaria ogni questione che coinvolga l'IVA: se il tema centrale è il diritto di rivalsa tra concessionario e utente, la materia resta civilistica con valutazione incidentale dell'imposta
  • Per far valere censure direttamente contro un atto impositivo dell'Amministrazione relativo alla qualificazione della TIA come tributo e alla sua esazione, occorre che l'atto sia un provvedimento impositivo dell'ente pubblico: in tal caso la giurisdizione tributaria può essere competente
  • La forma dell'atto (preavviso di sospensione, raccomandata, atto con addebito) non è determinante: ciò che conta è la sostanza della controversia (diritto di rivalsa e rapporto privatistico vs. esercizio di potestas impositiva pubblicistica)
  • In casi simili è opportuno valutare la strategia processuale: se si contesta solo l'addebito IVA effettuato dal concessionario si propone azione davanti al giudice ordinario (azione di ripetizione o declaratoria di inesigibilità); se si impugna un atto impositivo di ente pubblico relativo alla tariffa, la strada è il giudice tributario
  • Conservare documentazione di fatture, pagamenti, comunicazioni e del titolo (atto) invocato dal concessionario è essenziale per valutare correttamente la natura della domanda e la competenza giurisdizionale; considerare consulenza legale mirata per scegliere il foro e l'azione corretta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.