Cassazione Civile, Sentenza n. 25521/2020 del 12/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per maggiore IRPEF (euro 3.481,69, anno 2005). Questione centrale: la tempestivita' del ricorso introduttivo notificato tramite operatore di posta privata. La cartella era stata notificata il 19/06/2012; il ricorso e' stato spedito tramite Mail Express (operatore privato) il 03/10/2012 e ricevuto dall'Agenzia il 05/10/2012. La CTR ha ritenuto il ricorso tardivo, escludendo l'applicazione della scissione degli effetti della notifica in quanto l'agente di posta privata non avrebbe potere certificativo della data di ricezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha esaminato la cornice normativa e giurisprudenziale (d.lgs. 261/1999, d.lgs. 58/2011, direttive UE, successiva legge n.124/2017 e pronunce delle sezioni unite) e ha confermato che, nel regime applicabile ai fatti (2012), la notifica di atti processuali tramite licenziatario privato privo del titolo abilitativo rafforzato e' qualificabile come nulla ma sanabile mediante costituzione della controparte. Tuttavia la sanatoria non vale ai fini della tempestivita': la mancanza di certezza legale sulla data di consegna al licenziatario privato impedisce di far valere la spedizione come momento idoneo a far decorrere il termine; di conseguenza il ricorso e' stato dichiarato tardivo e rigettato.
Norme richiamate
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261
art. 1, art. 4, art. 5, art. 10, art. 18
Regime originario di riserva di servizi al fornitore del servizio universale (Poste italiane): includeva la riserva per invii raccomandati concernenti procedure giudiziarie; prevedeva inoltre la qualifica di incaricati di pubblico servizio per il personale postale
D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58
modifica dell'art. 4 del d.lgs. 261/1999
Ha ridotto/limitato la riserva attribuita al fornitore del servizio universale circoscrivendo l'ambito, con effetti sulla legittimita' delle notifiche effettuate da operatori privati nel periodo successivo all'entrata in vigore
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Norma richiamata per disciplinare le notificazioni a mezzo posta; resta riferimento per le modalita' tecniche della notificazione postale
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 16 comma 3; art. 20 comma 2
Nel processo tributario il ricorso spedito per raccomandata si considera proposto al momento della spedizione; stabilisce i riferimenti di procedura per le notifiche nei giudizi tributari
Legge 4 agosto 2017, n. 124
art. 1 comma 57 e altre disposizioni; abrogazione art.4 d.lgs.261/99 dal 10/09/2017
Ha completato la liberalizzazione del mercato postale, introdotto la licenza individuale speciale per le notificazioni di atti giudiziari e configurato obblighi e requisiti stringenti per gli operatori privati abilitati
Direttiva 97/67/CE e Direttiva 2008/6/CE
Quadro UE che promuove la liberalizzazione del mercato postale e vieta, salvo giustificazioni oggettive, diritti esclusivi che ostacolino la concorrenza; hanno posto l'obbligo di adeguamento del diritto interno
Codice di procedura civile
Disposizioni generali sulle modalita' di notificazione e possibilita' di notificare tramite servizio postale secondo le norme di legge (richiamate nel processo tributario)
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE
SS.UU. nn. 299 e 300/2020; SS.UU. n. 8416/2019; Cass. sent. 15360/2020; Corte di giust. cause C-545/17 e C-259/18
Le sezioni unite hanno chiarito che, nel periodo considerato, la notificazione eseguita da operatore privato privo di titolo speciale e' nulla ma sanabile; la Corte di Giustizia ha condannato il mantenimento di diritti esclusivi non giustificati dall'interesse pubblico, spingendo verso liberalizzazione e criteri restrittivi per deroghe
Massime di principio
- Nel periodo anteriore alla legge n.124/2017 (quindi anche nel 2012) la notifica di atti giudiziari tramite operatore di posta privata privo di titolo abilitativo rafforzato e' qualificabile come nulla, non come inesistente; la nullita' e' sanabile con la costituzione della controparte, ma la sanatoria non cura la tempestivita' del ricorso quando manca certezza legale sulla data di consegna al licenziatario.
- Per far valere la spedizione quale momento di proposizione del ricorso in senso decadenziale (art.20 d.lgs.546/1992) e' necessario che la prova della data di spedizione abbia certezza legale: affidarsi a operatori con poteri certificativi (Poste italiane o operatori con licenza speciale) riduce il rischio di contestazioni.
- Dopo la legge n.124/2017 e il regolamento AGCOM, gli operatori privati muniti di licenza individuale speciale possono assumere poteri certificativi analoghi a quelli del servizio universale; dunque, per notifiche di atti giudiziari e ricorsi, e' opportuno usare operatori cosi' abilitati o le Poste per sicurezza procedurale.
- In caso di contestazione della tempestivita' e della validita' della notificazione, e' fondamentale allegare e documentare la licenza/autorizzazione dell'operatore, le ricevute di spedizione, gli avvisi di ricevimento timbrati e ogni elemento probatorio che attesti la data di consegna al vettore.
- Quando si contestano aspetti meramente 'meritenziali' della controversia dopo che il ricorso e' stato dichiarato tardivo, tali censure diventano spesso inammissibili per carenza di interesse: la difesa deve prioritariamente mirare a dimostrare la validita' e la tempestivita' formale dell'impugnazione.
- Se possibile, per impugnazioni con termini perentori, usare modalita' alternative (consegna a mani presso l'ufficio competente, PEC se ammessa, o invio tramite soggetti con certificazione idonea) per evitare l'incertezza probatoria legata ad operatori non speciali.
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