Cassazione Civile, Ordinanza n. 25509/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'associazione sportiva era stata sottoposta a verifica fiscale per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'Amministrazione aveva contestato, per il 2007, un sistema di pagamenti ritenuto volto ad aggirare gli obblighi di tracciabilità: emissione di assegni intestati all'associazione stessa, incasso in contanti e successivo pagamento in contanti di atleti e collaboratori. Inoltre, poiché i ricavi del 2007 erano stati ritenuti pari a euro 298.500,00, quindi superiori al limite previsto per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, era stata affermata la decadenza dai benefici della legge n. 398/1991 anche per il 2008, con recupero a tassazione. La CTR aveva respinto il ricorso della contribuente. In Cassazione la parte ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sulla prova dei pagamenti e sulla prova testimoniale, sostenendo che le quietanze dei collaboratori non potessero essere degradate a mere trasposizioni testimoniali; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la documentazione sui compensi sarebbe stata in possesso dell'Agenzia e confrontabile con il modello 770; 3) violazione delle norme sulla efficacia della quietanza e sulla valutazione della credibilità dei documenti, contestando che le dichiarazioni rilasciate dai collaboratori fossero inattendibili solo per l'interesse comune con l'associazione; 4) violazione dell'art. 25, comma 2, l. 133/1999, per il mancato scomputo di euro 49.000,00 relativi al Memorial Isabella Rossetti dai ricavi del 2007, ritenuti invece esclusi perché manifestazione eccezionale e non rientrante nell'attività ordinaria; 5) violazione dell'art. 25, comma 5, l. 133/1999, sostenendo che la norma riguarderebbe solo i pagamenti in contanti superiori alla soglia e non l'emissione di assegni intestati a sé stessi e poi incassati; 6) violazione della stessa norma e dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe applicato una decadenza non prevista dalla legge per il solo fatto di avere posto in essere operazioni idonee a far perdere la tracciabilità dei pagamenti. La Corte ha ritenuto i primi quattro motivi inammissibili in quanto diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha poi esaminato congiuntamente il quinto e il sesto motivo, richiamando l'ampia formulazione dell'art. 25, comma 5, l. 133/1999 e affermando che l'emissione di assegni verso sé stessi, il loro incasso in contanti e il pagamento di terzi in contanti integra un meccanismo volto a far uscire il denaro dal circuito bancario, impedendone la tracciabilità. Ha quindi confermato che tale modalità operativa comporta la decadenza dal regime agevolato. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'associazione sportiva. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha poi ritenuto infondati i motivi quinto e sesto, affermando che l'art. 25, comma 5, l. 133/1999 colpisce ogni modalità di pagamento idonea a impedire la tracciabilità, sicché l'emissione di assegni intestati all'associazione stessa, il loro incasso in contanti e il pagamento in contanti di terzi è comportamento sufficiente a determinare la decadenza dal beneficio fiscale. È stata quindi confermata la sentenza di merito sfavorevole alla contribuente, con condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
invocato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità della prova del pagamento, ma la Corte non ne accoglie la lettura perché i motivi che lo richiamano sono ritenuti inammissibili in quanto attinenti al merito probatorio.
invocato dalla ricorrente in tema di prova testimoniale e valore del contratto/quietanza; la Corte non ne fa applicazione diretta, poiché la censura è reputata una richiesta di rivalutazione del merito.
richiamato nei motivi di ricorso sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce in generale che le doglianze sulla prova non possono tradursi in un riesame del merito.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che il libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale.
art. 7, comma quarto, d.lgs. 546/1991
richiamato dalla ricorrente nella censura sulla prova; la Corte non affronta il profilo nel merito perché reputa il motivo inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge; la Corte distingue tra errore di interpretazione della norma astratta ed errata ricognizione del fatto concreto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il sindacato è limitato al "minimo costituzionale" della motivazione.
richiamato nei motivi relativi all'omessa pronuncia e alla pretesa applicazione indebita della decadenza; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.
richiamato in relazione all'efficacia probatoria delle quietanze; la censura non viene accolta perché diretta al riesame del merito.
richiamato in tema di quietanza; la Corte non ne esamina autonomamente la portata, ritenendo il motivo inammissibile.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte non entra nel merito della doglianza.
art. 25, secondo comma, L. 133/1999
invocato per sostenere l'esclusione di alcuni ricavi dal computo ai fini della soglia; la censura è respinta perché attiene all'apprezzamento della concreta natura dell'evento e dei relativi introiti.
art. 25, comma quinto, L. 133/1999
interpretato in senso ampio: colpisce ogni modalità di pagamento o operazione volta a impedire la tracciabilità, non solo il pagamento in contanti superiore alla soglia espressamente indicata.
art. 37, comma 2, lett. s), L. 342/2000
richiamato come modifica della disciplina della tracciabilità; la Corte lo considera applicabile ratione temporis nel quadro dell'art. 25, comma 5, l. 133/1999.
art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997
la Corte afferma che la decadenza dall'agevolazione non è una sanzione, neppure impropria, e dunque l'abolizione successiva dell'onere di tracciamento non opera retroattivamente come norma più favorevole.
richiamato per escludere l'interesse dell'Agenzia, parte integralmente vittoriosa, a proporre impugnazione incidentale solo per la motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 398/1991
richiamata come disciplina del regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche, la cui perdita è stata confermata in conseguenza della violazione degli obblighi di tracciabilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente alla Corte di cassazione di riesaminare il merito probatorio, salvo che si alleghi un vizio motivazionale nei limiti oggi strettamente consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Per le sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
- La norma sulla tracciabilità dei pagamenti a favore di associazioni sportive dilettantistiche va interpretata in modo sostanziale: è sufficiente qualunque schema operativo idoneo a far uscire il denaro dal circuito bancario e a impedirne il controllo effettivo.
- La decadenza dal regime agevolato per violazione dell'obbligo di tracciabilità non ha natura sanzionatoria; la successiva eliminazione dell'onere non opera retroattivamente come disciplina più favorevole.
- La parte integralmente vittoriosa non ha interesse a impugnare la sentenza solo per modificare la motivazione, salvo che dalla motivazione derivi un pregiudizio giuridico attuale e concreto.
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