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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25509/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'associazione sportiva era stata sottoposta a verifica fiscale per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. L'Amministrazione aveva contestato, per il 2007, un sistema di pagamenti ritenuto volto ad aggirare gli obblighi di tracciabilità: emissione di assegni intestati all'associazione stessa, incasso in contanti e successivo pagamento in contanti di atleti e collaboratori. Inoltre, poiché i ricavi del 2007 erano stati ritenuti pari a euro 298.500,00, quindi superiori al limite previsto per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, era stata affermata la decadenza dai benefici della legge n. 398/1991 anche per il 2008, con recupero a tassazione. La CTR aveva respinto il ricorso della contribuente. In Cassazione la parte ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sulla prova dei pagamenti e sulla prova testimoniale, sostenendo che le quietanze dei collaboratori non potessero essere degradate a mere trasposizioni testimoniali; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la documentazione sui compensi sarebbe stata in possesso dell'Agenzia e confrontabile con il modello 770; 3) violazione delle norme sulla efficacia della quietanza e sulla valutazione della credibilità dei documenti, contestando che le dichiarazioni rilasciate dai collaboratori fossero inattendibili solo per l'interesse comune con l'associazione; 4) violazione dell'art. 25, comma 2, l. 133/1999, per il mancato scomputo di euro 49.000,00 relativi al Memorial Isabella Rossetti dai ricavi del 2007, ritenuti invece esclusi perché manifestazione eccezionale e non rientrante nell'attività ordinaria; 5) violazione dell'art. 25, comma 5, l. 133/1999, sostenendo che la norma riguarderebbe solo i pagamenti in contanti superiori alla soglia e non l'emissione di assegni intestati a sé stessi e poi incassati; 6) violazione della stessa norma e dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe applicato una decadenza non prevista dalla legge per il solo fatto di avere posto in essere operazioni idonee a far perdere la tracciabilità dei pagamenti. La Corte ha ritenuto i primi quattro motivi inammissibili in quanto diretti a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha poi esaminato congiuntamente il quinto e il sesto motivo, richiamando l'ampia formulazione dell'art. 25, comma 5, l. 133/1999 e affermando che l'emissione di assegni verso sé stessi, il loro incasso in contanti e il pagamento di terzi in contanti integra un meccanismo volto a far uscire il denaro dal circuito bancario, impedendone la tracciabilità. Ha quindi confermato che tale modalità operativa comporta la decadenza dal regime agevolato. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'associazione sportiva. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito, attività estranea al giudizio di legittimità. Ha poi ritenuto infondati i motivi quinto e sesto, affermando che l'art. 25, comma 5, l. 133/1999 colpisce ogni modalità di pagamento idonea a impedire la tracciabilità, sicché l'emissione di assegni intestati all'associazione stessa, il loro incasso in contanti e il pagamento in contanti di terzi è comportamento sufficiente a determinare la decadenza dal beneficio fiscale. È stata quindi confermata la sentenza di merito sfavorevole alla contribuente, con condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 2726 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità della prova del pagamento, ma la Corte non ne accoglie la lettura perché i motivi che lo richiamano sono ritenuti inammissibili in quanto attinenti al merito probatorio.

  • art. 2721 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di prova testimoniale e valore del contratto/quietanza; la Corte non ne fa applicazione diretta, poiché la censura è reputata una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ribadisce in generale che le doglianze sulla prova non possono tradursi in un riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che il libero convincimento opera sul piano del merito ed è insindacabile in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale.

  • art. 7, comma quarto, d.lgs. 546/1991

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla prova; la Corte non affronta il profilo nel merito perché reputa il motivo inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge; la Corte distingue tra errore di interpretazione della norma astratta ed errata ricognizione del fatto concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il sindacato è limitato al "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all'omessa pronuncia e alla pretesa applicazione indebita della decadenza; la Corte non ravvisa la dedotta violazione.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia probatoria delle quietanze; la censura non viene accolta perché diretta al riesame del merito.

  • art. 1199 c.c.

    richiamato in tema di quietanza; la Corte non ne esamina autonomamente la portata, ritenendo il motivo inammissibile.

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte non entra nel merito della doglianza.

  • art. 25, secondo comma, L. 133/1999

    invocato per sostenere l'esclusione di alcuni ricavi dal computo ai fini della soglia; la censura è respinta perché attiene all'apprezzamento della concreta natura dell'evento e dei relativi introiti.

  • art. 25, comma quinto, L. 133/1999

    interpretato in senso ampio: colpisce ogni modalità di pagamento o operazione volta a impedire la tracciabilità, non solo il pagamento in contanti superiore alla soglia espressamente indicata.

  • art. 37, comma 2, lett. s), L. 342/2000

    richiamato come modifica della disciplina della tracciabilità; la Corte lo considera applicabile ratione temporis nel quadro dell'art. 25, comma 5, l. 133/1999.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997

    la Corte afferma che la decadenza dall'agevolazione non è una sanzione, neppure impropria, e dunque l'abolizione successiva dell'onere di tracciamento non opera retroattivamente come norma più favorevole.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per escludere l'interesse dell'Agenzia, parte integralmente vittoriosa, a proporre impugnazione incidentale solo per la motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 398/1991

    richiamata come disciplina del regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche, la cui perdita è stata confermata in conseguenza della violazione degli obblighi di tracciabilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente prospettate come violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente alla Corte di cassazione di riesaminare il merito probatorio, salvo che si alleghi un vizio motivazionale nei limiti oggi strettamente consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Per le sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: sono denunciabili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
  • La norma sulla tracciabilità dei pagamenti a favore di associazioni sportive dilettantistiche va interpretata in modo sostanziale: è sufficiente qualunque schema operativo idoneo a far uscire il denaro dal circuito bancario e a impedirne il controllo effettivo.
  • La decadenza dal regime agevolato per violazione dell'obbligo di tracciabilità non ha natura sanzionatoria; la successiva eliminazione dell'onere non opera retroattivamente come disciplina più favorevole.
  • La parte integralmente vittoriosa non ha interesse a impugnare la sentenza solo per modificare la motivazione, salvo che dalla motivazione derivi un pregiudizio giuridico attuale e concreto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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