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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16002/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta iure hereditario da un'erede di un soggetto che aveva subito la vendita forzata di un immobile di rilevante valore storico-artistico. Si deduceva che la vendita del bene, avvenuta nell'ambito di una procedura espropriativa immobiliare, fosse stata condizionata da condotte corruttive e di turbativa d'asta, già oggetto di vicende penali, e che tali illeciti avessero determinato un prezzo di aggiudicazione inadeguato e quindi un danno patrimoniale e non patrimoniale al dante causa. In appello, tuttavia, la domanda era stata circoscritta al solo danno non patrimoniale iure hereditario. La ricorrente ha proposto undici motivi: ha denunciato, tra l'altro, la pretesa nullità della sentenza per omessa considerazione della violazione di diritti fondamentali e del conseguente danno non patrimoniale in re ipsa; l'erronea interpretazione delle allegazioni e la violazione degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c.; la mancata valorizzazione del giudicato e degli atti del processo penale; l'errata valutazione delle prove e delle presunzioni; il mancato ricorso a consulenza tecnica d'ufficio per la stima del bene; e la mancata quantificazione del danno morale asseritamente subito anche dalla ricorrente in proprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi. In particolare, ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente o da omesso esame di fatti decisivi, chiarendo che le censure riguardavano in realtà questioni giuridiche o apprezzamenti di merito. Ha ribadito che il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa per il solo fatto della lesione dell'interesse, ma richiede la prova, anche presuntiva, delle conseguenze dannose. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva correttamente negato il risarcimento perché non era stato provato il pregiudizio economico presupposto, risultando anzi che il bene era stato aggiudicato a un prezzo superiore al base d'asta e alla stima, e perché mancava la prova del nesso causale tra tale evento e le conseguenze non patrimoniali dedotte. Le doglianze fondate sul giudicato penale e sugli atti del processo penale sono state dichiarate estranee alla ratio decidendi; quelle sulla consulenza tecnica e sulla lettura delle prove sono state ritenute inammissibili perché attinenti al merito. Spese compensate per ragioni connesse all'esito del giudizio penale; disposto l'avviso del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La specialità della procura per il ricorso per cassazione può risultare dalla collocazione topografica e dalla congiunzione materiale al ricorso, anche se l'atto non contiene espresso richiamo al giudizio di cassazione.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida se conferita in modo riferibile al giudizio di legittimità e materialmente congiunta al ricorso.

  • art. 1367 c.c.

    Nei casi dubbi la procura va interpretata in senso conservativo, attribuendole efficacia se possibile.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato, insieme al principio di conservazione, per interpretare la procura nel senso utile alla sua validità.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono state richiamate le diverse figure di vizio denunciabili in cassazione, con esclusione dell'ammissibilità di censure che mirano a riesaminare il merito o che non si confrontano con la ratio decidendi.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 2043 c.c.

    L'illecito aquiliano richiede non solo l'evento lesivo, ma anche le conseguenze dannose risarcibili; la lesione dell'interesse non basta da sola a fondare il risarcimento.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale richiede allegazione e prova delle conseguenze pregiudizievoli; non è configurabile automaticamente per la sola lesione del diritto.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del risarcimento dei danni da reato, ma la Corte ribadisce che occorre comunque la prova del danno-conseguenza.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato per la distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato per la causalità materiale nella ricostruzione del nesso tra condotta ed evento.

  • art. 116 c.p.c.

    Le prove atipiche provenienti da un processo penale sono liberamente valutabili dal giudice civile secondo il prudente apprezzamento.

  • art. 651 c.p.p.

    L'efficacia vincolante della sentenza penale di condanna nel giudizio civile è inconferente se la sentenza penale non è passata in giudicato.

  • art. 652 c.p.p.

    Richiamato per distinguere i limiti di efficacia del giudicato penale di assoluzione rispetto al giudizio civile.

  • art. 578 c.p.p.

    La condanna generica risarcitoria pronunciata nel giudizio penale, in caso di prescrizione, accerta solo la causalità materiale e non anche il danno-conseguenza.

  • art. 622 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla regressione della domanda civile al giudice competente dopo l'annullamento della statuizione civile nel processo penale.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    Menionato per evidenziare che, diversamente dal patteggiamento, qui non esiste una norma che escluda l'efficacia ai fini civili della sentenza di non doversi procedere per prescrizione.

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per affermare che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato compete al giudice di merito, non alla Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va attestata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato indirettamente nel richiamo all'onere di allegare e provare il danno e il nesso causale.

Massime di principio

  • Il danno non patrimoniale non si presume in re ipsa dalla sola lesione di un diritto o di un interesse protetto: occorre allegare e provare, anche per presunzioni, le specifiche conseguenze pregiudizievoli subite dalla vittima.
  • La distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza vale anche per il danno non patrimoniale; la mera antigiuridicità della condotta o l'accertamento dell'evento lesivo non bastano a fondare il risarcimento.
  • Nel giudizio civile, le risultanze e le sentenze del processo penale possono essere utilizzate come prove atipiche liberamente apprezzabili, ma restano soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito e non vincolano automaticamente quanto al danno-conseguenza.
  • La condanna generica al risarcimento pronunciata in sede penale accerta il nesso causale materiale tra condotta ed evento, ma non fa stato sull'esistenza, natura e misura delle conseguenze dannose risarcibili nel successivo giudizio civile.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo di valutazione rimesso al potere discrezionale del giudice di merito; il suo mancato uso non è di per sé censurabile in sede di legittimità se la decisione è sorretta da motivazione congrua.
  • La violazione del principio di non contestazione non sussiste quando la parte convenuta resista alla domanda nella sua essenza e contesti il fatto costitutivo posto a base del pregiudizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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