Cassazione Penale, Sentenza n. 26304/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art.74 T.U. Stup. e per il porto/detenzione di armi; contestazione dell'insufficienza dell'apparato indiziario a carico del Bitetto (poche intercettazioni, assenza di sequestri o riscontri oggettivi, mancata indicazione di un ruolo stabile nella "turnazione" e mancanza di accordi di spartizione), nonché vizio di motivazione e mancanza delle esigenze cautelari alla luce del cosiddetto "tempo silente" e della possibilità di applicare misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Inoltre la difesa ha sottolineato che i collaboratori di giustizia non avrebbero indicato Bitetto come partecipante al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato la gravità indiziaria in capo a Bitetto, anche sulla base di plurime intercettazioni e riscontri investigativi che collegano l'imputato al contesto associativo e ad attività di spaccio, nonché alla conoscenza e commento di armi e di luoghi e quantitativi di stupefacente. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito circa la permanenza delle esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso, e motivata l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto alla luce dell'utilizzo del telefono per coordinare attività illecite. Rigettato il profilo relativo alla mancata trattazione dei rilievi difensivi in modo più analitico; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; disposizione della trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 c.1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (T.U. stupefacenti) art.73, comma 4
Ritiene ammissibile la riqualificazione del capo contestato ai sensi del comma 4 (riferimento alla disciplina delle sostanze) e il giudice ha tenuto conto della qualifica delle sostanze nel quadro indiziario complessivo
T.U. stupefacenti art.74, commi 1-5
Articolazione della fattispecie associativa finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha confermato che la gravità indiziaria è idonea a sostenere l'applicazione della misura cautelare per il reato associativo
Codice di procedura penale art.273, comma 1-bis
Richiamato come principio che, nella fase cautelare, è sufficiente la gravità degli indizi e che i giudici non devono applicare i parametri di valutazione propri del giudizio di merito (non è richiesta la precisione e concordanza degli indizi ai livelli del dibattimento)
Codice di procedura penale art.192
Richiamato implicitamente: il comma 3 e 4 possono essere richiamati in sede cautelare per valutare gli indizi, mentre il comma 2 (valutazione della precisione e concordanza) non è richiesto ai fini della gravà indiziaria cautelare
Codice di procedura penale art.275, comma 3
Norma sulla presunzione relativa di insussistenza delle esigenze cautelari in presenza di tempo rilevante trascorso dai fatti: la Corte afferma che il "tempo silente" va espressamente valutato e può affievolire la presunzione, ma non è automaticamente risolutivo se permangono indizi di pericolosità
Codice penale artt.81 comma 2 e 110
Richiamati in relazione al concorso di persone e alla ricaduta di responsabilità per il porto/detenzione di armi; la Corte ha ritenuto idonei gli indizi rispetto alla partecipazione anche in ordine alle armi
Legge 2 ottobre 1967, n.895 (articoli relativi alle armi)
Citata in relazione ai reati connessi al possesso e porto di armi comuni da sparo, considerati nel quadro indiziario
Codice di procedura penale art.616
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Disp. att. c.p.p. art.94, comma 1-ter
Ordinanza ha disposto l'invio di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalla norma
Massime di principio
- In sede cautelare è sufficiente la "gravità degli indizi": i giudici possono fondare la misura anche su conversazioni intercettate plurime, inequivoche e continuative, senza dover applicare i più stringenti parametri richiesti per la prova piena in giudizio
- La qualifica di "partecipe" in un'associazione per il traffico di stupefacenti può desumersi da forme di collaborazione anche non complesse o strutturate: non è necessario dimostrare una distribuzione dei turni o una struttura organizzativa articolata
- Il cosiddetto "tempo silente" tra i fatti contestati e l'adozione della misura cautelare deve essere valutato espressamente: può attenuare la presunzione di esigenze cautelari ma non è automaticamente decisivo se permangono indizi di pericolo di reiterazione
- La possibilità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto) va valutata con riferimento al concreto rischio di continuazione dell'attività delinquenziale, incluso l'uso del telefono per coordinare operazioni, che può rendere inefficace una misura meno rigorosa
- Il giudice di merito deve affrontare le argomentazioni difensive; tuttavia, l'assenza di ripetute, puntuali confutazioni non è automaticamente causa di annullamento se nel complesso emerge una valutazione motivata e supportata dagli elementi acquisiti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26198/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26199/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26200/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26201/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26202/2024 del 04/07/2024
- Sentenza penale · 4 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26203/2024 del 04/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →