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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26203/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'Appello che ha riformato in parte la sentenza di primo grado: Mariniello deduce violazione dell'art. 533 c.p.p. per presunta mancata valutazione della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, censura l'affermazione di inattendibilità delle sue dichiarazioni spontanee, contesta la valutazione delle prove (intercettazioni, dichiarazioni di terzi, frame video) e la negazione delle circostanze attenuanti generiche nonché la quantificazione della pena (pena base e aumento per continuazione). Cuomo deduce vizio di motivazione per l'esclusione delle attenuanti generiche, sostenendo una illegittima duplicazione della valutazione dei precedenti (recidiva e negazione delle attenuanti). Boffardi lamenta il diniego delle attenuanti generiche per aver la Corte motivato solo sulla gravità dei reati e l'appartenenza al sodalizio senza considerare la sua quasi incensuratezza. In sintesi i motivi si fondano su (i) presunta rivalutazione errata o insufficiente delle prove e (ii) vizio di motivazione o erronea applicazione del potere discrezionale in tema di attenuanti e dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi proposti mirassero a una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove e che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente le sue conclusioni. In particolare per Mariniello la Corte ha confermato l'inattendibilità delle sue dichiarazioni, fondata su contraddizioni interne e su riscontri (dichiarazioni del noleggiatore, frame video, elementi investigativi), ha ritenuto corretta la negazione delle attenuanti generiche per mancanza di elementi concreti e opportunistica la postuma presa di distanza, e ha confermato la dosimetria della pena. Per Cuomo la Corte ha escluso l'illegittimità della doppia valorizzazione dei precedenti (recidiva e negazione delle attenuanti), richiamando la giurisprudenza che ammette l'uso dello stesso fattore in decisioni su elementi diversi. Per Boffardi è stato rilevato che il giudizio sulle attenuanti è discrizionabile e che la Corte d'Appello ha motivato sul punto richiamando gravità dei reati e inserimento stabile nell'associazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Articolo invocato da Mariniello relativo al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione in quanto la motivazione della Corte d'Appello è congrua e fondata sulle emergenze probatorie.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Si è dato conto dell'esclusione dell'aggravante prevista da tale norma da parte della Corte d'Appello; la Cassazione non ha riformato tale valutazione di merito.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: richiamata nelle censure relative alla dosimetria; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per le circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte ha confermato che non è richiesto l'esame di tutti i parametri quando la motivazione è congrua e che la valutazione sulle attenuanti è di fatto e discrizionabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e la somma a favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di spese e 3.000 euro.

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato per la trattazione scritta del procedimento davanti alla Cassazione; la trattazione è stata disposta ai sensi di tale norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000

    Citata in relazione alle condizioni per l'esclusione dell'obbligo di condanna alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non ricorrere le condizioni per escludere la condanna.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 47537 del 14/11/2013 (Quagliara, Rv.257281)

    Richiamata per il principio secondo cui non è vietato utilizzare più volte lo stesso fattore (es. precedenti) per giustificare scelte diverse (recidiva e diniego delle attenuanti) nel prudente apprezzamento del giudice di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione complessiva delle prove: i motivi che mirano a rivedere la valutazione probatoria di fatto vengono dichiarati inammissibili se la motivazione del giudice di merito è congrua e fondata su elementi processuali.
  • Il giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto e di merito che resta sostanzialmente immodificabile in cassazione se adeguatamente motivato; non è necessario che il giudice illustri tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • La postuma presa di distanza da un reato può essere valutata come inutile o opportunistica se emerge inattendibilità dalle circostanze e dalle contraddizioni evidenziate dagli atti.
  • I precedenti (anche di polizia) e il ruolo dell'imputato nell'associazione delinquenziale sono elementi legittimi che il giudice può utilizzare per negare attenuanti e per la dosimetria della pena; lo stesso fattore può essere valorizzato in più ambiti (es. recidiva e negazione delle attenuanti) senza violare il principio del ne bis in idem sostanziale, quando ciò rientra nell'apprezzamento prudente del giudice di merito.
  • L'inattendibilità di dichiarazioni spontanee del reo può essere desunta da contraddizioni interne, riscontri oggettivi (video, dichiarazioni di terzi, intercettazioni) e dalla coerenza complessiva del quadro probatorio.

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