Cassazione Penale, Sentenza n. 26198/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 14 e 75 del d.lgs. n. 159/2011 e agli artt. 129 e 597 c.p. La questione centrale era se la misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Roma) fosse effettivamente operativa nelle date dei fatti contestati (6 e 21 ottobre 2018). Il ricorrente ha rilevato che la misura era stata originariamente disposta nel 2012, con successivi provvedimenti di aggravamento e di prolungamento, ma che la sua efficacia potrebbe essere cessata già nell'agosto 2014, prima degli ultimi provvedimenti del 2018, e che i calcoli di durata, notifiche e possibili periodi di sospensione non erano stati adeguatamente verificati né motivati dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente ai capi relativi all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, per carenza di motivazione della sentenza di appello sul punto decisivo dell'effettiva operatività della misura nei giorni denunciati. Ha pertanto annullato la sentenza impugnata solo per i reati di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio, con facoltà di rideterminare il trattamento sanzionatorio in relazione all'esito del nuovo esame. Gli altri profili della sentenza sono rimasti impregiudicati.
Norme richiamate
La norma è richiamata nel contesto della regolazione degli effetti temporali e dei prolungamenti delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto necessario accertare la decorrenza e la efficacia dei provvedimenti di prolungamento e delle relative notifiche
La Corte ha interpretato l'art. 75 come norma che richiede la prova dell'effettiva operatività della misura di prevenzione nel momento in cui si contesta la violazione: occorre valutare durata originaria, eventuali proroghe, periodi di sospensione ed efficacia delle notifiche
Richiamato nel ricorso in relazione a questioni di diritto penale sostanziale (attinenza a circostanze come continuazione/recidiva o valutazione delle circostanze); dalla decisione emerge che le doglianze su tale profilo non hanno formato oggetto dell'annullamento parziale operato dalla Cassazione
Evocato in relazione al reato di resistenza a pubblici ufficiali contestato in primo grado; la Cassazione non ha annullato la parte di sentenza riferita a dette contestazioni, concentrandosi invece sulla carenza motivazionale relativa all'art. 75 d.lgs. n.159/2011
Massime di principio
- Quando si contesta la violazione di una misura di prevenzione, il giudice deve accertare e motivare l'effettiva operatività temporale della misura al momento dei fatti: va esaminata la durata originaria, ogni provvedimento di prolungamento, le notifiche e gli eventuali periodi di sospensione.
- Il giudice d'appello non può limitarsi a rinviare alla motivazione del primo grado: deve fornire una motivazione puntuale e analitica su ogni questione devolutagli dall'atto di impugnazione; la carenza argomentativa su elementi decisivi può determinare l'annullamento in Cassazione.
- La Cassazione annulla solo le parti della decisione carenti di motivazione su aspetti decisivi; in tal caso rinvia per un nuovo esame che può confermare o modificare la decisione e, se necessario, rideterminare la sanzione.
- In situazioni simili, difesa e giudici devono documentare e computare chiaramente gli atti amministrativi e giudiziari (decreti, notifiche, provvedimenti di proroga) che incidono sulla durata ed efficacia delle misure di prevenzione, perché la prova documentale e il corretto calcolo temporale sono decisivi per la configurabilità del reato.
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