Cassazione Penale, Sentenza n. 26202/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mariano impugnava la conferma della sentenza del GIP di Lecce che lo aveva ritenuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish e di detenzione/porto/ricettazione di armi (fatti accertati a Campi Salentina il 9/8/2022), con condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa. In Cassazione deduceva: (1) travisamento della prova (sostiene che non fu fermato e identificato mentre scavalcava un muretto come ricostruito dai giudici, che sarebbe stata introdotta nella motivazione un'informazione inesistente e che si era invece presentato spontaneamente in Questura); (2) violazione degli artt. 62-bis, 81 e 133 c.p. e vizio di motivazione sul rifiuto delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, poiché il ricorrente era quasi appena maggiorenne, con un unico lieve precedente e si sarebbe presentato spontaneamente alle forze dell'ordine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Sulla questione probatoria ha ritenuto che la ricostruzione dei giudici di merito (identificazione del soggetto ripreso dal drone, successiva perquisizione domiciliare e gli elementi probatori come i graffi e l'abbigliamento) sia coerente e congruente con le emergenze investigative, escludendo il travisamento della prova. Sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito, che ha motivato il diniego in relazione alla gravità dei fatti (quantitativi rilevanti di stupefacente e armi), al comportamento difensivo (avvalersi della facoltà di non rispondere) e a un precedente da minorenne, decisione che rientra nella discrezionalità di merito e non merita riesame in sede di legittimità. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che, applicando i parametri, il giudice di merito abbia logicamente motivato il diniego in ragione della gravità del fatto, del comportamento processuale e del precedente, e che la valutazione discrezionale non fosse sindacabile in Cassazione.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato come parametro invocato dal ricorrente in relazione alla personalità e alla capacità di reinserimento; la Corte non ha ravvisato violazione nella valutazione del giudice di merito.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nella motivazione sulla quantificazione della pena e sulla continuazione; la Corte ha ritenuto congrua la dosimetria operata dal giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020 (Tassoni)
Giurisprudenza citata in tema di travisamento della prova (cd. 'doppia conforme'): la Cassazione ricorda che il travisamento è sindacabile solo se vi è doppia conforme o macroscopica evidenza contraria; nel caso concreto non si è verificata tale ipotesi.
Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020 (Barzaghi)
Giurisprudenza secondo cui il silenzio o la mancata confessione non può da sola escludere le attenuanti generiche; la Corte qui osserva tuttavia che la mancata collaborazione, congiunta alla gravità dei fatti e al precedente, può legittimamente concorrere al diniego.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai presupposti per escludere la colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile; nel caso non sussistono elementi che escludano la colpa.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova è sindacabile in Cassazione solo in presenza di una 'doppia conforme' o di un travisamento macroscopico e inequivocabile rispetto al compendio probatorio; semplici divergenze sulla valutazione probatoria richiedono motivazione puntuale e non giustificano la cassazione.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è esercizio discrezionale del giudice di merito: la Corte di legittimità controlla che la motivazione sia logica e coerente, ma non procede a una rivalutazione fattuale degli elementi già esaminati.
- Il silenzio o l'avvalersi della facoltà di non rispondere non costituisce, di per sé, motivo automatico per negare le attenuanti generiche, ma può essere considerato insieme ad altri elementi (gravità del reato, quantità di stupefacente, precedenti) nel bilanciamento complessivo.
- Contestazioni circa la sequenza degli atti investigativi (fermo, identificazione, perquisizione locale e domiciliare) sono essenzialmente questioni di fatto che il giudice di merito valuta sulla base degli atti; per ottenere la cassazione è necessario dimostrare un evidente contrasto tra motivazione e prove acquisite.
- Un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza può comportare condanna alle spese e all'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto l'impugnazione infondata comporta rischi economici oltre che processuali.
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