Cassazione Penale, Sentenza n. 26200/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi contestavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne all'ergastolo per Calderone e Rao per omicidi pluriaggravati. Le difese hanno impugnato la valutazione della prova dichiarativa resa da collaboratori di giustizia (in particolare Carmelo D'Amico, Aurelio Micale, Francesco D'Amico e Nunziato Siracusa), denunciando vizio di motivazione e travisamento della prova per: mancata convergenza e contrasto tra le dichiarazioni, assenza di riscontri esterni idonei a norma dell'art. 192 c.p.p., contraddizioni sul luogo del rinvenimento del cadavere e sul movente, possibile circolarità delle fonti dichiarative, rilevanza di dichiarazioni favorevoli non adeguatamente valutate (Alesci, Sindoni, Aspa), mancato esame dell'imputato con tecniche neuroscientifiche richieste (TARA/TIA) e omessa rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.; inoltre si deduceva la genericità e inammissibilità di talune censure e la necessità di valutare la credibilità soggettiva dei collaboratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, confermando la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto legittima la valutazione dell'attendibilità e della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori, nonché l'esistenza di riscontri reciproci e di elementi esterni di conferma (anche se non necessariamente dotati dei requisiti degli indizi ai sensi dell'art. 192, comma 2 c.p.p.). Ha respinto le censure relative alla mancata individuazione del cadavere (inquadramento in caso di "lupara bianca" e giustificate ragioni del mancato ritrovamento) e quelle riguardanti la presunta circolarità delle dichiarazioni, ritenendole aspecifiche o già esaminate dai giudici di merito. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi sul mancato utilizzo di tecniche neuroscientifiche e sulla rinnovazione istruttoria in appello (cioè attività esplorativa non necessaria). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per Rao, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al gratuito patrocinio, con liquidazione separata.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
comma 3 (e richiamo al comma 2)
La Corte ricorda che i riscontri alle dichiarazioni di un collaboratore non devono avere necessariamente i requisiti degli indizi dell'art. 192, comma 2: è sufficiente che siano precisi, autonomi e idonei, nel loro insieme, a confermare le dichiarazioni; la verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità oggettiva va compiuta unitariamente
art. 575 cod. pen.
Norma sostanziale che punisce l'omicidio; richiamata come norma di riferimento per la fattispecie di reato oggetto del processo
art. 577 n. 3 cod. pen.
Aggravante richiamata in relazione alla qualificazione del reato come omicidio pluriaggravato contestato agli imputati
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ha ribadito il carattere eccezionale di tale rimedio: la richiesta deve essere necessaria per decidere e non può consistere in attività esplorativa
art. 189 cod. proc. pen.
Rinvio all'utilizzo di mezzi di prova atipici: la Corte ha ritenuto che le tecniche richieste (TARA/TIA) fossero generiche o esplorative e non necessarie per la decisione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti, disposta dalla Corte
artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sulla liquidazione delle spese: la Corte ha disposto la liquidazione separata delle spese in favore dell'Erario per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio
art. 541 cod. proc. pen. e art. 110 d.P.R. n. 115/2002
Richiamati con riferimento alla competenza della Corte di Cassazione a pronunciare la condanna generica al pagamento delle spese in favore dello Stato e alla liquidazione da compiersi poi dal giudice di rinvio o da quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate unitariamente: il giudice deve accertare sia la credibilità soggettiva del dichiarante sia l'attendibilità oggettiva del racconto, senza obbligo di sequenza tassativa tra le fasi valutative
- I riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori non devono necessariamente avere lo spessore degli indizi; è sufficiente che siano elementi autonomi, precisi e pertinenti, idonei a confermare il nucleo essenziale del racconto
- Confessioni rese dall'imputato a un collaboratore, se ritestate attendibili le dichiarazioni del collaboratore, possono assumere valore confessorio a patto che si escludano costrizioni o motivi di autoaccusa strumentali
- Contraddizioni su particolari marginali (es. differenze sul punto esatto del rinvenimento del corpo o su dettagli secondari) non annullano automaticamente la prova se sussiste una convergenza sul nucleo essenziale (movente, tempi, ruoli)
- La rinnovazione istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è eccezionale: la richiesta deve essere specifica e necessaria per la decisione; indagini esplorative o esami proposti come meri strumenti di ricerca di prove favorevoli generalmente non sono ammesse
- Richieste di esami non tradizionali o tecniche 'neuroscientifiche' devono essere formulate in modo concreto e motivato; se appaiono generiche o non decisive per il thema decidendum, il giudice può legittimamente respingerle
- In casi di 'lupara bianca' l'assenza del corpo non impedisce la condanna se vi sono elementi dichiarativi e riscontri convergenti che individuano responsabilità e modalità dell'omicidio
- Eccezioni generiche sulla presunta circolarità delle fonti dichiarative o su sconfinamenti probatori sono spesso inammissibili se non specificamente dimostrate: il giudice deve essere confrontato con argomentazioni concrete e con l'analisi dei riscontri offerti
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