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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26201/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello del 12/07/2023 denunciando che la decisione sarebbe stata pronunciata in sua assenza per un impedimento sopravvenuto (detenzione dal 26/06/2023). Sostiene che la Corte di appello ha violato le norme che garantiscono la presenza dell'imputato e il diritto di difesa (richiamando artt. 420-bis e 420-ter c.p.p. e l'art. 6 CEDU), non avendo disposto la traduzione del detenuto né essendo egli rinunciatario, e chiede l'annullamento della sentenza di appello.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 conv. nella l. 176/2020, la cui applicazione è stata prorogata) secondo la quale, se non è formulata nei termini perentori la richiesta di trattazione orale dell'appello, il giudizio si consolida in forma scritta. Nel caso concreto non risultò richiesta di trattazione orale; quindi la trattazione scritta era legittima e le vicende personali dell'imputato (detenzione sopravvenuta) non incidono sulla validità del procedimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma sostanziale cui si riferisce il reato contestato: violazione di prescrizione inerente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto): invocata dal ricorrente per denunciare vizi procedurali nella sentenza impugnata.

  • artt. 420-bis e 420-ter c.p.p.

    Norme richiamate dalla difesa relative alla celebrazione dell'udienza e alla presenza dell'imputato: il ricorrente deduce la loro violazione, ma la Corte ha ritenuto che non fossero applicabili o non siano state violate alla luce della trasformazione del procedimento in trattazione scritta.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamato a tutela del diritto a un giusto processo e della presenza dell'imputato: la Corte ha ritenuto che il diritto sia stato rispettato anche nel giudizio trattato in forma scritta, non essendo dimostrato un pregiudizio concreto derivante dall'assenza.

  • art. 23-bis, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. l. 18/12/2020 n.176)

    Norma emergenziale che stabilisce termini perentori per la richiesta di trattazione orale dell'appello; il mancato rispetto di tali termini determina la consolidazione della trattazione in forma scritta, rendendo irrilevanti, salvo nullità, le vicende personali dell'imputato. La Corte ha applicato questo principio per giustificare la validità del procedimento scritto.

  • art. 94 d.lgs. 10/10/2022 n.150 e d.l. 30/12/2023 n.215 conv. (l. 23/02/2024 n.18)

    Norme che hanno prorogato l'applicazione delle disposizioni emergenziali (art. 23-bis) alle impugnazioni proposte fino al 30/06/2024; utilizzate dalla Corte per confermare la legittimità dell'uso della trattazione scritta nel caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, Sent. n. 3 del 21/09/2023 (Rv. 285696 - 01)

    Precedente interpretativo richiamato che afferma il principio secondo cui il superamento del termine per la richiesta di discussione orale determina la consolidazione della trattazione in forma scritta e l'irrilevanza delle vicende personali dell'imputato salvo nullità degli atti introduttivi.

Massime di principio

  • Se, nel giudizio d'appello, non viene formulata nei termini perentori la richiesta di trattazione orale prevista dall'art. 23-bis (normativa emergenziale), il processo si consolida in forma scritta e le vicende personali sopravvenute dell'imputato (es. detenzione per altra causa) risultano generalmente irrilevanti ai fini dell'impugnazione, salvo che sussistano nullità degli atti introduttivi o violazioni tali da pregiudicare il contraddittorio.
  • La comunicazione alla corte dell'impedimento del difensamente o dell'imputato non sostituisce la richiesta formale di trattazione orale: chi intende garantire la presenza fisica dell'imputato deve attivarsi tempestivamente (es. richiesta di trattazione orale o istanza di traduzione dell'imputato) entro i termini processuali.
  • Nelle contestazioni basate sull'art. 6 CEDU è necessario dimostrare il concreto pregiudizio da assenza: la mera presenza dell'imputato in carcere non è di per sé sufficiente a far qualificare il giudizio come irregolare se il procedimento è legittimamente trattato in forma scritta e il contraddittorio si è comunque instaurato.
  • In sede difensiva, per evitare il consolidamento involontario in forma scritta, è opportuno monitorare i termini emergenziali e formulare espressamente, e per tempo, la richiesta di trattazione orale o, se necessario, chiedere la traduzione dell'imputato; conservare e documentare le comunicazioni indirizzate al giudice relative a impedimenti sopravvenuti.

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