Cassazione Penale, Sentenza n. 26199/2024 del 04/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce tre motivi: 1) vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione di Grandi come partecipante a rissa, sostenendo che le videoriprese e le deposizioni mostrerebbero una reazione difensiva e non una condotta rissosa; 2) errata qualificazione dell'accoltellamento in tentato omicidio (art. 56 e 575 c.p.), atteso che il colpo sarebbe stato unico, istantaneo, vendicativo e non evidentemente idoneo a cagionare la morte, dunque riconducibile a lesioni e non a tentato omicidio; 3) mancato esame e mancata valutazione dell'attenuante della provocazione, nonché mancata trattazione dei motivi nuovi di appello depositati (richiamo art. 585 c.p.p. e norme processuali indicate).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo alla qualificazione della rissa per carenza motivazionale della sentenza d'appello e fondato il motivo relativo alla mancata trattazione dell'attenuante della provocazione; ha invece rigettato le censure sulla qualificazione dell'accoltellamento come tentato omicidio, confermando la statuizione di merito su quel punto. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al reato di rissa e alla valutazione dell'attenuante della provocazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna per nuovo giudizio su quei profili (inclusa eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio). Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); sono state richiamate come base procedurale per i controlli di legittimità sulle motivazioni di merito
art. 588, secondo comma, c.p.
Norma sul reato di rissa: la Corte ha esaminato la qualificazione come rissa e ritenuto che la decisione di appello non abbia adeguatamente motivato sul punto
art. 56 c.p.
Disciplina del tentativo: richiamata nella discussione sulla idoneità degli atti a cagionare l'evento morte e sul criterio della prognosi postuma
art. 575 c.p.
Norma sull'omicidio: rilevante per la distinzione tra lesioni e tentato omicidio nella qualificazione dell'accoltellamento
art. 62, comma 2, c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti (tra cui la provocazione): il mancato esame di tale attenuante in sede d'appello è stato ritenuto motivo fondato di annullamento parziale
art. 125 c.p.p.
Richiamato tra le norme processuali connesse alle questioni di ammissibilità/trattazione degli atti di impugnazione e delle deduzioni
art. 546 c.p.p.
Richiamato in relazione alle norme procedurali applicabili in sede d'appello; la Cassazione ha evidenziato l'obbligo del giudice d'appello di motivare adeguatamente su questioni dedotte
Massime di principio
- Se dal filmato e dalle dichiarazioni emerge che una persona è stata assalita e ha reagito per difesa, la condotta difensiva può non integrare il delitto di rissa: il giudice d'appello deve motivare specificamente se ritiene invece configurata la rissa
- La qualificazione tra lesioni e tentato omicidio si valuta in base alla prognosi postuma: rilevano arma, sede della lesione, modalità dell'azione e prevedibilità dell'esito mortale al momento dell'azione
- Il giudice d'appello non può limitarsi a un rinvio generico alla motivazione di primo grado quando sono state proposte deduzioni e motivi nuovi; deve rispondere analiticamente alle censure decisive altrimenti la Cassazione può annullare e rinviare
- Se viene dedotta l'attenuante della provocazione, il giudice d'appello è tenuto a valutare e motivare espressamente su di essa; la sua omissione costituisce vizio di motivazione rilevante
- Un annullamento parziale con rinvio è la conseguenza tipica quando la Cassazione riscontra carenze motivazionali su profili specifici, lasciando ferme le restanti statuizioni adeguatamente motivate
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