Cassazione Civile, Ordinanza n. 29594/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La professionista aveva impugnato in appello la decisione di primo grado che aveva ritenuto dovuta l'iscrizione alla Gestione separata INPS per l'attività svolta nel 2009. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla prescrizione contributiva sostenendo che i contributi richiesti con avviso bonario ricevuto il 3 luglio 2015 erano prescritti; ha inoltre contestato la decorrenza della prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi, nonché l'erroneo rilievo dato al doloso occultamento. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del giudicato esterno e delle norme in materia di obbligo contributivo, deducendo che un precedente giudicato fra le parti, relativo ad altra annualità, dovesse vincolare il giudice; ha anche contestato l'affermazione della Corte d'appello secondo cui nel 2009 il reddito professionale era inferiore a 9.000 euro, osservando che dagli atti il reddito era inferiore a 5.000 euro per l'annualità in contestazione, con conseguente errata applicazione dei criteri per l'iscrizione alla Gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo tempestiva la pretesa contributiva perché la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Ha rigettato anche la censura sul giudicato esterno, escludendone l'operatività rispetto a una diversa annualità. Ha però accolto parzialmente il secondo motivo nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto sufficiente, per fondare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, il solo dato reddituale, senza accertare in fatto se l'attività professionale fosse abituale oppure occasionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
L'iscrizione alla Gestione separata per il professionista è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che produca reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi.
La sospensione per doloso occultamento non può essere affermata automaticamente sulla sola mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi.
Il giudicato esterno opera solo nei limiti dell'identità del rapporto dedotto; non vincola quando si tratti di annualità diverse e quindi di distinti rapporti contributivi.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003
La soglia reddituale rileva per l'assoggettamento a contribuzione delle attività autonome occasionali, non per escludere l'obbligo quando l'attività sia abituale.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
È richiamato quale norma di interpretazione autentica del combinato disposto in materia di Gestione separata.
È evocato in relazione alla censura sulla valutazione degli elementi di fatto e del reddito dichiarato.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure sono formulate come violazione di legge e nullità per erronea applicazione delle norme sostanziali e processuali.
La decisione è stata assunta a seguito di proposta in camera di consiglio.
È richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine fissato per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha natura di mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo.
- La sospensione della prescrizione per doloso occultamento non può essere desunta in modo automatico dalla sola omessa compilazione di un quadro dichiarativo, occorrendo una concreta condotta di occultamento rilevante ai fini della norma.
- Il giudicato esterno non è invocabile quando la precedente decisione riguardi una diversa annualità contributiva, poiché si tratta di rapporti distinti e autonomi.
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dall'accertamento in fatto del carattere abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività svolta; il solo dato del reddito percepito non basta, di per sé, a fondare l'obbligo.
- Il superamento o il mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000 può assumere rilievo solo come indizio nell'apprezzamento della abitualità o occasionalità dell'attività, non come criterio automatico e autosufficiente di iscrizione quando l'attività sia professionalmente abituale.
- L'abitualità dell'attività libero-professionale va valutata ex ante, mediante accertamento di fatto e anche tramite presunzioni semplici, senza trasformare la verifica in un automatismo fondato esclusivamente sul reddito prodotto.
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