Sentenza del 18/09/2015 n. 18371 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto un rimborso IVA relativo al terzo trimestre 1996, successivamente ridotto dall'Agenzia delle entrate a seguito di rettifica. L'Ufficio aveva quindi escusso la fideiussione bancaria prestata ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e la società aveva rimborsato alla banca garante Euro 47.768,65. Dopo aver definito la lite pendente ai sensi dell'art. 16 della L. n. 289 del 2002, la contribuente aveva chiesto la restituzione di tale importo, sostenendo che il pagamento del fideiussore non fosse un "versamento" effettuato dalla contribuente né un pagamento riconducibile alle disposizioni sulla riscossione in pendenza di lite. L'Agenzia sosteneva invece che l'escussione della fideiussione avesse estinto l'obbligazione tributaria e che le somme già acquisite dall'Erario non fossero restituibili dopo il condono.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, ai fini dell'art. 16, comma 5, della L. n. 289 del 2002, le somme pagate dal fideiussore escusso ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sono assimilate alle somme versate dal contribuente. Tali somme costituiscono pagamento del debito tributario, rientrano tra quelle versate in pendenza della lite e, una volta perfezionata la definizione agevolata, non possono essere chieste in restituzione, salvo i casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria previsti dall'art. 16, comma 1, lettera b. La società è stata inoltre condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5
"La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione della lite"
Dopo la definizione agevolata della lite, le somme già versate prima della domanda non sono restituibili, salvo l'ipotesi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria prevista dal comma 1, lettera b. Il pagamento eseguito dal fideiussore escusso è assimilato al versamento del contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
La fideiussione garantisce la restituzione di rimborsi IVA provvisoriamente erogati e successivamente ritenuti non dovuti. L'escussione della garanzia e il conseguente pagamento all'Erario estinguono l'obbligazione tributaria del contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
È richiamato come esempio di disposizione in materia di riscossione durante la pendenza del giudizio; la Corte assimila a tali versamenti anche quelli derivanti dall'escussione della garanzia prevista dall'art. 38-bis.
Il divieto di ingiustificato arricchimento non impedisce l'applicazione della regola di non restituzione prevista dal condono, che deriva dalla scelta volontaria del contribuente di definire la lite.
Art. 53 Cost.
La possibile mancata restituzione di somme eccedenti l'importo del condono non è stata ritenuta lesiva del principio di capacità contributiva, poiché il contribuente sceglie liberamente se aderire alla definizione agevolata.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tributari non consentono di superare la specifica disciplina legale che esclude la restituzione delle somme già versate in caso di definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando una norma di definizione agevolata stabilisce che le somme già versate non sono restituibili, la regola può comprendere anche pagamenti materialmente eseguiti da un fideiussore, se effettuati per estinguere il debito tributario del contribuente.
- L'escussione di una garanzia prestata per ottenere un rimborso fiscale provvisorio non è considerata un pagamento estraneo al contribuente: sul piano tributario estingue la sua obbligazione e viene assimilata a un suo versamento.
- Prima di aderire a un condono o a una definizione agevolata occorre confrontare l'importo già pagato, anche tramite garanzie, con il costo della definizione, perché l'adesione può impedire il rimborso di somme già incassate dall'Erario, anche se superiori all'importo agevolato.
- La scelta del condono è normalmente alternativa alla prosecuzione ordinaria della controversia: chi aderisce accetta gli effetti, inclusa la rinuncia alla restituzione delle somme già versate, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
- La regola di non restituzione non si estende automaticamente a crediti o periodi d'imposta estranei all'ambito della definizione agevolata; per tali posizioni l'Amministrazione conserva il potere di verificarne l'esistenza e il contribuente può far valere il relativo diritto al rimborso.
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