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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18363 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - Riproduzione integrale in ricorso degli atti di causa mediante assemblaggio - Rispetto del requisito previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità, salva la facile espunzione dei documenti integralmente riprodotti - Parte residua - Valutazione dell'autosufficienza dei singoli motivi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza n. 67/27/08 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 giugno 2008, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la decisione favorevole della Commissione tributaria provinciale di Roma. La controversia riguardava un avviso di rettifica parziale IVA per il primo trimestre 1991, emesso sulla base di un PVC del 5 luglio 1991: l’Ufficio aveva ridotto il credito d’imposta dichiarato da lire 62,719 milioni a lire 27,482 milioni e irrogato sanzioni per lire 155,126 milioni, contestando, tra l’altro, fatture intestate ad altri, acquisti senza fattura, omissioni e irregolarità contabili. Con i primi e il terzo motivo il contribuente invocava un giudicato esterno formatosi su controversie relative agli anni 1986-1990 e denunciava violazioni di legge e motivazione apparente; con il secondo lamentava omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla pretesa identità dei fatti. L’Agenzia aveva inoltre eccepito l’inammissibilità per la redazione del ricorso mediante assemblaggio di documenti, per complessive 290 pagine.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero, perché dal 1° gennaio 2001, con il trasferimento dei rapporti tributari alle Agenzie fiscali, il Ministero era privo di legittimazione processuale e l’unica legittimata era l’Agenzia competente. Ha respinto invece l’eccezione dell’Agenzia sul ricorso assemblato: le circa 269 pagine di atti riprodotti erano facilmente isolabili ed espungibili, sicché la parte residua poteva essere valutata secondo gli ordinari criteri di sinteticità e autosufficienza. Ha poi dichiarato inammissibili tutti i motivi contro l’Agenzia. Il giudicato relativo agli anni 1986-1990 non risultava riferibile ai fatti e all’annualità 1991; inoltre, il ricorrente non aveva riportato nel singolo motivo gli elementi necessari per confrontare PVC e avvisi e dimostrare l’identità delle contestazioni. Le censure erano anche formulate in modo non corretto rispetto ai vizi processuali e ai requisiti di specificità e sintesi allora richiesti. Il secondo motivo cumulava profili motivazionali incompatibili e mancava del necessario momento di sintesi. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all’Agenzia le spese, liquidate in euro 7.500, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Diversamente, l'esposizione dei fatti non sarebbe "sommaria" come richiesto dall'art. 366 cod. proc. civ. , comma 1, n. 3 che, al riguardo, pone un preciso obbligo al ricorrente, sanzionarle, come visto, con l'inammissibilità del ricorso.

    Il ricorso per Cassazione deve esporre i fatti in modo sommario e selettivo. L’inserimento indiscriminato di documenti può violare tale requisito e condurre all’inammissibilità, salvo che il materiale aggiunto sia facilmente individuabile e separabile, così da poter valutare la parte residua.

  • Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 300 del 1999

    A decorrere dal 1 gennaio 2001 (data di operatività delle Agenzie fiscali, secondo il disposto del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1) sono stati trasferiti alle Agenzie fiscali tutti i rapporti giuridici, i poteri e le competenze in materia tributaria facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze (art. 57, comma 1, del citato D.Lgs.), ivi compresa la gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte l'Amministrazione statale (con subentro dell'Agenzia fiscale ex lege, a titolo di speciale successione particolare: sul punto, ex plurimis, Cass. n. 2608 del 2007; sez. unite n. 3118 del 2006).

    Dal 1° gennaio 2001, nei giudizi tributari relativi ai rapporti trasferiti, la legittimazione processuale spetta all’Agenzia fiscale competente, subentrata al Ministero; il ricorso notificato al Ministero dopo tale data è inammissibile.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno invocato dalla ricorrente non ha valore vincolante nel presente giudizio, perchè è relativo a fatti e ad una annualità (almeno apparentemente) diversi e perchè non risulta (nè è dedotto) che quel giudicato riguardi una fattispecie a valenza pluriennale.

    Il giudicato esterno vincola in un diverso giudizio solo nei limiti dell’oggetto effettivamente deciso. La decisione riferita ad altre annualità non si estende automaticamente a un periodo d’imposta distinto, salvo che riguardi una questione comune con efficacia pluriennale; chi lo invoca deve dimostrare l’identità rilevante dei fatti o della questione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In secondo luogo, la violazione di norme del procedimento è denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4 e non (come erroneamente ritiene il ricorrente) ai sensi del n. 3 dello stesso comma.

    La violazione di norme processuali deve essere denunciata mediante il corretto motivo di ricorso per Cassazione relativo ai vizi del procedimento; non può essere prospettata impropriamente come violazione o falsa applicazione di norme sostanziali.

  • Art. 366-bis c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)

    l'impugnazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio ( art. 360 c.p.p. , comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis), deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una indicazione riassuntiva e sintetica della censura, costituente un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo (e, pertanto, non integrabile dal contenuto della doglianza).

    Nel regime applicabile alla controversia, la censura motivazionale doveva includere una sintesi autonoma e immediatamente riconoscibile del fatto controverso e delle ragioni del vizio. La sola esposizione argomentativa del motivo non suppliva alla mancanza di tale sintesi.

Massime di principio

  • Un ricorso per Cassazione deve selezionare e sintetizzare i fatti e gli atti rilevanti: la riproduzione massiva di documenti non dimostra, da sola, l’autosufficienza e può oscurare le questioni decisive. Se il materiale eccedente è chiaramente separabile, però, la sua presenza non comporta automaticamente l’inammissibilità; la parte residua va valutata in concreto e motivo per motivo.
  • Chi invoca un giudicato esterno deve indicare con precisione che cosa è stato deciso e dimostrare che la questione decisa coincide con quella del nuovo giudizio. La condivisione di un processo verbale o la somiglianza delle contestazioni non bastano, specialmente quando sono coinvolti periodi d’imposta diversi.
  • I motivi di ricorso devono essere ricondotti alla corretta categoria di vizio e contenere gli elementi che consentano alla Cassazione di verificare la doglianza senza ricostruire autonomamente fatti e documenti. Censure generiche, cumulative o prive delle sintesi richieste dal regime processuale applicabile possono essere dichiarate inammissibili.
  • Nei giudizi tributari successivi al trasferimento delle competenze alle Agenzie fiscali, il ricorso deve essere rivolto all’Agenzia competente e non al Ministero dell’economia e delle finanze, ormai privo di legittimazione per i rapporti trasferiti.

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