Sentenza del 18/09/2015 n. 18369 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di accertamento relativo all’ILOR 1997, emesso dopo indagini della Guardia di finanza che avevano ipotizzato l’interposizione fittizia di società cartiere nell’acquisto di bovini e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La società aveva contestato la carenza di motivazione dell’avviso e la sopravvalutazione delle rimanenze iniziali del 1997 senza rettifica di quelle finali del 1996. L’Agenzia aveva appellato la decisione favorevole alla società, sostenendo l’inattendibilità della contabilità, la legittimità dell’accertamento induttivo e la corretta ricostruzione delle rimanenze e del reddito. In Cassazione la società ha proposto sei motivi, ma la Corte non li ha esaminati perché ha rilevato d’ufficio la mancata partecipazione al giudizio di tutti i soci, litisconsorti necessari nella controversia sul reddito della società di persone.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’economia e delle finanze, privo di legittimazione passiva per le controversie tributarie trasferite alle Agenzie fiscali dal 1° gennaio 2001. Ha inoltre rilevato la violazione del litisconsorzio necessario tra la società e tutti i soci: l’avviso relativo all’ILOR 1997 era stato impugnato dalla sola società e non risultavano altri ricorsi dei soci riunibili. Ha quindi dichiarato nulli i giudizi di merito, cassato la sentenza della CTR del Veneto n. 17/1/07, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e condannato la società a € 1.500 di spese, e rimesso la causa alla CTP di Padova per integrare il contraddittorio e decidere il ricorso originario, comprese le spese del giudizio di legittimità. I sei motivi di cassazione e il merito dell’accertamento non sono stati esaminati.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1
Dal 1° gennaio 2001 i rapporti giuridici, i poteri e le competenze tributarie già riferiti al Ministero sono passati alle Agenzie fiscali, che subentrano anche nei rapporti tributari pendenti.
D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
La disposizione individua nel 1° gennaio 2001 la data di operatività delle Agenzie fiscali, da cui la Corte fa discendere il difetto di legittimazione del Ministero nelle controversie tributarie successive.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.
Nelle controversie sul reddito di una società di persone, l’accertamento comune e l’imputazione automatica del reddito ai soci rendono necessaria, salvo questioni personali, la partecipazione al giudizio sia della società sia di tutti i soci.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio
Quando ricorre il litisconsorzio necessario tributario, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; la mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari determina nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni fase.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
La riunione dei giudizi può consentire una trattazione unitaria quando siano pendenti le controversie dei soggetti interessati; nel caso concreto non era possibile, perché non risultavano ricorsi dei singoli soci pendenti davanti alla Cassazione.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie sul reddito di una società di persone, quando si discutono elementi comuni dell’accertamento e non questioni personali dei singoli soci, devono partecipare al giudizio sia la società sia tutti i soci. L’omissione comporta nullità assoluta e può essere rilevata d’ufficio anche in Cassazione.
- Se la violazione del litisconsorzio non può essere sanata riunendo giudizi già pendenti di tutti i soggetti interessati, il giudice deve dichiarare nulli i giudizi di merito e rinviare al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio e una nuova decisione.
- Per le controversie tributarie instaurate dopo il 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale spetta all’Agenzia fiscale competente, subentrata nei rapporti tributari del Ministero; il ricorso notificato al Ministero è inammissibile.
- Quando la Cassazione definisce la causa per una questione preliminare processuale assorbente, le contestazioni di merito e i motivi di ricorso non vengono decisi: il rinvio non equivale a una conferma o a una smentita della fondatezza dell’accertamento tributario.
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