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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18365 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rettifica IVA per il 2001, riferita a cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità verso società non attive e alla detrazione dell’IVA al 20% sull’acquisto di un immobile strumentale. La CTR aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario perché riteneva privo di poteri rappresentativi il consigliere delegato A.M., che aveva sottoscritto l’impugnazione e conferito l’incarico al difensore. In cassazione la società contestava sia la rilevabilità d’ufficio del difetto di rappresentanza, anche a fronte della costituzione tardiva dell’Agenzia, sia l’interpretazione delle norme societarie e dello statuto circa i poteri del consigliere delegato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il quarto e il quinto motivo: il difetto di legittimazione processuale è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo giudicato, e la tardiva costituzione dell’Agenzia non impediva tale verifica. Ha invece accolto i primi tre motivi, rilevando che il componente del consiglio di amministrazione cui siano delegate attribuzioni è un amministratore delegato e che lo statuto andava interpretato nel suo complesso, inclusa la previsione che attribuiva rappresentanza ai consiglieri muniti di delega. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Lombardia e rinviato ad altra sezione della stessa CTR per un nuovo esame e per la decisione sulle spese, comprese quelle del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la legittimità dei rilievi IVA né la richiesta di non applicare le sanzioni: tali questioni restano da esaminare in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Tale principio poggia, oltre che su ragioni sistematiche, sui poteri officiosi previsti dall'ari. 182 c.p.c., comma 2, diretti alla sanatoria del difetto di rappresentanza, che il giudice ha il dovere di esercitare e che sono applicabili anche al processo tributario in forza del rinvio al codice di procedura civile contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (rinvio operante ove non altrimenti disposto e nei limiti della compatibilità).

    Le regole del codice di procedura civile sulla verifica e sulla possibile sanatoria dei difetti di rappresentanza si applicano anche al processo tributario, nei limiti della compatibilità e quando la disciplina tributaria non disponga diversamente.

  • Codice di procedura civile, art. 182, comma 2

    Tale principio poggia, oltre che su ragioni sistematiche, sui poteri officiosi previsti dall'ari. 182 c.p.c., comma 2, diretti alla sanatoria del difetto di rappresentanza, che il giudice ha il dovere di esercitare e che sono applicabili anche al processo tributario in forza del rinvio al codice di procedura civile contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 (rinvio operante ove non altrimenti disposto e nei limiti della compatibilità).

    Il giudice deve esercitare i poteri officiosi diretti alla sanatoria del difetto di rappresentanza; la questione riguarda un presupposto della regolare costituzione del rapporto processuale e non dipende necessariamente da un’eccezione di parte.

  • Codice di procedura civile, art. 75, comma 3

    La decisione richiama la norma tra le disposizioni invocate dalla ricorrente, ma non ne svolge un’autonoma interpretazione: il principio decisivo è la rilevabilità d’ufficio del difetto di legittimazione processuale.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La decisione esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la verifica d’ufficio della legittimazione processuale non costituisce decisione su un’eccezione riservata alla parte.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23

    La tardiva costituzione della parte resistente può precludere eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma non impedisce al giudice di rilevare il difetto di legittimazione processuale, che è rilevabile d’ufficio.

  • Codice civile, art. 2380-bis, comma 3

    L'art. 2380-bis c.c. , comma 3, stabilisce che "Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione". Inoltre dall'art. 2381-bis cod. civ. e, in particolare, dalla sua rubrica ("Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati") e dalla prima parte del primo periodo del suo comma 3 ("Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega") risulta che il componente del consiglio di amministrazione al quale venga delegata una o più delle attribuzioni proprie del consiglio rientra nella categoria degli "amministratori delegati".

    La norma inquadra l’amministrazione affidata a più persone nel consiglio di amministrazione. Letta con la disciplina delle deleghe, non giustifica l’esclusione del consigliere delegato dalla categoria degli amministratori delegati.

  • Codice civile, art. 2381, comma 3

    Inoltre dall'art. 2381-bis cod. civ. e, in particolare, dalla sua rubrica ("Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati") e dalla prima parte del primo periodo del suo comma 3 ("Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega") risulta che il componente del consiglio di amministrazione al quale venga delegata una o più delle attribuzioni proprie del consiglio rientra nella categoria degli "amministratori delegati".

    Il consigliere cui il consiglio di amministrazione delega una o più proprie attribuzioni rientra nella categoria degli amministratori delegati; lo statuto non può essere interpretato come se una delega potesse essere attribuita soltanto a chi ne abbia già ricevuta una.

  • Codice civile, art. 1362

    In tal modo il giudice di appello: a) ha violato la normativa in base alla quale il consigliere delegato ai sensi dell'art. 2381-bis c.c., comma 3 è un "amministratore delegato"; b) non ha proceduto all'interpretazione dello statuto sociale in base alla comune intenzione delle parti ed in base al principio olistico, con ciò violando le evocate norme in tema di ermeneutica contrattuale (ha omesso, infatti, di tenere conto che lo stesso statuto stabilisce che il potere di rappresentanza societaria è attribuito anche "ai consiglieri muniti di delega del consiglio nell'ambito dei poteri loro conferiti").

    Lo statuto deve essere interpretato ricercando la comune intenzione delle parti, non isolando una singola clausola dal resto del testo.

  • Codice civile, art. 1363

    In tal modo il giudice di appello: a) ha violato la normativa in base alla quale il consigliere delegato ai sensi dell'art. 2381-bis c.c., comma 3 è un "amministratore delegato"; b) non ha proceduto all'interpretazione dello statuto sociale in base alla comune intenzione delle parti ed in base al principio olistico, con ciò violando le evocate norme in tema di ermeneutica contrattuale (ha omesso, infatti, di tenere conto che lo stesso statuto stabilisce che il potere di rappresentanza societaria è attribuito anche "ai consiglieri muniti di delega del consiglio nell'ambito dei poteri loro conferiti").

    Le clausole statutarie vanno interpretate le une per mezzo delle altre. Nel caso concreto occorreva considerare anche la previsione che attribuiva la rappresentanza ai consiglieri muniti di delega, non soltanto la clausola sulle deleghe agli amministratori delegati.

Massime di principio

  • Il difetto di rappresentanza processuale di una società è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo che sulla questione si sia formato giudicato; non serve una specifica eccezione della controparte.
  • La tardiva costituzione della controparte non impedisce al giudice di esaminare questioni rilevabili d’ufficio, anche se preclude le eccezioni che non possono essere rilevate autonomamente dal giudice.
  • Il giudice non deve svolgere indagini autonome per accertare ogni aspetto dei poteri del rappresentante: deve verificare se chi agisce abbia dichiarato una qualità astrattamente idonea a conferirgli la rappresentanza processuale; quando il soggetto è un consigliere e non il legale rappresentante, rileva l’esistenza di una specifica attribuzione statutaria o di una delega dell’organo amministrativo.
  • Un consigliere di amministrazione cui siano delegate attribuzioni del consiglio rientra nella categoria degli amministratori delegati. La valutazione concreta dei suoi poteri rappresentativi dipende comunque dalle deleghe conferite e dallo statuto.
  • Per stabilire se un consigliere possa rappresentare in giudizio la società, lo statuto va letto nel suo complesso e in modo coerente, senza isolare una clausola né adottare un’interpretazione circolare per cui la delega potrebbe essere conferita solo a chi è già delegato.
  • La cassazione con rinvio per un nuovo esame non equivale all’accoglimento nel merito delle domande originarie: nel caso concreto la validità dei rilievi IVA e la richiesta sulle sanzioni non sono state decise.

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