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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18352 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR dell’Abruzzo che aveva respinto il suo appello e confermato la rimessione alla Direzione provinciale del lavoro dell’Aquila della determinazione della sanzione amministrativa di 26.091,52 euro, irrogata il 23 agosto 2003 a C.M. per aver impiegato un lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie. Con il primo motivo ha sostenuto che, essendo la violazione stata constatata il 16 luglio 2003 e quindi commessa prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, la competenza sanzionatoria restava dell’Agenzia delle entrate. Con il secondo motivo ha denunciato l’insufficiente motivazione della CTR sulla ritenuta incompetenza dell’Agenzia. Il contribuente aveva proposto appello incidentale, deducendo anche che la Direzione provinciale del lavoro aveva archiviato il procedimento e chiedendo, in sostanza, di limitare a un giorno la durata dell’irregolarità.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto non rilevabile d’ufficio il difetto di giurisdizione tributaria, perché la CTP e la CTR avevano deciso nel merito senza sollevare la questione, con conseguente giudicato implicito sulla giurisdizione. Ha accolto il primo motivo: per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, l’adozione dei provvedimenti sanzionatori resta di competenza dell’Agenzia delle entrate, non della Direzione provinciale del lavoro. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte non ha deciso la causa nel merito, poiché i giudici di merito non avevano esaminato le questioni fattuali; ha cassato la sentenza impugnata sul punto e rinviato ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, anche per le spese del giudizio di cassazione. Non è stato quindi definitivamente stabilito se la sanzione fosse dovuta o quale ne fosse l’importo corretto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 130 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nella parte in cui devolve alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle suddette sanzioni, osservando che la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione e che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

    Le controversie sulle sanzioni amministrative per violazioni non tributarie non possono essere devolute alla giurisdizione tributaria. Nel caso concreto, tuttavia, la questione non poteva essere riaperta perché si era formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.

  • D.L. n. 12 del 2002, art. 3, commi 3 e 5, convertito dalla L. n. 73 del 2002

    La norma di cui al D.L. 4 luglio 2006, art. 36 bis, comma 1 bis (nell'attuale versione, applicabile retroattivamente trattandosi di norma transitoria).

    La disciplina originaria prevedeva la sanzione per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie e attribuiva all’Agenzia delle entrate la relativa competenza. Per le violazioni anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, la competenza dell’Agenzia è stata conservata dalla norma transitoria.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2006, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 54, e dalla L. n. 183 del 2010, art. 4, comma 3

    La sanzione di cui alla controversia in esame - riguardante una sanzione irrogata il 23 agosto 2003 con riferimento ad una violazione constatata precedentemente (il 16 luglio 2003, secondo la ricorrente) e, quindi, certamente commessa in data coincidente o anteriore alla constatazione - va irrogata dall'Agenzia delle entrate e non dalla Direzione provinciale del lavoro.

    La norma transitoria mantiene in capo all’Agenzia delle entrate la competenza ad adottare i provvedimenti sanzionatori relativi alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006. La modifica del 2010, sostituendo il riferimento alle violazioni «constatate» con quello alle violazioni «commesse», individua il momento rilevante nella commissione della violazione; la regola è applicabile retroattivamente in quanto transitoria.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui al D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 16, comma 2.

    Ai provvedimenti relativi alle violazioni anteriori si applica la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, fatta salva l’eccezione espressamente indicata per l’art. 16, comma 2.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Cassazione non può decidere la causa nel merito quando le questioni di fatto non sono state esaminate nei precedenti gradi; in tale situazione deve cassare e rinviare al giudice di merito per il relativo esame.

Massime di principio

  • Per individuare l’ufficio competente a irrogare una sanzione per lavoro irregolare occorre verificare quando è stata commessa la violazione: per quelle anteriori all’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, la competenza resta dell’Agenzia delle entrate; per la disciplina successiva opera il diverso assetto previsto dalla legge.
  • La modifica normativa che ha sostituito il riferimento alle violazioni «constatate» con quello alle violazioni «commesse» rende decisiva la data di commissione dell’illecito, non la data del successivo accertamento o dell’irrogazione della sanzione.
  • Il fatto che una sanzione sia stata irrogata da un ufficio finanziario non rende tributaria la controversia: la giurisdizione dipende dalla natura della violazione e della sanzione. Tuttavia, se i giudici di merito decidono nel merito senza affrontare la giurisdizione, può formarsi un giudicato implicito che impedisce di rilevare successivamente il difetto di giurisdizione.
  • Quando la Cassazione risolve una questione di competenza ma restano da esaminare fatti o profili di merito non affrontati nei precedenti gradi, la causa deve essere rinviata: la decisione sulla competenza non equivale a una pronuncia definitiva sulla debenza o sull’ammontare della sanzione.

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