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Sentenza

Sentenza del 18/09/2015 n. 18358 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 289/2002. Ha contestato alla Commissione tributaria regionale della Campania di avere riconosciuto il rimborso IRAP per tutti gli anni dal 2001 al 2005 senza considerare che, secondo quanto dedotto dall’Ufficio già nei gradi di merito, le annualità 2001 e 2002 erano state oggetto di definizione agevolata e il relativo rapporto tributario doveva quindi considerarsi esaurito e immodificabile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva riconosciuto al contribuente il rimborso IRAP per gli anni 2001-2005 e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice di rinvio dovrà accertare se le annualità 2001 e 2002 siano state effettivamente definite in via agevolata. La definizione automatica, se intervenuta, estingue il giudizio anche quanto alle domande di rimborso e costituisce questione rilevabile d’ufficio; la Cassazione non ha però accertato direttamente che il condono fosse stato perfezionato.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, infatti, "in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 7, l'esercizio della facoltà di ottenere la chiusura delle liti fiscali pendenti, pagando una somma correlata al valore della causa, produce un effetto estintivo del giudizio, che opera anche in relazione alle domande giudiziali riguardanti le richieste di rimborso d'imposta (nella specie, IRAP), con la conseguenza che l'intervenuta proposizione della relativa istanza, palesandosi come questione officiosa, connessa ai riflessi di ordine pubblico nascenti dall'elisionè della pretesa impositiva realizzata in virtù dell'adesione al condono, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, senza che occorra una specifica eccezione ad opera della parte interessata a farla valere".

    La definizione automatica prevista dalla norma produce effetti anche sulle cause in cui il contribuente chiede il rimborso di un’imposta: l’adesione al condono estingue il giudizio relativo alle annualità definite. La questione va rilevata d’ufficio dal giudice, anche senza una specifica eccezione della parte, e richiede l’accertamento dell’effettiva definizione.

Massime di principio

  • Quando una domanda di rimborso riguarda annualità per le quali il contribuente potrebbe avere aderito a una definizione agevolata, il giudice deve verificare se la definizione si sia effettivamente perfezionata prima di disporre il rimborso.
  • L’adesione alla definizione automatica può estinguere la controversia anche se questa riguarda una richiesta di restituzione dell’imposta, non soltanto una pretesa di pagamento dell’Amministrazione.
  • La rilevanza della definizione agevolata è rilevabile d’ufficio: non è necessaria una specifica eccezione della parte, ma il giudice deve accertare in concreto l’adesione e i periodi interessati.

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