Sentenza del 18/09/2015 n. 18362 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE - Esenzione dall'ILOR ex art. 101 d.P.R. n. 218 del 1978 - Spettanza - Condizioni - Costituzione in forma societaria dell'impresa - Insufficienza - Attivazione dell'opificio industriale entro il termine perentorio del 31 dicembre 1993 - Necessità - Onere della prova - A carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diritto della società all’esenzione decennale dall’ILOR prevista dall’art. 101 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato nel Mezzogiorno. L’Agenzia ha proposto due motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia: con il primo ha sostenuto che l’agevolazione richiede che l’opificio sia divenuto idoneo all’uso entro il termine perentorio del 31 dicembre 1993 e che spetta al contribuente provare tale requisito; con il secondo ha denunciato l’omessa o insufficiente motivazione della decisione, che non avrebbe verificato tutti i presupposti dell’esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la prova della costituzione della società e della finalità produttiva dell’iniziativa non basta, poiché il contribuente deve dimostrare anche che l’opificio sia divenuto atto all’uso entro il 31 dicembre 1993. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato l’esenzione, è stata cassata e la causa rinviata a un’altra sezione della stessa Commissione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 101 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218
si è in particolare chiarito come l'esenzione decennale dall'ILOR prevista, per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantano nei territori del Mezzogiorno, dal detto D.P.R. n. 218 del 1978, art. 101 «spetta a condizione che l'opificio sia divenuto atto all'uso entro la data del 31 dicembre 1993»
L’esenzione ILOR richiede l’effettiva realizzazione dello stabilimento industriale e la sua idoneità all’uso entro il termine previsto; la sola costituzione della società o la previsione di un’attività produttiva non soddisfano il requisito.
Art. 18, comma 2, del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341
il quale ha subordinato la residuale applicazione della disciplina agevolativa in esame al rispetto del suddetto termine (già sancito dalla L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 17), da ritenere di natura perentoria, e quindi improrogabile, in ragione del carattere straordinario della disciplina medesima
Il termine del 31 dicembre 1993 per rendere l’opificio atto all’uso è perentorio e improrogabile e costituisce una condizione per l’applicazione residuale dell’agevolazione.
Art. 2697 del codice civile
l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione e la riduzione è, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ. , a carico del soggetto che le invoca
Chi invoca l’agevolazione deve provare tutti i fatti costitutivi del diritto, compreso il raggiungimento dello scopo previsto dalla disciplina e, per l’esenzione ILOR in esame, l’idoneità all’uso dell’opificio entro il termine.
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il diritto a tali agevolazioni, pertanto, può essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 con domanda al giudice tributario di annullamento dell'atto che, esplicitamente o implicitamente, le escluda
Il contribuente può far valere in giudizio il diritto all’agevolazione impugnando l’atto che la nega, anche quando l’esclusione sia implicita.
Massime di principio
- Per ottenere un’agevolazione tributaria il contribuente deve dimostrare tutti i requisiti richiesti dalla legge, non soltanto quelli formali o organizzativi: occorre provare anche l’effettiva realizzazione dell’iniziativa agevolata.
- Quando la disciplina collega il beneficio alla realizzazione di un’opera entro un termine qualificato come perentorio, il rispetto del termine è un presupposto autonomo e non è sostituibile dalla costituzione tempestiva della società o dall’avvio delle attività preparatorie.
- Il giudice che riconosce un’agevolazione deve verificare ogni requisito legale rilevante; il riconoscimento di un diverso beneficio fiscale, come l’esenzione IRPEG, non dimostra automaticamente la spettanza dell’esenzione ILOR.
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