Cassazione Penale, Sentenza n. 19279/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo dell'area e ha ritenuto sussistenti i reati relativi a una lottizzazione abusiva. Le censure principali sono: 1) la contestazione della necessità di un piano attuativo ai sensi dell'art. 41-quinquies L. 1150/1942 per l'intervento in viale Papiniano 48; 2) la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia (artt. 3, 30, 44 DPR 380/2001, con riferimento alle modifiche dell'art. 10 DL 76/2020); 3) l'esistenza di un errore sulla legge o di affidamento incolpevole fondato su atti e prassi amministrativa (art. 5 c.p. e giurisprudenza sulla buona fede del professionista); 4) l'assenza del periculum in mora e dell'effettivo aggravio del carico urbanistico; 5) vizi procedurali e di legittimazione/interest a proporre i ricorsi (mancanza di procura speciale e di interesse concreto da parte dei terzi).
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Motivi principali dell'inammissibilità: carenza di procura speciale per i difensori dei terzi interessati (regime previsto dall'art. 100 c.p.p.), e mancanza di interesse concreto e attuale degli impugnanti (in particolare Murè non ha allegato situazioni giuridiche personali tutelate direttamente dal dissequestro). La Corte osserva inoltre che, a prescindere dall'ammissibilità, le censure sul merito risultano in contrasto con orientamenti già affermati sulla nozione di ristrutturazione edilizia e sull'obbligo di piano attuativo per opere che superano soglie dimensionali; pertanto i ricorsi, oltre che inammissibili, non apparivano fondati. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia), artt. 3, 23, 23-bis, 30, 44
Le disposizioni sono richiamate nella qualificazione dell'intervento: in particolare gli artt. 3 e 30/44 definiscono limiti e categorie degli interventi (ristrutturazione vs nuova costruzione) e le modalità autorizzative; la Corte ha ritenuto che l'intervento non rientrasse nella ristrutturazione e non potesse essere realizzato con SCIA, richiedendo invece il permesso di costruire ove necessario il piano attuativo.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quinquies
Norma che impone l'adozione preventiva dello strumento urbanistico attuativo (piano attuativo o lottizzazione convenzionata) per opere che eccedono determinate soglie dimensionali (volume o altezza) nei comuni dotati di PRG; la Corte ha ritenuto applicabile tale obbligo all'intervento in esame, con conseguente inefficacia della SCIA ove mancasse il piano attuativo.
D.L. 76/2020 (conv. L. 120/2020), art. 10 (novellamento DPR 380/2001)
Richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa interpretazione della nozione di ristrutturazione edilizia; la Corte ha ritenuto che le modifiche normative non mutino i principi applicati e gli orientamenti già consolidati in materia, non avvalorando la tesi difensiva.
Codice penale, art. 5 (errore sulla legge penale)
La norma sull'errore di diritto è evocata per sostenere l'assenza di dolo; il Tribunale del Riesame aveva escluso l'operatività della scusante dopo che era intervenuta comunicazione amministrativa (30/5/2024) che aveva messo in dubbio la legittimità del titolo, e la Cassazione ha richiamato i parametri giurisprudenziali per valutare l'errore scusabile.
Codice di procedura penale, artt. 321, 325, 100, 125, 606
Art. 321 e 325 riguardano il riesame e l'impugnazione dei provvedimenti cautelari reali; l'art. 100 disciplina la procura speciale del terzo interessato; l'art. 125 regola la decisione sulle misure cautelari; l'art. 606 le censure per cassazione: la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetti di legittimazione e interesse e ha motivato la valutazione del fumus e del periculum.
Giurisprudenza: Sezioni Unite penali, n. 8154/1994
Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di un dubbio interpretativo sulla liceità di un'operazione, il professionista qualificato ha il dovere di astenersi o di compiere tutte le verifiche necessarie; rilevante nella valutazione dell'elemento soggettivo (dolo/colpa) degli indagati.
Sentenza Corte costituzionale n. 364/1988
Richiamata in tema di applicazione dei principi sull'errore scusabile e buona fede dell'agente; i ricorrenti l'hanno invocata senza comunque ottenere accoglimento.
Massime di principio
- Se la demolizione di un fabbricato preesistente e la successiva edificazione determinano una 'totale discontinuità' tra l'organismo edilizio antecedente e quello di nuova realizzazione, l'intervento tende a qualificarsi come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia.
- Per opere che superano soglie dimensionali previste (es. volumetria o altezza), nei comuni dotati di piano regolatore è necessario valutare l'obbligo di piano attuativo ai sensi dell'art. 41-quinquies L. 1150/1942; in tali ipotesi la SCIA non è idonea a sostituire il permesso di costruire.
- L'affidamento degli operatori sulla legittimità del titolo può essere perdente quando l'amministrazione comunale esprima formalmente dubbi o ordini di sospensione: a partire da tale momento l'operatore qualificato ha il dovere di astenersi o di compiere verifiche ulteriore, pena l'esclusione della scusante dell'errore di diritto.
- Il periculum in materia di sequestro preventivo viene valutato anche sulla base del rischio concreto che i lavori possano essere ripresi e completati, aggravando le conseguenze dell'illecito; passate riprese non autorizzate dei lavori peggiorano la prognosi cautelare.
- I terzi interessati a provvedimenti cautelari reali devono essere muniti di procura speciale per impugnare e devono dimostrare un interesse concreto e attuale correlato agli effetti del dissequestro; la mera qualifica societaria o l'interesse economico generale non è sufficiente.
- In caso di dubbio interpretativo sull'applicabilità di norme urbanistiche, è utile raccogliere atti amministrativi chiari e vincente è l'orientamento che dimostri precedenti decisionali o pronunce amministrative specifiche a sostegno dell'affidamento.
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