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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19235/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha accertato che la remissione di querela è stata effettivamente presentata in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata; alla luce della consolidata giurisprudenza, ha dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 152 c.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 640 c.p., deducendo che, durante la pendenza del ricorso per cassazione, la persona offesa (Panika s.r.l.) ha presentato remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputato tramite il difensore; sulla base dell'art. 152 c.p. e della giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U., Chiasserini), la remissione avrebbe dovuto determinare l'estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. pen.

    La remissione della querela, validamente proposta e accettata, determina l'estinzione del reato; tale estinzione deve essere rilevata anche in sede di cassazione e comporta l'annullamento della sentenza di condanna.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato solo per delimitare i limiti della censura in cassazione (tempestività e ambito del ricorso): il ricorso doveva essere stato tempestivamente proposto per conoscere dell'estinzione intervenuta.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma menzionata come possibile alternativa di pronuncia; nel caso non sono emersi elementi per adottare una pronuncia ai sensi di tale articolo, perciò si è proceduto alla dichiarazione dell'estinzione ex art. 152 c.p.

  • Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    Giurisprudenza consolidata che stabilisce che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato, anche in presenza di cause di inammissibilità del ricorso, e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità.

Massime di principio

  • La remissione di querela valida e accettata dal difensore dell'imputato, se proposta in pendenza del ricorso per cassazione, estingue il reato e la Corte di cassazione deve dichiararne l'estinzione anche se il ricorso presenta profili di inammissibilità.
  • Perché la remissione produca effetto estintivo in cassazione è necessario che il ricorso sia stato tempestivamente proposto; la tempestività del ricorso è condizione per la rilevazione dell'estinzione da parte del giudice di legittimità.
  • L'accettazione della remissione da parte dell'imputato (o del suo difensore) è essenziale: senza accettazione rituale la remissione non determina necessariamente l'estinzione del reato.
  • L'estinzione del reato per remissione può travolgere anche le statuizioni civili accessorie collegate alla condanna penale, salvo diversi accordi o indicazioni nel provvedimento.
  • Anche se il reato è estinto, il giudice può disporre la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali a meno che non vi siano accordi o disposizioni diverse motivate.

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