Cassazione Penale, Sentenza n. 19234/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza che, confermando il giudizio abbreviato di primo grado, li aveva condannati per il reato di riciclaggio in relazione a ingenti somme ricevute sui loro conti correnti provenienti dalle vittime di una circonvenzione di persona incapace (operata dal padre, Giuseppe Sicoló) e da conti riconducibili a quest'ultimo. La difesa contestava: 1) la mancanza dell'elemento materiale del reato (sosteneva che si era trattato solo del mero ricevimento di somme su conti già esistenti e non di trasferimenti tra conti diversi o di passaggi volti ad occultare la provenienza); 2) la mancata prova dell'elemento soggettivo (assenza di consapevolezza dell'illecita provenienza, considerato anche che le banche/autorità non avevano contestato movimenti sospetti); 3) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e le irregolarità di valutazione probatoria da parte della Corte territoriale.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il reato di riciclaggio è a "forma libera": l'azione idonea a "ostacolare" l'identificazione della provenienza del denaro può manifestarsi con modalità diverse, e il semplice mettere a disposizione un conto per ricevere somme di provenienza illecita integra il reato. Ha altresì ritenuto aspecifico il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva fornito adeguata motivazione sui profili indiziari (es. incapienza reddituale, mancata relazione economica con le vittime, saldi ingiustificati) utili a desumere la consapevolezza dei ricorrenti. Il terzo motivo è stato ritenuto insindacabile in sede di legittimità, essendo la concessione delle attenuanti fatto di merito. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Il reato di riciclaggio è configurato come delitto a forma libera; il termine "ostacolare" va interpretato in senso ampio e comprende anche operazioni che rendono più difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita (es. ricezione di somme su conti intestati a terzi).
art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
Norma che impone al giudice di indicare le ragioni per le quali ritiene inattendibili le prove contrarie; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello abbia adeguatamente affrontato e rigettato le prove e le deduzioni difensive.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la valutazione circa la loro concessione è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è non contraddittoria.
art. 133 cod. pen.
Elenca gli elementi rilevanti per la determinazione della pena e delle attenuanti; la Corte territoriale ha dato conto degli elementi ritenuti preponderanti ai fini della decisione sul trattamento sanzionatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, con condanna alle spese processuali; applicata per obbligare i ricorrenti al pagamento delle spese.
D.lgs. n. 90/2017 (normativa antiriciclaggio)
Richiamato dalla difesa quale indice negativo (assenza di rilievi da parte degli organi di vigilanza sui flussi bancari); la Corte ha ritenuto che l'assenza di segnalazioni da parte degli organi di controllo non escluda la possibilità di risalire alla consapevolezza dei ricorrenti tramite altri elementi indiziari.
Massime di principio
- Il reato di riciclaggio è "a forma libera": non è necessario che il provento illecito compia trasferimenti tra conti diversamente intestati; anche il semplice ricevimento di somme su conti di terzi può integrare il reato se ciò è idoneo a ostacolare l'identificazione della provenienza.
- La prova del dolo nel riciclaggio può essere desunta da elementi indiziari e massime di esperienza (es. incompatibilità tra consistenza dei movimenti e capacità reddituale, assenza di ragione economica per i flussi, ripetitività e modalità degli accrediti).
- L'assenza di segnalazioni bancarie o di intervento degli organi antiriciclaggio non esonera automaticamente il destinatario delle somme: è possibile inferire consapevolezza anche da altri elementi fattuali concordanti.
- Le questioni inerenti l'applicazione delle circostanze attenuanti costituiscono valutazione di merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione se la motivazione della Corte territoriale è coerente e non contraddittoria.
- Chi impugna deve formulare censure specifiche e ben fondate rispetto alla motivazione di merito: motivi aspecifici o rimaneggiati possono determinare l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- In situazioni analoghe, chi intende difendersi dalla contestazione di riciclaggio dovrebbe documentare elementi obiettivi che smentiscano la riconducibilità delle somme a un'attività illecita o dimostrare l'estraneità soggettiva (es. prove di consenso informato, rapporti economici legittimi, restituzioni, segnalazioni immediate alla banca).
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