Cassazione Penale, Sentenza n. 19227/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'11/10/2023 della Corte d'Appello di Palermo. Le ricorrenti contestavano, in particolare, la responsabilità per il reato di invasione (con richieste di riqualificazione in termini di tentativo) e per un ulteriore reato relativo a danneggiamento della porta finestra e della centralina dell'allarme; impugnavano inoltre il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., la valutazione delle attenuanti generiche, e l'entità della pena, nonché rilievi relativi alla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto in parte le doglianze sull'invasione non inammissibili, osservando la modestissima durata dell'invasione che poteva essere meritevole di riqualificazione in termini di tentativo e che, comunque, è ormai estinta per prescrizione. Quanto agli altri motivi, la Corte li ha considerati inammissibili o infondati perché si limitavano a ripetere censure già dedotte in appello senza specificità critica; la prova del danneggiamento (porta finestra e centralina) è stata ritenuta adeguatamente documentata. I rilievi sul diniego di applicazione dell'art. 131-bis e sulla prevalenza delle attenuanti implicano valutazioni discrezionali non sindacabili ove la motivazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la parte di sentenza relativa al reato di invasione (reato 'satellite' ormai estinto) e ha disposto, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., la rideterminazione del trattamento sanzionatorio eliminando il quantum di pena relativo all'invasione; gli altri capi di responsabilità e la maggior parte delle censure sono stati respinti.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione di questa causa di non punibilità o attenuazione è stata valutata sotto il profilo discrezionale: la Corte osserva che la valutazione del diniego rientra nella sfera valutativa del giudice e non è sindacabile in cassazione se la motivazione non è contraddittoria o illogica.
La Corte richiama il principio secondo cui l'inammissibilità manifesta del ricorso per cassazione impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi preclude la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità ai sensi di tale norma.
La norma è stata utilizzata per affermare la possibilità, in sede di cassazione, di rideterminare il trattamento sanzionatorio senza rinvio, espungendo il quantum di pena riferibile al reato ormai estinto per prescrizione.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01
Giurisprudenza richiamata per il principio che l'inammissibilità manifesta del ricorso impedisce di rilevare e dichiarare cause di non punibilità in cassazione.
Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'inammissibilità parziale del ricorso (su alcuni motivi) può precludere, in parte, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Una invasione di breve durata, interrotta nella fase embrionale, può essere valutata come tentativo e può comunque risultare estinta per prescrizione; la qualificazione deve considerare durata e sviluppo dell'azione.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e svolgere una critica argomentata della motivazione di merito; la mera ripetizione di motivi già svolti in appello e non specificati è inammissibile.
- Le valutazioni discrezionali del giudice di merito (es. diniego di art. 131-bis, scelta tra attenuanti) non sono sindacabili in cassazione se la motivazione non è contraddittoria o manifestamente illogica.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso impedisce la formazione del valido rapporto di impugnazione e può precludere la possibilità di ottenere la dichiarazione di non punibilità o estinzione per prescrizione in cassazione.
- La Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., può correggere il trattamento sanzionatorio senza rinvio quando l'annullamento riguarda reati 'satellite' estinti, operando l'espunzione del relativo quantum di pena e rideterminando la sanzione residua.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19167/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19234/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19235/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19236/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19237/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →