Cassazione Penale, Sentenza n. 19236/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di annullamento con rinvio, lo aveva assolto dal reato più grave (art. 74 d.P.R. 309/1990) per insussistenza del fatto e lo aveva invece riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, rideterminando la pena complessiva. Il motivo unico dedotto era violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per presunta lesione del divieto di reformatio in peius nei confronti dell'imputato: si lamentava che la Corte d'appello avrebbe fissato una riduzione ex art. 62-bis cod. pen. inferiore a quella applicata in primo grado e che il divieto di peggioramento in appello riguarderebbe tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena, compresa la pena-base.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto non violato il divieto di reformatio in peius per due ragioni principali: (1) la rideterminazione della pena è stata operata in relazione a un reato diverso e meno grave (art. 73 anziché art. 74), per cui il confronto diretto con la pena-base fissata in primo grado non è pertinente; (2) la pena complessiva risultante dopo la rideterminazione e le riduzioni rimane comunque inferiore alla pena definitiva di primo grado. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., per responsabilità colposa nell'aver proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile.
Norme richiamate
Norma relativa all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto insussistente il fatto rispetto a tale capo, con conseguente esclusione della condanna per il reato più grave.
Norma relativa al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte d'appello ha confermato la condanna per questo delitto e la Corte di Cassazione ha valutato la legittimità della rideterminazione della pena in relazione a questo specifico reato.
art. 597 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Disposizioni sul divieto di reformatio in peius quando l'appello è proposto dal solo imputato; la Corte ha chiarito che il divieto non opera in senso assoluto quando la struttura dell'imputazione cambia e la pena viene rideterminata in relazione a un reato diverso, purché la pena complessiva sia non maggiore di quella di primo grado.
Norma sulle riduzioni di pena previste per la continuazione e per effetti di specifiche circostanze; il ricorrente lamentava una riduzione inferiore rispetto al primo grado, ma la Corte ha ritenuto corretta la nuova determinazione in relazione al reato effettivamente accertato.
Norma che disciplinerà la condanna alle spese processuali e il rimborso in caso di rigetto o inammissibilità; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende per la manifesta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius tutela l'imputato che impugna inappellabilmente solo in suo favore, ma non impedisce sempre al giudice d'appello di ricalcolare la pena quando cambia la struttura della fattispecie accertata (ad es. assoluzione per il reato più grave e condanna per un reato meno grave).
- Se la condanna di appello è riferita a un reato diverso e meno grave rispetto a quello oggetto della condanna di primo grado, il giudice d'appello può determinare la pena-base in termini diversi, purché la pena complessiva risultante non sia più grave di quella definitiva del primo grado.
- La valutazione delle attenuanti generiche e l'entità della loro applicazione possono essere riconsiderate in appello anche se l'appello è proposto dal solo imputato, se il giudice di appello muta la struttura della pena o del reato su cui interviene.
- Una impugnazione manifestamente infondata o inammissibile può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a sanzioni a favore della Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- In casi di riforma della struttura dell'imputazione, per valutare la legittimità della rideterminazione della pena è necessario confrontare la pena complessiva effettivamente irrogata in appello con la pena definitiva di primo grado, non meramente singoli elementi numerici della precedente determinazione.
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