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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14261/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario 16 cartelle esattoriali relative a tributi diversi (IRPEF, IVA e diritti camerali), deducendo di non averle mai ricevute e di esserne venuto a conoscenza solo tramite richiesta di estratto di ruolo. Sosteneva inoltre che i crediti fossero prescritti in cinque anni. I giudici di merito avevano respinto il ricorso ritenendo le cartelle regolarmente notificate e considerando, in ogni caso, interruttiva della prescrizione l’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 2943 e ss. c.c., 2702 e 2719 c.c. e ha ribadito: la non conformità all’originale delle copie prodotte della documentazione di notifica; la prescrizione quinquennale dei crediti; l’irrilevanza dell’istanza di rateizzazione ai fini interruttivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ad alcune cartelle per intervenuto sgravio disposto dall’Amministrazione; per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto alla censura sulla notifica, che mancassero specificità e autosufficienza, non essendo stati riportati nel ricorso né prodotti in modo adeguato gli atti di notifica né indicate con precisione le difformità rispetto agli originali. Quanto alla prescrizione, ha rilevato che la doglianza era indeterminata e fondata su una lettura errata dei principi delle Sezioni Unite n. 23397/2016: la mancata impugnazione della cartella non comporta la conversione del termine breve in quello decennale ex art. 2953 c.c., ma non produce neppure, di per sé, una riduzione a cinque anni del termine prescrizionale maggiore previsto dalla normativa sostanziale del singolo credito. Le spese sono state compensate per metà per effetto dello sgravio e per l’altra metà poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione; la Corte osserva che la doglianza sulla prescrizione è formulata in modo indeterminato e non consente di verificare il decorso del termine.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’efficacia probatoria delle copie documentali; la Corte ritiene il motivo carente di specificità/autosufficienza.

  • art. 2719 c.c.

    La Corte ribadisce che, in caso di contestazione della conformità delle copie agli originali, il giudice può attribuire efficacia probatoria alle copie anche in assenza di certificazione formale, valutando le specifiche difformità allegate e gli elementi istruttori disponibili.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza laddove non riporti o indichi adeguatamente il contenuto e la collocazione processuale degli atti e documenti su cui si fonda la censura.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma sul procedimento camerale richiamata nel preambolo della decisione.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte ribadisce che la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per la mera mancata impugnazione della cartella esattoriale.

  • art. 4, comma 1, d.l. 119/2018

    Richiamato per lo sgravio di alcune cartelle, che determina cessazione della materia del contendere per tali atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la regola processuale applicabile in caso di rigetto/inammissibilità.

  • D.Lgs. 46/1999, art. 24, comma 5

    Richiamato nel principio delle Sezioni Unite: la scadenza del termine per opporsi alla cartella determina irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione breve in decennale.

  • L. 335/1995, art. 3, commi 9 e 10

    Richiamata nel principio delle Sezioni Unite quale base della prescrizione quinquennale per i crediti contributivi, principio esteso dalla Corte, sul punto, agli atti di riscossione in generale secondo la normativa sostanziale del credito.

  • D.L. 78/2010, art. 30, convertito dalla L. 122/2010

    Richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite in relazione all’avviso di addebito INPS, equiparato alla cartella quale atto di riscossione coattiva privo di efficacia di giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione che investe la validità della notificazione di una cartella o di un atto amministrativo, il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando in ricorso il contenuto rilevante degli atti e indicando con precisione la loro produzione processuale; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Quando l’agente della riscossione produce copie di relate di notifica o avvisi di ricevimento e il contribuente ne contesta la conformità agli originali, la contestazione deve essere specifica; il giudice può comunque attribuire valore probatorio alle copie sulla base delle difformità dedotte e degli altri elementi istruttori disponibili.
  • La mancata impugnazione di una cartella esattoriale non comporta la conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.; tale conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.
  • La scadenza del termine per proporre opposizione a un atto di riscossione produce l’irretrattabilità del credito, ma non altera in senso riduttivo il termine di prescrizione sostanziale previsto dalla disciplina del singolo credito.
  • La deduzione della prescrizione deve essere allegata con precisione nei suoi presupposti fattuali, indicando i fatti da cui decorre il termine e il relativo sviluppo temporale; una mera affermazione astratta del termine applicabile non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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