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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25988/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2008 nei confronti di una società, con recupero a tassazione ai fini IRAP, IRES e IVA sulla base dei maggiori ricavi risultanti dall'applicazione degli studi di settore. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo carente la sottoscrizione dell'atto, mentre la commissione regionale aveva ritenuto valido il sottoscrittore dell'avviso ma aveva annullato l'accertamento nel merito per difetto di motivazione, ritenendo che l'Ufficio si fosse limitato a richiamare lo scostamento dagli standard e l'antieconomicità, senza fornire elementi concreti e senza considerare che l'attività era iniziata nel 2005 e che lo scostamento era limitato. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993, dell'art. 2 del D.P.R. n. 570/1996 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse richiesto indebitamente ulteriori elementi contestativi specifici e avesse male applicato la disciplina dell'accertamento da studi di settore e la regola sull'onere della prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha chiarito che, per gli accertamenti fondati sugli studi di settore relativi a periodi d'imposta successivi al 1 gennaio 2007, continua a rilevare il requisito della grave incongruenza tra reddito dichiarato e reddito desumibile dagli studi, non potendosi considerare implicitamente abrogato il richiamo all'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993. Ha inoltre osservato che la CTR aveva valorizzato una serie di elementi concreti, tra cui l'avvio recente dell'attività e il modesto scostamento riscontrato, senza limitarsi a una astratta rivalutazione del merito. La doglianza ex art. 2697 c.c. è stata giudicata inidonea, perché in realtà diretta a contestare la valutazione delle prove e non l'erronea allocazione dell'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi respinto e l'Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 62-sexies D.L. n. 331/1993

    Il riferimento alla disciplina degli studi di settore resta decisivo; per gli avvisi successivi al 1 gennaio 2007, il presupposto della grave incongruenza non può ritenersi venuto meno per effetto delle modifiche legislative richiamate nel testo.

  • art. 2 D.P.R. n. 570/1996

    Richiamato dall'Agenzia come norma violata, in collegamento con la disciplina dell'accertamento mediante studi di settore.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a soggetto diverso da quello corretto; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 10, comma 1, L. n. 146/1998

    come modificato dall'art. 1, comma 23, L. n. 296/2006

    La disposizione continua a rinviare all'art. 62-sexies e non consente di ritenere abolito il requisito della grave incongruenza per gli accertamenti fondati sugli studi di settore.

  • art. 1, comma 23, L. n. 296/2006

    La modifica legislativa è stata interpretata dalla Corte come non idonea a eliminare implicitamente il parametro della grave incongruenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale attraverso cui l'Agenzia ha denunciato la violazione di legge.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati non esaurisce automaticamente la motivazione dell'atto: il giudice deve verificare se, nel caso concreto, siano stati valorizzati elementi idonei a giustificare l'applicazione del parametro e a confrontarsi con le allegazioni difensive del contribuente.
  • Dopo la modifica dell'art. 10 della L. n. 146/1998, il requisito della grave incongruenza tra reddito dichiarato e reddito accertabile continua a operare per gli avvisi notificati successivamente al 1 gennaio 2007, perché il rinvio all'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993 non può ritenersi implicitamente abrogato.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando venga individuato un errore nell'allocazione dell'onere della prova; se la doglianza mira invece a rimettere in discussione il modo in cui il giudice ha valutato prove e fatti, la censura non è correttamente sussumibile in tale norma.
  • In presenza di uno scostamento contenuto dagli studi di settore e di circostanze concrete che incidono sull'attività economica del contribuente, il giudice di merito può escludere la sufficienza dell'accertamento standardizzato se l'Ufficio non fornisce elementi concreti ulteriori rispetto al semplice divario statistico.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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