Cassazione Civile, Ordinanza n. 02439/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, operata sulla pensione di vecchiaia erogata dal 1° novembre 2004, a titolo di contributo di solidarietà deliberato dalla Cassa professionale. Il pensionato ha agito per ottenerne la declaratoria di illegittimità e la restituzione delle somme trattenute, mentre la Cassa ha resistito sostenendo di avere il potere di imporre il prelievo per finalità di riequilibrio finanziario e di sostenibilità del sistema. In appello la domanda del pensionato è stata accolta e la Cassa è stata condannata alla restituzione nei limiti della prescrizione decennale. Con il ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto: (1) violazione delle norme che attribuirebbero agli enti privatizzati il potere di adottare misure per l’equilibrio di lungo periodo, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà e il suo fondamento anche nelle delibere interne e nelle norme sopravvenute; (2) in subordine, errata applicazione della disciplina speciale del d.l. n. 201/2011, invocando la misura dell’1% prevista per il 2012-2013; (3) ancora in subordine, erronea esclusione della prescrizione quinquennale, perché i ratei sarebbero prestazioni periodiche soggette al termine breve. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente inammissibile, ribadendo che il contributo di solidarietà, in quanto prestazione patrimoniale imposta, richiede una base legale espressa; che le condizioni previste dal d.l. n. 201/2011 non sono sovrapponibili alla fattispecie decisa; e che, per l’indebita trattenuta, opera la prescrizione decennale e non quella quinquennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Cassa. Ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto l’illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del resistente e aveva disposto la restituzione delle somme indebitamente prelevate nei limiti della prescrizione decennale. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del resistente, e, per effetto della definizione conforme alla proposta, l’ha condannata anche al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. sia a favore del controricorrente sia a favore della cassa delle ammende. È stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà integra una prestazione patrimoniale imposta e, come tale, richiede una base legale espressa; non può essere introdotto autonomamente dall’ente previdenziale.
art. 2 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare il potere della Cassa di imporre il prelievo.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente e dalla Corte in relazione ai parametri di ragionevolezza e alla disciplina della prescrizione, senza mutare l’esito.
art. 38 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno del sistema previdenziale, ma non ritenuto sufficiente a legittimare il prelievo contestato.
art. 1 e 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
Le norme che privatizzano gli enti previdenziali non attribuiscono, di per sé, il potere di imporre contributi di solidarietà in assenza di una specifica previsione di legge.
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
Le misure adottabili dagli enti privatizzati devono essere funzionali ai criteri legali di salvaguardia dell’equilibrio previdenziale; non legittimano automaticamente il contributo contestato.
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
Richiamato come modifica del quadro normativo sul riequilibrio del sistema, ma non sufficiente a fondare il potere impositivo della Cassa.
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Fa salvi solo i provvedimenti legittimamente assunti dagli enti per incidere sui criteri di determinazione dei trattamenti previdenziali; non legittima il contributo di solidarietà provvisorio contestato.
art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
La norma disciplina in via legale un contributo di solidarietà con presupposti e misura predeterminati; non consente di equiparare ad esso il prelievo deliberato dalla Cassa, né di applicarlo fuori dai requisiti tassativi (inerzia o parere negativo dei Ministeri vigilanti).
art. 29 Regolamento unitario della Cassa
Invocato dalla ricorrente insieme alle delibere interne, ma non ritenuto idoneo a fondare il potere impositivo senza base legale.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale
Menziònato quale fonte delle delibere della Cassa, ma non sufficiente a superare il difetto di base legale del prelievo.
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza decisività nell’esito.
art. 19, comma 3, L. 29 gennaio 1986, n. 21
Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale delle prestazioni della Cassa, ma la Corte ha escluso la pertinenza della disciplina rispetto all’indebita trattenuta in esame.
Non applicabile al credito restitutorio derivante dalla trattenuta illegittima, perché si riferisce ai pagamenti periodici esigibili.
art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
La disciplina è ritenuta riferita alle prestazioni erogate dall’INPS e comunque non estensibile alla fattispecie di indebito derivante da una misura patrimoniale illegittima imposta dalla Cassa.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
Norma sul rito camerale e sulla decisione in sede di proposta definitoria; rileva anche ai fini delle sanzioni ex art. 96 c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme equitativamente determinate, in ragione della richiesta di decisione senza apportare argomenti nuovi rispetto alla proposta di inammissibilità.
Massime di principio
- Il contributo di solidarietà, quando incide su posizioni patrimoniali individuali come un prelievo sulla pensione, costituisce prestazione patrimoniale imposta e deve trovare fondamento in una norma di legge espressa, non potendo essere introdotto soltanto mediante delibere dell’ente previdenziale o previsioni regolamentari interne.
- Le norme che attribuiscono agli enti previdenziali privatizzati poteri di auto-organizzazione e di adozione di misure per l’equilibrio di bilancio non possono essere interpretate come fonte generale di un potere impositivo; esse operano entro i limiti fissati dalla legge e, in particolare, non legittimano prelievi diversi e autonomi rispetto a quelli previsti dal legislatore.
- Quando la legge collega il contributo di solidarietà a presupposti tassativi e a una misura predeterminata, tali condizioni non possono essere surrogate da situazioni solo analoghe sul piano fattuale; l’inerzia o il parere negativo dei Ministeri vigilanti non sono equivalenti a delibere dell’ente poi dichiarate illegittime.
- La prescrizione breve dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile e che sia stato effettivamente messo a disposizione del creditore; se si controverte dell’indebita trattenuta operata su somme dovute in misura maggiore, il relativo credito restitutorio segue la prescrizione ordinaria decennale.
- La disciplina speciale prevista per taluni trattamenti pensionistici non è automaticamente estensibile a fattispecie diverse da quella regolata, specie quando il credito azionato non è una riliquidazione della pensione ma la ripetizione di somme trattenute in base a un prelievo illegittimo.
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