Cassazione Civile, Ordinanza n. 02418/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguarda trattenute operate da una cassa professionale sui ratei di pensione, a titolo di contributo di solidarietà, a partire dall'1.7.2012. Il pensionato aveva agito per far dichiarare l'illegittimità delle trattenute; dopo la sua morte è subentrata l'erede. La corte d'appello aveva ritenuto illegittima la trattenuta per difetto di base legale, salvo applicarla per gli anni 2012 e 2013 nella misura dell'1% richiamando l'art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, e aveva escluso la prescrizione quinquennale, ritenendo applicabile quella decennale. In cassazione la cassa ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sull'autonomia regolamentare degli enti privatizzati e della disciplina del sistema pensionistico, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo perché adottato prima della maturazione del diritto alla pensione e in base alla normativa sopravvenuta; con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che le somme pretese fossero soggette a prescrizione quinquennale e che la corte territoriale avesse errato nel respingere l'eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. perché contrastante con un orientamento giurisprudenziale consolidato: l'autonomia regolamentare della cassa non consente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost.; inoltre le norme richiamate dalla ricorrente non legittimano una trattenuta di tale tipo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ribadendo che la prescrizione quinquennale opera solo per crediti liquidi ed esigibili; quando è contestato l'ammontare stesso del trattamento pensionistico, la pretesa di riliquidazione soggiace alla prescrizione ordinaria decennale. La Corte ha precisato che il richiamo alla disciplina sulla riliquidazione della pensione non vale per una trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima. Non ha disposto spese per l'intimata non costituita e ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma di euro 2500 in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli ulteriori adempimenti previsti dal d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamato dalla ricorrente come base dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ma non idoneo a legittimare la trattenuta contestata oltre i limiti di legge
art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
invocato insieme all'art. 1 d.lgs. 509/1994 nella prospettiva dell'autonomia regolamentare della cassa
art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335
consente agli enti privatizzati di incidere su aliquote contributive, coefficienti di rendimento e criteri di determinazione del trattamento pensionistico, ma non di istituire un contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati
art. 1, comma 763, l. 27 dicembre 2006, n. 296
la novella non attribuisce alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, essendo la misura incompatibile con il sistema del pro rata
art. 1, comma 488, l. 27 dicembre 2013, n. 147
norma di interpretazione autentica che legittima solo atti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine; non riguarda il contributo straordinario di solidarietà, che ha natura provvisoria e temporalmente limitata
art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
riguarda provvedimenti diretti ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine e non legittima la trattenuta di solidarietà in discussione
art. 23 Cost.
la trattenuta di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure, senza che la Corte ne ricavi una base idonea a legittimare la misura
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente e dalla sentenza impugnata; la Corte non ne trae un autonomo fondamento di legittimità della trattenuta
art. 19, comma 3, l. 29 gennaio 1986, n. 21
la prescrizione quinquennale presuppone liquidità ed esigibilità del credito; non si applica quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico
art. 2948, n. 4, c.c.
prescrizione quinquennale dei ratei periodici, applicabile solo a crediti liquidi ed esigibili
art. 2943 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione e interruzione, senza superare il principio sulla necessaria liquidità ed esigibilità
art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
norma riferita alla riliquidazione della pensione, non alla trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima
art. 3 Cost.
richiamato anche in rapporto alla disciplina della prescrizione, senza modificare il criterio applicato dalla Corte
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina previdenziale, senza esito favorevole
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le violazioni dedotte dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nel rigetto/inammissibilità del motivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già risolta da giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutare indirizzo
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la decisione in conformità alla proposta non accettata e per la valutazione ai fini della condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c.
art. 96, comma 4, c.p.c.
consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'ulteriore contributo unificato conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre, in assenza di una specifica base legale, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, perché tale prelievo costituisce prestazione patrimoniale imposta soggetta alla riserva di legge dell'art. 23 Cost.
- Le norme che consentono agli enti previdenziali di modificare criteri di calcolo, aliquote contributive o coefficienti di rendimento non possono essere estese alla creazione di un prelievo solidale temporaneo che incida su pensioni già in godimento, specie quando non sia funzionale all'equilibrio finanziario di lungo termine.
- La prescrizione quinquennale dei ratei periodici opera solo quando il credito sia liquido ed esigibile; se è controverso il quantum della prestazione pensionistica per l'illegittima applicazione di un prelievo, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- Le norme sulla riliquidazione della pensione non si applicano automaticamente alla ripetizione o restituzione di somme trattenute in forza di una misura patrimoniale illegittima, poiché il relativo rapporto non coincide con il mero sistema di calcolo del rateo pensionistico.
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