Cassazione Civile, Ordinanza n. 02423/2025 del 01/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore agricolo impugnava, in sostanza, la mancata reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni dal 1999 al 2005, dopo che l’INPS aveva proceduto nel 2008 alla cancellazione dalla relativa posizione. In primo e secondo motivo sosteneva che la controversia dovesse essere qualificata come impugnazione dell’atto amministrativo di cancellazione, denunciando violazione delle norme sugli elenchi agricoli, del principio di ragionevolezza e dell’affidamento, nonché dell’art. 8 d.P.R. n. 818/1957. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provato il rapporto di lavoro, senza considerare che le contestazioni dell’INPS sarebbero state generiche e che la documentazione del datore di lavoro e gli altri elementi istruttori avrebbero dovuto essere valutati diversamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. Ha ribadito che, dopo il disconoscimento dell’INPS e la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, la controversia non ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento amministrativo in sé, ma l’accertamento del rapporto previdenziale e quindi dell’effettiva esistenza del rapporto di lavoro agricolo, della sua durata e della sua natura onerosa. Ha quindi confermato che l’onere della prova gravava sul ricorrente e che le censure sul ritardo o sulla motivazione della cancellazione erano irrilevanti in questa sede. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che esso mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del prudente apprezzamento del giudice di merito, senza indicare un fatto storico decisivo omesso; perciò la censura era inammissibile. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
artt. 17 e 22 d.l. n. 7/1970
richiamati dal ricorrente per sostenere che la controversia dovesse essere qualificata come impugnazione dell’atto di cancellazione dagli elenchi agricoli; la Corte ha ritenuto irrilevante tale prospettazione perché il giudizio riguarda l’accertamento del rapporto previdenziale
art. 9 d.lgs. n. 375/1993
invocato dal ricorrente sulla disciplina degli elenchi agricoli; la Corte lo menziona nel contesto della tesi difensiva respinta
art. 97, comma 2, Cost.
dedotto come parametro di legittimità dell’azione amministrativa; la Corte lo considera non decisivo nel presente giudizio, che non verte sulla legittimità dell’atto
art. 8 d.P.R. n. 818/1957
richiamato per sostenere il ritardo della cancellazione e l’affidamento del lavoratore; la Corte afferma che la norma riguarda la ripetizione dell’indebito contributivo e non la domanda di reiscrizione e ricostituzione della posizione assicurativa
art. 15, comma 3, d.l. n. 7/1970
richiamato dalla Corte per affermare che la lamentata carenza di motivazione o l’assenza di manifesta illegittimità del provvedimento amministrativo sarebbe comunque un vizio irrilevante nel giudizio di accertamento del rapporto previdenziale
art. 3 l. n. 241/1990
citato dalla Corte per escludere che in questa sede venga in rilievo un vizio di motivazione dell’atto amministrativo
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che l’onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto di lavoro agricolo grava sul lavoratore che chiede l’iscrizione o la reiscrizione
art. 115 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione probatoria; la Corte lo considera inammissibilmente diretto a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
la Corte afferma che la critica al prudente apprezzamento delle prove non integra di per sé violazione della norma, ma tende semmai a devolvere un vizio di motivazione nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per affermare che una censura sull’erronea valutazione del materiale probatorio è ammissibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, qui non individuato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio promosso dal lavoratore agricolo dopo la cancellazione dagli elenchi, il thema decidendum non è la legittimità in sé del provvedimento amministrativo di cancellazione, ma l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e del correlato rapporto previdenziale.
- L’iscrizione o la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli presuppone la prova, a carico del lavoratore, dell’esistenza, della durata e della natura onerosa del rapporto di lavoro dedotto.
- Le doglianze che attaccano il ritardo, la motivazione o la ragionevolezza dell’atto di cancellazione sono irrilevanti quando la controversia ha ad oggetto l’accertamento del diritto previdenziale e non l’annullamento dell’atto amministrativo.
- La censura che si limiti a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non è ammissibile come violazione dell’art. 116 c.p.c.; per superare il vaglio di legittimità occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo omesso, nei limiti dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
- Documentazione proveniente dal datore di lavoro e atti amministrativi interni non sono, di per sé, sufficienti a vincere l’onere probatorio gravante sul lavoratore se il giudice di merito li ritiene inattendibili o non decisivi alla luce del complessivo compendio istruttorio.
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