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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02417/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da cartelle esattoriali emesse per il mancato pagamento della contribuzione minima dovuta alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti per gli anni 2008-2014. Il professionista ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che non fosse tenuto all'iscrizione e al versamento dei contributi minimi perché la propria attività sarebbe stata solo saltuaria o occasionale, che le norme regolamentari della Cassa non potessero derogare alla disciplina primaria, che l'onere della prova della concreta attività professionale gravasse sull'ente, che l'atto di iscrizione d'ufficio fosse privo di adeguata motivazione, che le prove raccolte dimostrassero l'assenza di attività professionale anche occasionale, che l'iscrizione alla gestione separata INPS ostasse all'iscrizione alla Cassa e che la Corte d'appello avesse omesso di valutare alcune eccezioni processuali relative a iscrizione a ruolo e notifiche delle cartelle. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo legittimo l'obbligo contributivo sulla base dell'iscrizione all'albo e della presunzione di esercizio professionale, con onere della prova contraria a carico dell'interessato. In Cassazione sono stati proposti sette motivi, centrati principalmente su violazione di norme primarie e regolamentari, riparto dell'onere probatorio, vizi motivazionali e processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi sei motivi, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui è legittima la previsione regolamentare che impone l'iscrizione alla Cassa anche per attività professionale occasionale e sulla base della sola iscrizione all'albo; l'iscrizione a un'altra gestione previdenziale non impedisce l'obbligo verso la Cassa per l'attività professionale; l'iscrizione all'albo integra una presunzione di esercizio della professione, anche non abituale o non retribuita; la prova contraria incombe sul professionista e deve essere fornita secondo gli strumenti previsti dalla Cassa, nella specie l'autocertificazione di non aver svolto attività professionale e di non avere partita IVA. Ha inoltre affermato che la censura sulla valutazione delle prove era inammissibile perché volta a sollecitare una rivalutazione del merito e non individuava un fatto storico decisivo omesso; ha poi osservato che la doglianza sull'art. 3 L. 241/1990 era irrilevante, perché il giudizio non aveva ad oggetto l'annullamento dell'atto amministrativo ma l'accertamento del rapporto previdenziale. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi relativa all'improcedibilità dell'appello incidentale non notificato alle altre parti. Condanna del ricorrente alle spese in favore della Cassa; nessuna pronuncia sulle spese verso l'agente della riscossione, evocato solo per litis denuntiatio.

Norme richiamate

  • art. 22 l. n. 773/1982

    richiamato dal ricorrente per negare che la disciplina regolamentare della Cassa potesse estendere l'obbligo contributivo all'attività saltuaria; la Corte, aderendo a precedenti consolidati, ha ritenuto legittima la disciplina regolamentare della Cassa in materia di iscrizione e contribuzione minima.

  • art. 44 d.l. n. 269/2003

    invocato dal ricorrente come limite all'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale; la Corte non lo considera ostativo alla disciplina della Cassa richiamata in sentenza.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    menzionato per contestare i limiti all'autonomia regolamentare della Cassa; la Corte richiama invece il processo di delegificazione e il potere dell'ente di disciplinare il sistema contributivo per l'equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 1 l. n. 37/1967

    la doglianza sull'applicazione di questa norma è ritenuta infondata, in quanto la decisione di merito non poteva fondarsi su una disciplina abrogata, ma la censura non incide sull'esito per effetto del consolidato orientamento applicato.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che l'iscrizione all'albo fa sorgere una presunzione di esercizio dell'attività professionale e che la prova contraria incombe sul professionista, sicché non vi è violazione della regola sull'onere della prova.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    la Corte ritiene la censura irrilevante perché il giudizio non è di impugnazione dell'atto amministrativo, ma di accertamento del rapporto previdenziale e dell'obbligo contributivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la doglianza sulle prove è dichiarata inammissibile perché non indica un fatto storico decisivo omesso e mira solo a una nuova valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di previdenza professionale, la previsione regolamentare dell'ente che assoggetti a contribuzione minima l'iscritto all'albo è legittima anche quando l'attività professionale sia svolta in modo occasionale o non abituale, se inserita nel sistema di autonomia regolamentare previsto dall'ordinamento.
  • L'iscrizione all'albo professionale può fungere da presunzione semplice di esercizio dell'attività professionale e, quindi, di insorgenza dell'obbligo contributivo; spetta al professionista fornire la prova contraria secondo le modalità previste dall'ente.
  • L'iscrizione ad altra gestione previdenziale per attività diversa non esclude, di per sé, l'obbligo di iscrizione e contribuzione verso la cassa professionale per l'attività riconducibile all'albo.
  • Nel giudizio volto ad accertare l'esistenza del rapporto previdenziale e dell'obbligo contributivo, le censure sulla motivazione del provvedimento amministrativo originario possono essere irrilevanti, perché non si tratta di un impugnazione dell'atto ma dell'accertamento del rapporto sostanziale.
  • La denuncia di vizio motivazionale in cassazione è inammissibile se non indica uno specifico fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito e si risolve in una richiesta di rivalutazione delle prove.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se non lo fa, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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