Cassazione Civile, Ordinanza n. 02415/2025 del 01/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un medico che aveva frequentato, per cinque anni tra il 1986 e il 1990, una scuola di specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva presso un’università pubblica. Egli chiedeva il riconoscimento di differenze retributive, anche in base all’art. 36 Cost., sostenendo che la formazione specialistica dovesse essere adeguatamente remunerata; in subordine domandava il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo che non vi fosse un rapporto di subordinazione e che, comunque, l’adempimento dell’obbligo comunitario fosse stato realizzato con il d.lgs. n. 257/1991, mentre le disposizioni più favorevoli del d.lgs. n. 368/1999 si applicavano solo agli iscritti dall’anno accademico 2006-2007. In cassazione il ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo: nei cinque anni della specializzazione non gli era stata corrisposta alcuna remunerazione, sicché la causa non riguardava l’adeguamento di un importo ricevuto, ma il mancato pagamento integrale di somme dovute. Ha inoltre contestato che la Corte territoriale avesse fondato il rigetto su un presupposto fattuale errato, cioè sull’avvenuta corresponsione della borsa di studio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per doppia conforme, osservando che i giudici di primo e secondo grado avevano adottato percorsi argomentativi diversi e fondati su presupposti fattuali differenti. Ha poi accolto il ricorso perché la Corte d’appello aveva omesso di esaminare un fatto storico decisivo e pacifico tra le parti, cioè che per l’intero periodo di specializzazione non era stata corrisposta alcuna remunerazione. Ha anche rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era apparente, perché basata sull’erroneo presupposto dell’esistenza di una borsa di studio già pagata. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cassazione, ha ribadito che per le specializzazioni mediche ricomprese nella disciplina europea iniziata nel periodo rilevante deve essere riconosciuta una remunerazione adeguata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere il diritto a una retribuzione adeguata, ma la Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità in mancanza di rapporto di subordinazione; la Cassazione non fonda la decisione su tale norma, ma sul fatto storico del mancato pagamento e sulla disciplina eurounitaria
art. 348-ter c.p.c.
l’eccezione di inammissibilità per doppia conforme è stata esclusa perché i due gradi di merito si fondavano su presupposti fattuali diversi
art. 360 c.p.c.
il motivo è stato qualificato come denuncia di omesso esame di un fatto decisivo
d.lgs. n. 257/1991
considerato dalla Corte d’appello come disciplina attuativa degli obblighi comunitari e come riferimento economico per la remunerazione degli specializzandi
d.lgs. n. 368/1999
richiamato per affermare che le disposizioni più favorevoli si applicano, per effetto di differimenti, solo agli iscritti a partire dall’anno accademico 2006-2007
direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE
costituiscono il quadro eurounitario rilevante per il diritto alla remunerazione adeguata dei medici specializzandi
direttiva 93/16/CEE
richiamata dalla Corte territoriale per escludere che introducesse un nuovo obbligo sulla misura della borsa di studio
art. 2, par. 1, lett. c), art. 3, parr. 1 e 2, e allegato della direttiva 75/363/CEE
secondo l’interpretazione della Corte di giustizia, vanno letti nel senso che la formazione specialistica iniziata nel 1982 e proseguita fino al 1990 deve essere remunerata adeguatamente, se relativa a specializzazioni comuni indicate nelle direttive
art. 7 della direttiva 75/362/CEE
la specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente era già ricompresa tra quelle elencate, dunque rientrava nell’ambito della remunerazione adeguata
d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo, il fatto deve essere storico e specifico, non un mero profilo giuridico; la censura è fondata quando il fatto omesso, se valutato, avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- L’eccezione di inammissibilità per "doppia conforme" non opera quando la decisione di primo grado e quella di appello si fondano su presupposti fattuali o su percorsi argomentativi diversi, e tale diversità emerge dal ricorso.
- Una motivazione è apparente quando, pur formalmente esistente, è priva di reale collegamento logico con la vicenda concreta o si basa su un presupposto di fatto erroneo e decisivo.
- In materia di formazione medica specialistica, per le specializzazioni ricomprese nel quadro delle direttive comunitarie rilevanti, deve essere riconosciuta una remunerazione adeguata per il periodo coperto dalla disciplina eurounitaria applicabile.
- Se la controversia concerne il mancato pagamento integrale di somme dovute per la specializzazione, il giudice non può rigettare la domanda assumendo come presupposto l’avvenuta corresponsione di una borsa di studio mai pagata.
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