Cassazione Civile, Ordinanza n. 02419/2025 del 01/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di restituzione dei contributi versati a una cassa professionale, proposta da un soggetto che era stato cancellato dalla Cassa e che aveva compiuto 65 anni senza maturare il diritto a pensione. La Corte d'appello aveva negato la restituzione ritenendo che si trattasse di una prestazione previdenziale non erogabile, anche per la mancata regolarità contributiva rispetto al contributo integrativo dovuto dagli iscritti all'albo ma non più alla Cassa. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1 e 12 disp. prel. c.c. per avere la Corte imposto una regolarità contributiva non prevista dall'art. 48 del regolamento della Cassa; (2) violazione dell'art. 2033 c.c., dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 48 del regolamento, sostenendo che la restituzione dei contributi fosse mera ripetizione d'indebito e non prestazione previdenziale, con irrilevanza del principio di automaticità delle prestazioni; (3) violazione degli artt. 1173 c.c. e 37 del regolamento, per avere affermato un obbligo di pagamento del contributo integrativo in capo a chi non era più iscritto alla Cassa; (4) violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e 12 disp. prel. c.c. per asserita violazione di un precedente giudicato che avrebbe già riconosciuto il diritto alla cancellazione dalla Cassa e alla restituzione dei contributi. Nel corso del giudizio di cassazione sono subentrati gli eredi del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi. Ha osservato che i regolamenti delle casse professionali privatizzate hanno natura negoziale e che la loro eventuale violazione è deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. solo denunciando anche la violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c.; poiché i primi tre motivi censuravano direttamente la portata degli artt. 48 e 37 del regolamento senza passare per l'interpretazione negoziale, erano inammissibili. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata, relativa a un precedente giudicato, senza indicare se e quando fosse stata dedotta nei gradi di merito, ed era inoltre generico e non autosufficiente, perché riportava solo stralci della sentenza di primo grado senza consentire di verificare se la restituzione dei contributi fosse davvero ratio decidendi. Ne è seguita la condanna degli eredi del ricorrente alle spese e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per contestare l'interpretazione del regolamento della Cassa; la Corte non entra nel merito perché reputa il motivo inammissibile.
Richiamato in più motivi per censurare l'interpretazione delle norme regolamentari; la Corte afferma che la loro violazione andava veicolata tramite i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c.
Invocato per qualificare la domanda come ripetizione di indebito; la Corte non esamina il merito perché il motivo è ritenuto inammissibile.
Richiamato per contestare l'esistenza dell'obbligo contributivo in capo al soggetto cancellato dalla Cassa; censura dichiarata inammissibile.
art. 37 regolamento di esecuzione della Cassa
Secondo il ricorrente non prevedeva obbligo contributivo per chi non fosse più iscritto alla Cassa; la Corte qualifica la censura come diretta contro una norma regolamentare e quindi inammissibile se non mediata dai canoni ermeneutici.
art. 48 regolamento di esecuzione della Cassa
Secondo il ricorrente disciplinava la restituzione dei contributi come ripetizione d'indebito e non come prestazione previdenziale; la Corte non ne affronta l'interpretazione nel merito.
Invocato per dedurre la violazione del giudicato; il motivo è dichiarato inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
Richiamato per la forza vincolante del giudicato asseritamente formatosi sulla cancellazione dalla Cassa e sul diritto alla restituzione; censura inammissibile.
Indicata dalla Corte come primo dei canoni ermeneutici necessari per censurare la violazione di un regolamento di natura negoziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione dei regolamenti delle casse professionali privatizzate è deducibile sotto tale vizio solo mediante la denuncia della violazione delle norme di ermeneutica negoziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.
Massime di principio
- I regolamenti delle casse professionali privatizzate hanno natura negoziale; pertanto, la loro violazione non può essere denunciata in cassazione come se si trattasse di una mera violazione di legge, ma richiede la deduzione della violazione dei canoni di interpretazione contrattuale degli artt. 1362 ss. c.c.
- Se un motivo di ricorso mira, nella sostanza, a ottenere una diversa lettura di una disposizione regolamentare, la censura è inammissibile quando non sia costruita come violazione delle regole ermeneutiche applicabili agli atti di autonomia privata.
- È inammissibile il motivo che introduca per la prima volta in cassazione una questione di giudicato esterno o interno non risultante dalla sentenza impugnata, senza specificare quando e come tale questione sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si invoca un pregresso giudicato o una precedente sentenza, occorre riprodurne compiutamente il contenuto rilevante, così da consentire alla Corte di verificare se la decisione richiamata abbia davvero affermato il principio che si assume violato.
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