Cassazione Civile, Ordinanza n. 02420/2025 del 01/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda una lavoratrice/assicurata che aveva presentato due domande di ricongiunzione della posizione assicurativa già costituita presso l'INPDAP presso l'AGO, in un contesto in cui l'art. 12, comma 12-septies, del d.l. n. 78/2010 aveva posto a carico degli assicurati l'onere economico della ricongiunzione anche per le domande pendenti. In seguito, con nota dell'1.9.2011, la ricorrente aveva comunicato di rinunciare alla ricongiunzione richiesta, riservandosi di riproporla se l'onere fosse venuto meno, e chiedendo nel frattempo la liquidazione della pensione in regime di totalizzazione. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale nota valesse come rinuncia al diritto di ricongiunzione, con conseguente conferma del rigetto della domanda. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 38 e 24 Cost., sostenendo che la nota non poteva valere come rinuncia a un diritto indisponibile e irrevocabile; 2) violazione dell'art. 1 l. n. 29/1979, per non avere riconosciuto efficacia immediata alla domanda proposta prima dell'entrata in vigore del comma 12-septies e per non avere ritenuto dovuto l'annullamento ex tunc della pensione liquidata in totalizzazione dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma; 3) violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 1 l. n. 29/1979, nel testo ripristinato dalla Corte costituzionale n. 147/2017, per non avere considerato che la pronuncia di incostituzionalità avesse restituito piena efficacia alla domanda originaria di ricongiunzione senza oneri.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati in parte e inammissibili in parte. Ha affermato che il diritto alla ricongiunzione non è indisponibile in sé, poiché l'oggetto dell'atto di disposizione non è la posizione previdenziale in quanto tale, ma il beneficio finalizzato a ottenere un trattamento pensionistico più favorevole, che resta rimesso all'iniziativa facoltativa dell'interessato. Ha quindi escluso che la ricorrente potesse fondare il ricorso sull'assunto dell'irrinunciabilità assoluta del diritto. Quanto alle doglianze relative all'interpretazione della nota dell'1.9.2011, la Corte ha ritenuto che si trattasse di un accertamento interpretativo riservato al giudice di merito e dunque non censurabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 38 e 24 Cost.
Sono invocati dalla ricorrente per sostenere l'irrinunciabilità del diritto alla ricongiunzione e la tutela giurisdizionale, ma la Corte non accoglie questa impostazione.
art. 1, l. n. 29/1979
La ricorrente lo richiama per affermare l'efficacia della domanda di ricongiunzione presentata prima delle modifiche normative; la Corte non accoglie la censura nei termini proposti.
art. 12, comma 12-septies, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
La norma è richiamata come disposizione che aveva posto a carico degli assicurati l'onere della ricongiunzione anche per le domande pendenti alla data di entrata in vigore.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
È menzionato per indicare la riserva di deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni dopo l'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Corte cost. n. 147/2017
È richiamata dalla ricorrente come pronuncia che avrebbe ripristinato il testo originario dell'art. 1 l. n. 29/1979; la Corte non accoglie l'effetto preteso dalla parte ricorrente.
Cass. n. 12935 del 1999
È richiamata come precedente che qualifica la ricongiunzione come beneficio finalizzato a un risultato pensionistico più favorevole, rimesso all'iniziativa facoltativa dell'interessato e quindi disponibile.
Massime di principio
- La ricongiunzione delle posizioni assicurative non costituisce un diritto assolutamente indisponibile: l'oggetto della facoltà è il beneficio volto a ottenere un trattamento pensionistico più favorevole, e la relativa iniziativa è rimessa alla scelta dell'interessato.
- Quando il giudice di merito interpreta una dichiarazione o nota con cui l'assicurato manifesta la volontà di rinunciare a una domanda di ricongiunzione, tale operazione ermeneutica non è sindacabile in cassazione come violazione di legge se la censura mira, in sostanza, a contestare l'accertamento interpretativo compiuto dal giudice di merito.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che aveva imposto l'onere economico della ricongiunzione non comporta, di per sé, l'automatica inefficacia di ogni successiva scelta negoziale o dichiarazione di rinuncia compiuta dalla parte interessata.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di norme costituzionali e di disciplina sostanziale non può eludere il limite del controllo di legittimità sull'interpretazione degli atti negoziali riservata al giudice di merito.
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