Cassazione Penale, Sentenza n. 1539/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. deducendo un unico motivo: errore di fatto della Corte di Cassazione perché avrebbe omesso di dichiarare estinto per prescrizione il reato di omicidio colposo ascritto ai ricorrenti. Sostenevano che la prescrizione si sarebbe perfezionata il 16/09/2022 e quindi il reato sarebbe già estinto prima del rigetto del loro ricorso in Cassazione.
La decisione
I ricorsi straordinari sono stati dichiarati inammissibili de plano. La Corte ha ritenuto infondata la tesi sulla prescrizione in quanto il reato contestato è omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme del Codice della Strada (art. 589 c.p., comma secondo), con pena edittale fino a 7 anni. Per tale fattispecie si applica il raddoppio dei termini di prescrizione ex art. 157 c.p., comma sesto, portando il termine ordinario a 14 anni e quello massimo a 17 anni e 6 mesi; pertanto la prescrizione non era maturata alla data indicata dai ricorrenti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sulla procedura del ricorso straordinario; la Corte ricorda che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano e che, se il ricorso non rientra nei casi previsti dall'art. 625-bis, non è necessario fissare udienza
art. 589 cod. pen. (omicidio colposo)
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ... la pena è della reclusione da due a sette anni
La Corte ha ritenuto che la contestazione fatta ai ricorrenti integra l'aggravante prevista dal comma secondo di art. 589 quando l'omissione di manutenzione delle strade è riconducibile alla violazione delle norme del Codice della Strada
art. 157 cod. pen. (prescrizione)
Ai reati previsti dall'art. 589, comma secondo, si applica il raddoppio dei termini di prescrizione (quindi termine ordinario 14 anni, termine massimo 17 anni e 6 mesi), influendo sulla maturazione della prescrizione contestata dai ricorrenti
Riferimento al calcolo del termine massimo di prescrizione; applicato insieme all'art. 157 per determinare la prescrizione massima
art. 2 e art. 14, comma 1, Codice della Strada
Violazioni richiamate nella imputazione: la Corte ritiene sufficiente il richiamo a norme del Codice della Strada per configurare l'aggravante di cui all'art. 589, comma secondo
Norma civilistica richiamata nella ricostruzione fattuale per qualificare l'omissione di manutenzione come attività omissiva rilevante ai fini della responsabilità
Richiamato in relazione alle responsabilità dirigenziali nell'ambito dell'ente locale; usato nella ricostruzione delle funzioni dei ricorrenti
Massime di principio
- Quando il reato è omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme della circolazione stradale (art. 589, comma 2 c.p.), ai fini della prescrizione si applica il raddoppio dei termini previsto da art. 157 c.p.; quindi i termini ordinario e massimo sono significativamente più lunghi rispetto alla fattispecie base.
- La mancata indicazione esplicita dell'art. 589, comma 2, nell'imputazione non esclude l'aggravante se dai fatti e dai richiami normativi (es. violazioni del Codice della Strada) risulta chiaro che l'illecito è stato commesso con violazione di quelle norme.
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. può essere dichiarato inammissibile de plano; chi propone tale rimedio deve valutare con cura la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali prima di agire.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione: va preso come punto di riferimento il momento della consumazione, vanno applicate eventuali disposizioni speciali (es. raddoppi) e vanno considerate sospensioni o altri periodi che incidono; errori in tale calcolo possono rendere il ricorso infondato o inammissibile.
- In situazioni analoghe è prudente motivare dettagliatamente la richiesta di declaratoria di prescrizione, indicando la base normativa e il computo temporale, e valutare eventuali precedenti giurisprudenziali che hanno già chiarito l'applicabilità del raddoppio per la fattispecie contestata.
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