Cassazione Penale, Sentenza n. 1536/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il rigetto della dichiarazione di ricusazione del G.I.P. del Tribunale di Alessandria sostenendo che il decreto di sequestro preventivo conteneva valutazioni di merito pregjudicanti per il procedimento per disastro ambientale. In particolare si assumeva che il G.I.P. avesse espresso convinzioni sulla presenza del composto indicato come cC0604 (un PFAS) nelle discariche e sul pericolo di dilavamento e dispersione nell'ambiente, basandosi su specifiche analisi e sugli accertamenti tecnici del C.T.P. del P.M., e che tali valutazioni anticipassero il giudizio sul merito nel procedimento per disastro. I ricorrenti deducevano la violazione dell'art. 37 cod. proc. pen. (causa di ricusazione), nonche' violazioni e carenze di motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (lett. b ed e), sostenendo altresi' che la Corte territoriale aveva operato un confronto meramente formale tra i capi di imputazione senza valutare concretamente l'eventuale caratte re pregiudicante delle valutazioni cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perche' i ricorrenti hanno formalmente rinunciato ai ricorsi mediante atto autenticato dal difensore. Non essendosi pronunciata sul merito delle questioni di ricusazione, la Corte non ha valutato le dedotte violazioni sostanziali dell'art. 37 o le presunte valutazioni di merito del G.I.P.; ha invece condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza che estende l'applicazione della sanzione alle inammissibilita' determinate dalla rinuncia.
Norme richiamate
art. 37 cod. proc. pen.
norma che disciplina le cause di ricusazione del giudice; i ricorrenti sostenevano che il decreto cautelare contenesse valutazioni di merito pregiudicanti per il successivo giudizio, ma la Corte di Cassazione non ha deciso sulla questione di merito perche' il ricorso e' stato rinunciato
art. 606 cod. proc. pen.
individua i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e carenza di motivazione; i ricorrenti lamentavano violazioni di tali previsioni rispetto all'ordinanza impugnata, ma la Cassazione non ha esaminato tali censure perche' i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
disciplinando la sanzione pecuniaria per inammissibilita', la Corte ha interpretato che la sanzione si applica anche quando l'inammissibilita' deriva da rinuncia all'impugnazione
art. 591 cod. proc. pen.
richiamato nel quadro delle norme sulle inammissibilita' e sulle modalita' di pronuncia; la Corte ha richiamato la categoria di inammissibilita' tra le ipotesi previste da tale articolo
art. 452-quater cod. pen.
norma che disciplina il reato di disastro ambientale; nei ricorsi e nella motivazione emergono argomentazioni secondo cui la violazione del quadro autorizzativo (AIA) puo' concorrere a definire l'abusivita' della condotta, elemento utile nella ricostruzione del disastro, ma la Cassazione non si e' pronunciata sul punto
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso determina l'inammissibilita' del gravame in Cassazione: la Corte non entra nel merito e puo' condannare il rinunciante al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
- Una impugnazione per ricusazione deve dimostrare concretamente e puntualmente che il provvedimento impugnato contiene valutazioni di merito tali da pregiudicare l'imparzialita' del giudice; non basta un confronto meramente formale tra i capi di imputazione dei diversi procedimenti
- Quando si contesta che un decreto cautelare abbia anticipato il giudizio di merito, occorre segnalare e documentare specifici passaggi motivazionali e gli elementi tecnici su cui il giudice si e' basato (per es. relazioni tecniche) per mostrare il carattere pregiudicante delle valutazioni
- La identita' dei fatti tra il procedimento cautelare e il procedimento principale va valutata nella relazione concreta tra le valutazioni compiute nel primo provvedimento e le questioni decisorie del successivo procedimento, non soltanto mediante confronto testuale astratto degli elenchi di reato
- Se si vuol preservare la questione di ricusazione per il giudice superiore, e' consigliabile non rinunciare prima che la Corte di merito (o la Cassazione, se competente) abbia esaminato la fondatezza delle censure, pena la perdita dell'occasione di ottenere un pronunciamento di merito
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