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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1642/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per calunnia a suo carico, sostenendo di essere estranea all'accordo simulatorio fra Altini e la societa' "5.4" s.r.l.: la firma sull'atto sarebbe stata falsificata dal suo compagno Antonio Poma; i veicoli sarebbero stati effettivamente pagati; contesta la valutazione della prova testimoniale (in particolare delle dichiarazioni di Testa e di Altini) denunciandone contraddizioni e interessi di parte; censura l'omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi principali di doglianza in fatto e di motivazione e ha osservato che, sebbene la sentenza d'appello non risponda puntualmente a tutte le eccezioni difensive, risultano decisivi gli elementi indicati nei provvedimenti impugnati: il verbale di assemblea della societa' sottoscritto anche dalla Cavalieri che prevedeva il trasferimento dei veicoli ad Altini, e il fatto che Altini si era fatto carico delle spese di gestione dei mezzi, elementi che giustificano la ratifica dell'accordo simulato da parte della ricorrente. Tuttavia, essendo intervenuta la prescrizione del reato (termine decorrente dal 3 agosto 2016 e spirato il 5 maggio 2024), la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato estinto il reato per prescrizione. Per la parte civile, la Corte ha ritenuto comunque sussistente la condotta delittuosa ai fini civili e ha confermato il diritto di Altini al risarcimento del danno e al ristoro delle spese giudiziali; per questi profili il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al tipo di escussione testimoniale di Testa; la Corte osserva che l'eventuale nuova escussione non era decisiva per l'impianto motivazionale

  • art. 159 cod. pen.

    Citato per spiegare i periodi di sospensione del termine di prescrizione che sono stati computati ai fini del maturare della stessa

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la causa di estinzione del reato sopravvenuta rispetto al provvedimento impugnato è rilevabile d'ufficio in Cassazione se il ricorso non è manifestamente inammissibile

  • Massime di giurisprudenza (Sez. U., n. 8413 del 20/12/2007; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000; Corte cost., n. 393 del 23/11/2006)

    Richiamate per i principi sulla prescrizione come causa di estinzione del reato rilevabile d'ufficio e sulla disciplina applicabile al momento del fatto

Massime di principio

  • La prescrizione è causa sostanziale estintiva del reato e puo' essere dichiarata d'ufficio in Cassazione se il ricorso non è manifestamente infondato; il calcolo deve fare riferimento alla normativa in vigore al momento del fatto
  • L'omessa rinnovazione dell'istruttoria in sede d'appello rileva solo se il mezzo di prova negato avrebbe potuto avere carattere decisivo e incidere sulla tenuta logica della motivazione
  • La ratifica di un atto simulato da parte di un rappresentante societario può essere desunta dalla combinazione di elementi documentali (es. verbale di assemblea sottoscritto) e di comportamenti concreti (es. inesistenza di iniziative civilistiche tese ad impugnare l'atto, onere delle spese sostenute da altro soggetto)
  • La valutazione della credibilità delle testimonianze resta rimessa al giudice di merito; la presenza di atti contraddittori o di interessi delle parti incide sulla affidabilità ma non determina automaticamente l'annullamento della decisione se sussistono altri indici di responsabilità
  • La sopravvenuta estinzione del reato non impedisce che rimangano valutabili e, se fondati, impugnabili i profili civili: la responsabilità civile e il diritto al risarcimento possono essere confermati anche se il procedimento penale si estingue per prescrizione
  • Contestazioni di falsificazione di firme o di simulazione richiedono specifica prova, e l'assenza di impugnative civili o iniziative processuali idonee può essere interpretata come tacita accettazione o ratifica

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