Cassazione Penale, Sentenza n. 1528/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in Appello della condanna per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (art. 5 d.lgs. n. 74/2000) per gli anni 2014-2015 e per occultamento/distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente ha dedotto che, in ragione di misure di prevenzione patrimoniali e personali (sequestri, confisca e sorveglianza speciale), era estromesso dalla gestione delle sue imprese: pertanto la ditta individuale non sarebbe stata nella sua disponibilità e gli obblighi dichiarativi sarebbero ricaduti sull'amministratore giudiziario o sullo Stato; inoltre ha contestato l'applicabilità della fattispecie penale all'IRAP (sostenendo che l'IRAP non rientra tra le dichiarazioni rilevanti penalmente) e la mancanza del dolo specifico per l'evasione, dovuta all'impossibilità materiale/legale di adempiere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte del ricorso, ritenendo infondata la doglianza sulle misure di prevenzione (poiché i provvedimenti non avevano riguardato la ditta individuale oggetto dei reati contestati, che dunque rimaneva nella disponibilità del ricorrente) e inammissibile la questione sul dolo specifico perché nuova. Ha però accolto il motivo relativo all'IRAP: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alle parti che riguardano l'evasione ai fini IRAP (capo A e B della rubrica), perche' il fatto non sussiste, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al resto. Il resto della condanna è dichiarato irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
La norma punisce l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali IVA; la Cassazione conferma che l'IRAP non rientra nell'ambito di applicazione penale di questa disposizione.
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
Riguarda l'occultamento o distruzione di scritture contabili; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie rispetto alla ditta individuale oggetto di contestazione.
art. 606 c.p.p.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; il ricorso ha dedotto inosservanza/erronea applicazione di legge e vizi di motivazione richiamando questa disposizione.
art. 131 T.U.I.R. e art. 5-ter d.P.R. n. 322/1998
Richiamate dalla difesa per sostenere l'assimilazione del patrimonio sottoposto a misure di prevenzione all'eredità giacente e il ruolo dell'amministratore giudiziario; la Corte ha ritenuto non applicabile tale assimilazione alla ditta individuale specifica oggetto dei capi d'imputazione.
Circolare Ministero delle Finanze n. 154/E del 4/8/2000
Richiamata per supportare che la dichiarazione IRAP non ha rilevanza ai fini penali previste dal d.lgs. 74/2000, in quanto IRAP è un'imposta di natura reale non ascrivibile alle dichiarazioni penalmente rilevanti sui redditi.
art. 624 c.p.p.
Norma richiamata per dichiarare irrevocabile l'accertamento di responsabilità per le parti non annullate della sentenza.
Massime di principio
- Le misure di prevenzione patrimoniali e personali non esonerano automaticamente un soggetto dagli obblighi fiscali: occorre verificare se il provvedimento ablativo abbia effettivamente colpito l'azienda o il patrimonio cui si riferiscono gli obblighi; se la ditta non è stata oggetto di sequestro/confisca, gli obblighi dichiarativi restano in capo al titolare.
- L'omessa presentazione delle dichiarazioni perseguibile penalmente ai sensi del d.lgs. 74/2000 riguarda le dichiarazioni dei redditi e l'IVA; l'IRAP non è considerata rilevante ai fini penali in questa fattispecie e l'omissione del modello IRAP può portare all'annullamento delle imputazioni penali fondate su tale omissione.
- In sede di cassazione non è possibile introdurre questioni nuove che non siano state oggetto del gravame in Appello (es. deduzioni sul dolo specifico non formulate in sede di gravame possono essere ritenute inammissibili).
- Il dolo specifico richiesto per l'integrazione dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 può essere desunto, anche quale dolo eventuale, dall'entità dell'omissione e dalla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta: omissioni significative e pluriennali favoriscono l'accertamento del dolo.
- Se la Corte di legittimità accerta l'irrilevanza penale di taluni capi d'imputazione (es. IRAP), può annullarli senza rinvio o con rinvio limitato per la riformulazione del trattamento sanzionatorio relativo alle parti restanti.
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