Cassazione Penale, Sentenza n. 1534/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) violazione e errata applicazione dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 e vizio di motivazione: sosteneva che la norma tutela l'esigenza organizzativa e non la 'fede pubblica', che l'offensività non poteva ritenersi sussistente perché, in quanto dirigente con orario flessibile, avrebbe comunque svolto le ore previste (eventuale compensazione delle ore) e non avrebbe arrecato danno patrimoniale; inoltre contestava che non fosse presente un 'quid pluris' (alterazione o mezzi fraudolenti) oltre la semplice omissione della timbratura. 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità): sosteneva che le condotte erano di limitata gravità, commesse in pochi giorni, compensabili e risarcite, non abituali e perciò riconducibili alla particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 è norma speciale volta a punire condotte di falso nella certificazione della presenza in servizio e tutela la pubblica fede (valore probatorio del sistema di rilevazione): il reato è di pura condotta e di pericolo, non richiede la prova di un danno patrimoniale e si integra anche mediante la mancata timbratura in uscita come 'altre modalità fraudolente'. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, poiché le condotte contestate erano state reiterate in almeno sei occasioni in circa un mese, configurando un carattere seriale/abituale e mostrando rilevante offensività (prolungate assenze di 5-6 ore, ruolo di direttore, pregiudizio organizzativo e d'immagine). Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato pronunciato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 3.696 oltre accessori). La sentenza di merito (rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello) resta efficiente.
Norme richiamate
art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001
Norma speciale contro l'assenteismo che incrimina la falsa attestazione di presenza in servizio mediante alterazione del sistema di rilevazione o altre modalità fraudolente; qualificata come reato di falso e di pericolo, tutela la pubblica fede e la funzione certificativa del sistema di rilevazione; è reato di pura condotta e non richiede un danno patrimoniale.
art. 55-quater d.lgs. 165/2001
Riferimento alla disciplina delleciti disciplinari collegati alle condotte di assenteismo, con possibili sanzioni disciplinari (es. licenziamento senza preavviso); inserisce il contesto amministrativo delle misure contro l'assenteismo.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: va valutata con giudizio complessivo sui fattori indicati dalla norma e dalla giurisprudenza (natura e gravità, numero di illeciti, modalità, motivazioni, conseguenze, contesto temporale, intensità del dolo, comportamenti successivi). Può essere preclusa se sussiste l'abitualità o la serialità delle condotte (criteri interpretati alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite).
Norma richiamata in relazione alla valutazione della gravità del danno e del pericolo, con riferimento all'analisi che sostiene l'applicabilità dell'art. 131-bis; i motivi del reo non sono rilevanti nella valutazione della tenuità secondo la lett. del giudice.
Richiamato in epigrafe come riferimento normativo alla continuazione e al concorso di reati (presenza nella fattispecie di più condotte in esecuzione del medesimo disegno criminoso).
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali a carico del ricorrente (articolo processuale penale applicato in sede di Cassazione per le conseguenze economiche dell'impugnazione).
art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per effetti formali collegati alla natura della sentenza penale emessa nei confronti di un soggetto (indicazione finale nel dispositivo della sentenza di cassazione).
Massime di principio
- La falsa attestazione della presenza in servizio tramite omissione della timbratura o altre modalita' idonee a ingannare il datore di lavoro integra l'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001: non e' necessario dimostrare un danno patrimoniale.
- L'espressione 'altre modalità fraudolente' comprende anche la semplice mancata timbratura di uscita che rende falsamente verificabile la presenza: non servono artifici sofisticati, basta una condotta idonea a ingannare.
- La valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis si svolge con un giudizio complessivo su molteplici indicatori; la reiterazione omogenea di piu' illeciti (in genere tre o piu' della stessa indole) tende a configurare serialita'/abitualita' e preclude la tenuità.
- Ai fini della configurazione del reato conta la prospettiva ex ante al momento della condotta: fatti successivi (compensazioni orarie, risarcimenti) possono non essere sufficienti a escludere la rilevanza penale se non incidono sulla valutazione globale in sede di merito.
- La qualità del soggetto (es. dirigente o responsabile di unita' operativa) e il potenziale pregiudizio organizzativo e d'immagine dell'amministrazione sono elementi rilevanti nella valutazione della gravità e nell'escludere la particolare tenuità.
- Chi contesta una condotta alla luce dell'art. 55-quinquies deve dimostrare, con elementi concreti e contemporanei alla condotta, l'assenza dell'effetto decettivo e l'effettiva compatibilita' dell'assenza con l'adempimento delle obbligazioni di servizio.
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