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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18834/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto i primi due motivi, dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il sesto, e accolto il quinto motivo. Ne è seguita la cassazione della sentenza d'appello con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce della corretta applicazione della disciplina consumeristica ai fideiussori persone fisiche e per la regolazione anche delle spese di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un precetto intimato a due fideiussori per il pagamento di euro 533.107,43 oltre spese, in ragione dell'inadempimento della società debitrice principale rispetto a un mutuo fondiario. I fideiussori hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione hanno articolato sei motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia ex artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato la censura sull'usura derivante dall'effetto anatocistico e quella sull'indeterminatezza del tasso per mancata indicazione del piano di ammortamento; 2) violazione della disciplina antiusura per avere la Corte escluso dal TEG l'imposta sostitutiva e i costi notarili; 3) violazione di norme su usura, trasparenza e prova, deducendo che il contratto non rendesse consapevoli i mutuatari della modalità di rimborso mediante ammortamento alla francese e della capitalizzazione composta; 4) contestazione dell'accertamento sul superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori, ritenuto fondato su una consulenza di altro giudizio e senza una nuova CTU; 5) violazione del codice del consumo, sostenendo che i fideiussori, persone fisiche, dovessero qualificarsi consumatori e che le clausole limitative delle eccezioni e della decadenza ex art. 1957 c.c. fossero vessatorie, con onere del professionista di provare una specifica trattativa, non esclusa dalla stipula per atto pubblico; 6) violazione delle regole sull'adempimento e sull'onere della prova, assumendo che il mutuo non avesse comportato effettiva traditio delle somme e che fosse la banca a dover provare il proprio adempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi quattro e il sesto motivo; ha invece accolto il quinto motivo, affermando che la disciplina consumeristica va valutata con riferimento al contratto di fideiussione e alle parti di esso, non al rapporto principale, e che la stipula in atto pubblico non esclude di per sé la necessità per il professionista di provare una trattativa individuale, seria ed effettiva sulle clausole vessatorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso il precetto

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte rileva che un motivo di appello inammissibile non impone al giudice di merito di pronunciarsi nel merito

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza; la censura è respinta o ritenuta inammissibile nei limiti esaminati

  • art. 644 c.p.

    richiamato in tema di usura e tasso soglia

  • L. n. 108 del 1996, art. 1, comma 4

    "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"

    ai fini del TEG non si computano imposte e tasse; l'imposta sostitutiva è quindi esclusa

  • art. 1815 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina degli interessi usurari e alla validità del contratto di mutuo

  • art. 1375 c.c.

    invocato in tema di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al fondamento fattuale delle censure

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione al libero convincimento e alla valutazione del materiale probatorio

  • art. 1815 c.c.

    richiamato anche in relazione alla dedotta usurarietà del rapporto di mutuo

  • art. 1284 c.c.

    invocato insieme alle norme sull'usura e sulla determinazione degli interessi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato più volte in tema di onere della prova, in particolare quanto alla prova del fatto impeditivo della trattativa individuale e alla prova dell'adempimento

  • art. 117 t.u.b.

    invocato in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali del mutuo

  • d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo)

    ritenuto applicabile al contratto di fideiussione stipulato da persone fisiche che agiscano per scopi estranei alla propria attività

  • art. 121, lett. b), t.u.b.

    richiamato per la definizione di consumatore/persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale

  • art. 33 c. cons.

    richiamato per individuare le clausole vessatorie nel contratto del consumatore

  • art. 34 c. cons.

    nel contratto concluso mediante moduli o formulari, il professionista deve provare che le clausole siano state oggetto di specifica trattativa; la Corte chiarisce che l'onere di provare la trattativa opera anche al di fuori di tali ipotesi come fatto impeditivo

  • art. 36 c. cons.

    richiamato per la nullità/inefficacia delle clausole vessatorie

  • art. 1341 c.c.

    richiamato dalla Corte di merito per una diversa disciplina, ma ritenuto non decisivo rispetto alla tutela consumeristica

  • art. 1957 c.c.

    richiamato quanto alla decadenza del creditore e alle clausole del contratto di fideiussione che la limitano

  • art. 1460 c.c.

    invocato nel sesto motivo in relazione all'eccezione di inadempimento

  • art. 2698 c.c.

    richiamato nel sesto motivo connesso alla distribuzione dell'onere della prova

  • art. 24 Cost.

    invocato nel quarto motivo in relazione al diritto di difesa e al contraddittorio nella valutazione della prova tecnica

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per la consulenza tecnica

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo per la consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 1224 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione agli interessi moratori

  • d.P.R. n. 601/1973

    richiamato per l'imposta sostitutiva esclusa dal TEG

  • l. n. 89/1913

    richiamata per gli adempimenti del notaio nella redazione dell'atto pubblico

  • art. 47, comma 2, l. n. 89/1913

    richiamato per l'obbligo del notaio di indagare la volontà delle parti e curare la compilazione dell'atto

  • art. 51, n. 8, l. n. 89/1913

    richiamato per la lettura dell'atto da parte del notaio

  • art. 51, n. 12, l. n. 89/1913

    richiamato per la sottoscrizione in margine di ciascun foglio

Massime di principio

  • Nel contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica, la qualità di consumatore va verificata con riferimento al garante e alle finalità della garanzia, non al contratto principale garantito: se la fideiussione è prestata per scopi estranei alla propria attività professionale, il garante può beneficiare della disciplina consumeristica.
  • La stipula del contratto in forma di atto pubblico notarile non esclude, di per sé, la qualificazione di una clausola come vessatoria né fa presumere l'esistenza di una trattativa individuale, seria ed effettiva; il professionista deve provarne positivamente lo svolgimento.
  • Ai fini del TEG usurario non vanno computate le imposte e tasse, sicché l'imposta sostitutiva è esclusa dal calcolo; gli oneri notarili non rientrano, di regola, tra le spese collegate alla erogazione del credito.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario confrontare specificamente la norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito non si è pronunciata per l'inammissibilità del motivo di appello, non può essere imputata un'omessa pronuncia sul merito.
  • Le censure che mirano a rimettere in discussione l'accertamento fattuale del giudice di merito o la valutazione delle prove sono normalmente inammissibili in cassazione, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaClausole vessatorieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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