Cassazione Civile, Ordinanza n. 33765/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione irrogata dall'autorità amministrativa per una violazione del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei, relativa a un volo in ritardo. Il destinatario ha proposto opposizione sostenendo, in via preliminare, che il verbale di accertamento non fosse stato validamente notificato e che, di conseguenza, l'ordinanza-ingiunzione dovesse ritenersi invalida. In appello e poi in cassazione ha riproposto censure sulla notificazione: ha sostenuto che la notifica avrebbe dovuto avvenire obbligatoriamente via PEC; ha contestato l'applicabilità del Regolamento CE n. 1393/2007 alle notifiche di atti amministrativi; ha dedotto che la trasmissione per il tramite dell'Ambasciata italiana a Dublino non rispettasse le regole irlandesi e consoliari; ha inoltre contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta dall'ente pubblico per dimostrare la consegna del plico, deducendo violazione degli artt. 2712 e 2697 c.c. e delle norme speciali sulla notificazione degli atti amministrativi all'estero.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che il protocollo sulla sinteticità del ricorso determini di per sé inammissibilità, qualificandolo come soft law. Nel merito ha ritenuto infondata la doglianza: la notifica via PEC per l'ordinanza-ingiunzione verso un'impresa è facoltativa e non obbligatoria; il Regolamento CE n. 1393/2007 non è applicabile perché la materia è amministrativa e l'atto trae origine dall'esercizio di poteri pubblici; correttamente deve farsi riferimento all'art. 142 c.p.c. e alla legge consolare, nonché alle linee guida ministeriali e alla legge dello Stato di destinazione. La Corte ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata, precisando che la validità della notificazione non deriva dal Regolamento europeo ma dalla disciplina consolare e dalla prova dell'avvenuta consegna secondo le modalità consentite in Irlanda. Ha ritenuto idonea la documentazione consolare e il tracciamento postale estero a dimostrare che il plico era stato consegnato il 18 maggio 2015 a un dipendente del destinatario. Seguendo la soccombenza, ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
base normativa dell'ordinanza-ingiunzione irrogata dall'autorità amministrativa
art. 6 Regolamento CE 261/2004
disposizione violata nel caso concreto, relativa al ritardo del volo
norma residuale per la notificazione all'estero, applicabile quando non operano convenzioni internazionali o la disciplina UE pertinente
richiama il meccanismo di notificazione all'estero tramite la disciplina del codice di rito e la legge consolare
consente alla pubblica amministrazione la notifica via PEC verso imprese, ma non esclude la notifica tradizionale a mezzo posta
prevede le modalità telematiche delle comunicazioni con la PA, ma non introduce un obbligo esclusivo di PEC per la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione
DPCM 22 luglio 2011
richiamato per le comunicazioni telematiche con la PA, senza valore di esclusione delle altre modalità di notifica
artt. 1, 13, 14 e 16 Regolamento CE 1393/2007
escludono la materia amministrativa dal campo di applicazione; la Corte precisa che il regolamento non si applica agli atti amministrativi sanzionatori in esame
art. 23 Regolamento CE 1393/2007
richiamato nel ricorso tra le disposizioni invocate, ma ritenuto non decisivo alla luce dell'inapplicabilità del regolamento
l'ufficio consolare provvede alla notifica degli atti in conformità alle convenzioni internazionali, alla cooperazione UE e alle leggi dello Stato di residenza
le riproduzioni informatiche fanno piena prova se non specificamente disconosciute con contestazione chiara, circostanziata ed esplicita
l'onere di provare la regolarità e la data della notifica resta in capo a chi la allega
art. 6 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965
la prova dell'impossibilità di eseguire la notifica secondo le convenzioni o la legge consolare richiede attestazione negativa o equivalente
art. 37 L. consolare / D.lgs. 71/2011
la notifica consolare deve conformarsi alle leggi dello Stato di residenza quando la disciplina internazionale applicabile non opera
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
consente la correzione della motivazione della decisione impugnata pur confermandone il dispositivo
Massime di principio
- Nelle notificazioni all'estero di atti amministrativi sanzionatori, il Regolamento CE n. 1393/2007 non si applica quando l'atto proviene da una pubblica amministrazione nell'esercizio di poteri autoritativi; in tali casi occorre fare riferimento alla disciplina interna e consolare, non alla disciplina UE sulla notificazione in materia civile e commerciale.
- La notificazione via PEC da parte della pubblica amministrazione verso un'impresa è una facoltà, non un obbligo esclusivo, salvo diversa previsione normativa espressa; la validità della notifica non è perciò esclusa per il solo fatto che non sia stata utilizzata la PEC.
- Quando la notificazione è eseguita secondo la legge dello Stato di destinazione e la legge consolare, la prova della consegna può essere fornita con la documentazione e i sistemi di tracciamento previsti da quell'ordinamento, anche se diversi dalla ricevuta di ritorno tipica del sistema italiano.
- Il disconoscimento di riproduzioni informatiche o documenti digitali deve essere specifico, chiaro ed esplicito; una contestazione generica non è sufficiente a privare il documento del suo valore probatorio, potendo il giudice valutarne la conformità anche tramite altri elementi di prova.
- In sede di legittimità, la violazione delle regole di sinteticità del ricorso non comporta automaticamente l'inammissibilità, se dal ricorso è comunque possibile ricostruire la vicenda e individuare con chiarezza le censure formulate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33667/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33668/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33669/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33670/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33671/2022 del 16/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →