Cassazione Civile, Ordinanza n. 25843/2026 del 26/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento n. TK501F507318, relativo al 2008, con il quale l’Amministrazione finanziaria, sulla base di indagini bancarie, aveva imputato al contribuente un reddito non dichiarato di euro 917.473,00, desunto da versamenti non giustificati sui suoi conti correnti. Le indagini erano state avviate anche in considerazione della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 2004 al 2009, nonostante il contribuente fosse amministratore di due società edilizie, e dell’esiguità del reddito dichiarato nel 2010 rispetto all’acquisto di un immobile finanziato con un mutuo di euro 600.000. Il contribuente aveva sostenuto che la maggior parte dei versamenti contestati costituiva restituzione di finanziamenti erogati alle società amministrate e aveva eccepito l’illegittimità delle indagini bancarie, l’inapplicabilità dell’accertamento a chi non fosse imprenditore o lavoratore autonomo e la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione e di valida delega. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato integralmente la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d’appello relativi alla tardività della deduzione, in primo grado con motivi aggiunti, della nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione e invalidità della delega, nonché sulla stessa nullità; (2) violazione della disciplina delle indagini bancarie e di altre norme tributarie, sostenendo che l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 non fosse applicabile a un contribuente non imprenditore né lavoratore autonomo, che mancasse l’individuazione dell’attività produttiva del reddito e che le movimentazioni bancarie non determinassero una presunzione legale con inversione dell’onere della prova; (3) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di rideterminazione del reddito, in relazione alla riduzione da un milione a euro 100.000 del reddito d’impresa di una delle società amministrate, e per erronea valutazione delle prove addotte a giustificazione delle singole operazioni bancarie.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato inammissibile la censura di omessa pronuncia riferita a una questione meramente processuale, poiché l’art. 112 c.p.c. riguarda l’omesso esame di domande o eccezioni di merito; ha inoltre ritenuto infondata la censura anche considerando che investisse la soluzione implicita della questione. Nel processo tributario i motivi aggiunti sono ammessi, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, soltanto quando resi necessari dalla produzione di documenti non conosciuti della controparte o disposti dalla commissione. La nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione o di legittimazione del sottoscrittore è un autonomo vizio di invalidità, non rilevabile d’ufficio, da dedurre con il ricorso introduttivo, salvo quei presupposti; la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non li integrava. Le ulteriori censure sulla sottoscrizione e sulla delega non potevano quindi essere esaminate perché non proposte tempestivamente con il ricorso introduttivo. È stata dichiarata inammissibile anche la deduzione ex art. 116 c.p.c., formulata con riferimento inconferente alla valutazione delle prove. Il secondo motivo è stato respinto: la presunzione legale relativa derivante dai versamenti bancari e il metodo di accertamento dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 si applicano alla generalità dei contribuenti, non soltanto a imprenditori e lavoratori autonomi; i prelevamenti, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, hanno invece valore presuntivo soltanto per i titolari di reddito d’impresa. Per superare la presunzione relativa ai versamenti il contribuente deve fornire una prova analitica, specifica per ciascuna operazione. Il terzo motivo è infondato quanto all’omessa pronuncia sulla rideterminazione del reddito, perché la CTR aveva espressamente respinto la richiesta; la censura sulla valutazione dei fatti e dei documenti è inammissibile, poiché diretta a ottenere un riesame del merito e non indicava specificamente i documenti prodotti a giustificazione delle singole movimentazioni. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, non essendo l’Agenzia delle Entrate costituita con controricorso. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia è, quindi, dedotto in relazione alla mancata decisione da parte del giudice di merito di una questione meramente processuale che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, non può configurare la violazione della previsione dell’art. 112 c.p.c., attinente soltanto al mancato esame di domande ed eccezioni di merito, e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza impugnata, prospettabile solo per la violazione da parte del giudice di merito di norme processuali diverse nella soluzione implicita data alla specifica questione sollevata dalla parte.
L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non di questioni meramente processuali; per queste ultime può rilevare l’eventuale erroneità della soluzione, anche implicita, secondo la norma processuale pertinente.
Inammissibile, infine, la deduzione dell’omessa valutazione in violazione dell’art. 116 c.p.c. di “elementi e fatti decisivi per il giudizio quale, per l'appunto, il motivo di appello relativo all'inesistenza e\o alla nullità assoluta ed insanabile”, trattandosi della riproposizione della stessa censura svolta sotto il profilo dell’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., formulata con riferimento ad un parametro normativo inconferente, relativo alle regole di valutazione della prova.
L’art. 116 c.p.c. attiene alle regole di valutazione della prova e non costituisce parametro pertinente per denunciare l’omesso esame di una censura o di una questione processuale.
L’ampliamento successivo dell’oggetto del giudizio, attraverso la deduzione di motivi aggiunti, è facoltà riconosciuta alle parti dall’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 solo nell’ipotesi in cui sia reso necessario dalla produzione di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione.
Nel processo tributario i motivi aggiunti possono ampliare l’oggetto del giudizio soltanto quando la loro proposizione sia resa necessaria da documenti non conosciuti prodotti dalle altre parti o acquisiti per ordine della commissione.
In particolare, la deduzione della nullità dell’atto impositivo per difetto di sottoscrizione o per l’assunta sottoscrizione da parte di un soggetto diverso da quelli individuati dall’art. 42 d. P.R. n. 600 del 1973, costituisce un vizio di invalidità autonomo dell’avviso di accertamento non rilevabile d’ufficio che deve essere dedotto, come ragione di impugnazione con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, salvo che non ricorrano i presupposti dell’art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992 per la sua proposizione come motivo aggiunto non ravvisabili per effetto della pronuncia della sentenza della Corte Cost. n. 37 del 2015.
Il difetto di sottoscrizione dell’avviso o la sottoscrizione da parte di un soggetto non legittimato integra un autonomo vizio di invalidità, non rilevabile d’ufficio, che va dedotto nel ricorso introduttivo, salvo che ricorrano i presupposti tassativi per i motivi aggiunti.
la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.
La presunzione relativa derivante dalle risultanze dei conti bancari riguarda i versamenti di tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti assumono valore presuntivo soltanto nei confronti dei titolari di reddito d’impresa. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando la già avvenuta inclusione delle somme nel reddito tassato o la loro irrilevanza fiscale.
la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti.
Il rinvio dell’art. 38 all’art. 32 consente di applicare la presunzione relativa sui versamenti bancari anche nell’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, indipendentemente dalla titolarità di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non
La disciplina delle indagini bancarie prevede una presunzione legale, non subordinata ai requisiti delle presunzioni semplici, superabile dal contribuente mediante prova analitica della riferibilità di ciascun versamento. La citazione riportata nel provvedimento si interrompe nel testo disponibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente al competente ufficio di merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Il comma 1-bis è richiamato quale parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile per il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non per il mancato esame di una questione meramente processuale; l’eventuale errore su quest’ultima va censurato in relazione alla norma processuale applicabile e alla soluzione, anche implicita, adottata dal giudice.
- I motivi aggiunti nel processo tributario sono ammessi soltanto quando la loro proposizione sia resa necessaria dalla produzione di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. Il vizio di sottoscrizione dell’avviso di accertamento, anche per difetto di legittimazione del sottoscrittore, è un autonomo motivo di invalidità non rilevabile d’ufficio, da dedurre nel ricorso introduttivo salvo il ricorrere dei presupposti per i motivi aggiunti.
- La presunzione legale relativa derivante dai versamenti risultanti dai conti bancari è applicabile alla generalità dei contribuenti, anche se non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione relativa ai prelevamenti opera invece soltanto per i titolari di reddito d’impresa.
- Quando l’accertamento si fonda sulle movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova contraria analitica, riferita a ciascun versamento contestato; allegazioni generiche o apodittiche non sono sufficienti a superare la presunzione legale.
- La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice ha espressamente respinto la domanda, anche quando non abbia esposto specificamente le ragioni del rigetto. La critica alla valutazione delle prove non può essere usata per ottenere in cassazione un nuovo esame del merito.
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