Sentenza del 23/07/2024 n. 20469 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva impugnato innanzi alla C.T.P. di Catania un estratto di ruolo, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle relative agli anni d’imposta dal 2000 al 2007. La C.T.P., con sentenza n. 495/2013, aveva rigettato il ricorso; la C.T.R. della Sicilia, con sentenza n. 6639/13/19, depositata il 14 novembre 2019, aveva accolto parzialmente l’appello, ritenendo che una precedente sentenza della C.T.P. di Catania (n. 7039/12/14), passata in giudicato, avesse già accertato la nullità della notifica di alcune cartelle. L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di cassazione: con il primo, violazione dell’art. 2909 c.c., contestando che quel giudicato potesse esserle opposto, poiché non era stata parte del precedente giudizio; con il secondo, violazione o falsa applicazione dell’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 602/1973, dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis), del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 139, commi 3 e 4, c.p.c., in materia di notificazione. La Corte ha preliminarmente rilevato che il principio di perpetuazione dell’ufficio difensivo consentiva al procuratore già costituito di continuare a svolgere attività nel medesimo grado dopo la successione di Riscossione Sicilia da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fino alla sostituzione; ha però constatato che tale sostituzione non risultava formalizzata e ha dichiarato tardive e inammissibili le controdeduzioni di Riscossione Sicilia.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: il giudicato sulla nullità delle notifiche formatosi nel processo tra A.A. e Riscossione Sicilia non era opponibile all’Agenzia delle Entrate, che non aveva partecipato a quel giudizio; la C.T.R. avrebbe dovuto svolgere una propria valutazione. Il secondo motivo non è stato esaminato, perché la Corte ha definito la controversia sulla base del primo motivo e della sopravvenuta disciplina dell’impugnazione dell’estratto di ruolo. Poiché A.A. aveva impugnato l’estratto di ruolo senza dedurre e dimostrare uno degli specifici pregiudizi che consentono l’impugnazione diretta, la Corte ha dichiarato d’ufficio inammissibile il ricorso originario del contribuente. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della C.T.R., perché la causa non poteva essere proposta ab initio. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della novità giurisprudenziale.
Norme richiamate
in tema di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo
Il giudicato vincola, di regola, soltanto le parti del processo in cui si è formato e non può essere automaticamente opposto a un soggetto rimasto estraneo, anche se i giudizi riguardano lo stesso rapporto o questioni comuni.
per effetto del principio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 cod. proc. civ.), l'estinzione dell'agente della riscossione riscossione Sicilia Spa e l'automatico subentro ad esso del successore agenzia delle entrate-riscossione, disposti dall'art. 1 del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione
La successione legale di un soggetto a un altro non interrompe automaticamente i poteri del difensore già ritualmente costituito nel medesimo grado: questi può continuare a difendere fino alla sua sostituzione.
l' art. 12, comma 4 - bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall' art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021) selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; sicché la citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile in via generale. Il ruolo e la cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata sono impugnabili direttamente solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi qualificati previsti dalla norma; la disciplina si applica anche ai processi pendenti perché incide sull’interesse ad agire, che deve sussistere al momento della decisione.
lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio
Nel giudizio di cassazione la documentazione diretta a dimostrare lo specifico interesse ad agire può essere depositata nei limiti e nei momenti indicati dalla pronuncia; se servono accertamenti di fatto, la verifica può essere svolta nel giudizio di rinvio.
accolto il primo motivo di censura, è d'uopo decidere nel merito sull'odierno ricorso, dichiarando, d'ufficio, l'inammissibilità dell'originario ricorso del contribuente, non potendo la causa essere proposta ab initio, con conseguente cassazione, senza rinvio, della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c.
Quando la causa non poteva essere proposta fin dall’origine, la Cassazione può dichiarare direttamente inammissibile la domanda e cassare la decisione impugnata senza rinvio.
Art. 26, ultimo comma, D.P.R. 602/1973
La norma è indicata nel secondo motivo di ricorso, ma la Corte non lo esamina, avendo definito la controversia sulla base del primo motivo e dell’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
Art. 60, comma 1, lett. b-bis), D.P.R. 600/1973
La norma è indicata nel secondo motivo di ricorso, ma non è oggetto di una decisione specifica, perché il motivo non viene esaminato.
La norma è indicata nel secondo motivo di ricorso in materia di notificazioni, ma la Corte non decide su tale censura.
Art. 1 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016
La disposizione è richiamata per la successione di Agenzia delle Entrate-Riscossione a Riscossione Sicilia e per il conseguente principio di continuità dell’attività del difensore già costituito.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un processo non vincola automaticamente un ente o una parte che non vi abbia partecipato. Se un precedente giudizio ha accertato l’invalidità di una notificazione nei confronti di altri soggetti, il giudice della nuova causa deve valutare autonomamente la questione nei confronti della parte rimasta estranea.
- L’estratto di ruolo non è, di per sé, normalmente impugnabile. Per impugnare direttamente il ruolo o una cartella non notificata o invalidamente notificata, il debitore deve allegare e dimostrare uno degli specifici pregiudizi qualificati previsti dall’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973: pregiudizio alla partecipazione a una procedura di appalto, alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici oppure perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
- La disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si applica anche ai processi pendenti: l’interesse ad agire deve sussistere e risultare dimostrato al momento della decisione, anche se il ricorso era stato proposto secondo il quadro normativo precedente.
- Nel giudizio di cassazione, il contribuente che abbia impugnato un estratto di ruolo deve documentare tempestivamente il permanere dell’interesse qualificato ad agire, anche mediante deposito documentale nei limiti processuali applicabili. Se tale interesse manca, il ricorso originario può essere dichiarato inammissibile e la sentenza cassata senza rinvio.
- La successione legale dell’ente rappresentato non priva automaticamente il difensore già ritualmente costituito dei poteri processuali nel medesimo grado; questi permangono fino alla sostituzione. La costituzione o il conferimento di un nuovo mandato devono però risultare formalmente dagli atti.
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