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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27818/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, rideterminando il reddito imponibile ai fini Irpeg, Irap e Iva in esito a verifica fiscale. L'Ufficio contestava: costi non di competenza per euro 2.185,00, omessa dichiarazione di ricavi per euro 389.213,00 corrispondenti ad acconti riscossi in anni precedenti e non contabilizzati nell'esercizio 2006, e indebita detrazione Iva per euro 145,73. Furono notificati atti anche ai soci. I contribuenti impugnarono gli avvisi deducendo carenza istruttoria, nullità per motivazione meramente per relationem al p.v.c., errato calcolo della base imponibile e, in sostanza, che i costi erano stati registrati nell'anno di pagamento e gli acconti erano già stati dichiarati negli anni 2004 e 2005, sicché non vi sarebbe stato alcun pregiudizio erariale. In Cassazione furono proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza regionale per difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost., 116 e 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per illegittimo ricorso a metodo di accertamento analitico-induttivo/induttivo puro; 3) violazione degli artt. 32 e 41 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 51, 54 e 55 (indicati così nel ricorso) in tema di accertamento induttivo; 4) falsa applicazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 per l'imputazione degli acconti ricevuti al momento del preliminare di vendita, sostenendo che dovessero essere tassati nell'esercizio di percezione e che non vi fosse doppia imposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello, pur sintetica, esponeva i fatti e le ragioni di rigetto delle doglianze, senza nullità per motivazione apparente; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché la critica al metodo accertativo era inconferente e oscura rispetto all'effettivo oggetto della controversia, che riguardava l'imputazione temporale di costi e ricavi secondo il principio di competenza; ha rigettato anche il quarto motivo, affermando che l'art. 109 d.P.R. 917/1986 impone regole tassative e inderogabili di imputazione temporale dei componenti di reddito, sia negativi sia positivi, e che il recupero a tassazione nell'esercizio di competenza non è impedito dal fatto che il componente sia stato dichiarato in un diverso esercizio. La Corte ha precisato che l'eventuale doppia imposizione non blocca il recupero fiscale, potendo il contribuente chiedere il rimborso dell'imposta versata nell'anno non di competenza nei limiti della prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità della decisione d'appello perché la motivazione, seppur sintetica, era effettiva e intellegibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel motivo di nullità; la Corte non ha ravvisato violazioni valutative, rilevando che la sentenza aveva esaminato le questioni e spiegato le ragioni del rigetto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per dedurre difetto assoluto di motivazione; la Corte ha escluso che la motivazione fosse apparente o mancante.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura sul vizio di motivazione è stata letta come deduzione di nullità processuale della sentenza.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    La censura sul metodo di accertamento è stata dichiarata inammissibile perché inconferente rispetto alla reale contestazione, centrata sull'imputazione per competenza di costi e ricavi.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel terzo motivo, ritenuto inammissibile per oscurità e inconferenza rispetto alla questione decisiva.

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel terzo motivo, ritenuto inammissibile per le stesse ragioni di inconferenza.

  • artt. 51, 54 e 55

    Indicati nel ricorso in materia di accertamento induttivo; la Corte non ne ha svolto un esame autonomo, reputando la doglianza non pertinente.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi ... concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza ... i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti ... alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili

    Le regole di imputazione temporale dei componenti di reddito sono tassative e inderogabili; i ricavi e i costi devono essere imputati all'esercizio di competenza individuato dalla legge, senza possibilità per il contribuente di scegliere l'esercizio più conveniente.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per affermare che l'azione di rimborso dell'imposta versata nell'anno non di competenza è soggetta alla prescrizione ordinaria, con decorrenza dal pagamento indebito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la motivazione della sentenza d'appello non è nulla quando, pur sintetica, consenta di comprendere i fatti esaminati, le questioni controverse e le ragioni della decisione; non integra vizio di apparenza la condivisione delle argomentazioni di una parte, se il giudice esplicita perché le ritiene fondate.
  • Le censure in cassazione devono essere pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: doglianze rivolte a contestare un diverso profilo della vicenda sono inammissibili se non colgono il nucleo decisorio effettivo.
  • In materia di reddito d'impresa, le regole di imputazione temporale dei costi e dei ricavi dettate dall'art. 109 TUIR sono tassative e inderogabili; il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio in cui registrare un componente positivo o negativo.
  • Il recupero a tassazione di un componente nell'esercizio di competenza non è impedito dal fatto che quel componente sia stato già dichiarato in un diverso periodo d'imposta; il divieto di doppia imposizione non paralizza l'accertamento, restando salvo il rimedio del rimborso dell'imposta indebitamente versata.
  • La contestazione del metodo di accertamento è inconferente quando la lite, per come emerge dagli atti e dalla sentenza, riguarda essenzialmente la corretta imputazione per competenza di ricavi e costi già emersi in sede di verifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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