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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16611/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha contestato, per il periodo d'imposta 2015, la deducibilità ai fini IRES della quota di ammortamento del valore di avviamento iscritta a seguito del conferimento di un ramo d'azienda avvenuto nel 2000 tra società del medesimo gruppo. Secondo l'Ufficio, l'operazione era abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000: sarebbe stata priva di valide ragioni economiche non marginali e realizzata essenzialmente per conseguire un indebito vantaggio fiscale, ossia trasferire, tramite ammortamenti deducibili, perdite fiscali in scadenza ad altro soggetto del gruppo, eludendo la disciplina sul riporto delle perdite. Sulla base della medesima contestazione è stato emesso anche un distinto avviso ai fini IRAP nei confronti della sola società incorporante. Le contribuenti hanno impugnato gli atti e i giudici di merito hanno accolto i ricorsi, ritenendo non elusiva l'operazione. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 10-bis L. 212/2000, dell'art. 84 TUIR e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso la natura elusiva del conferimento, non avrebbe valorizzato l'assenza di valide ragioni extrafiscali e avrebbe indebitamente preteso che la contribuente spiegasse perché non avesse scelto un'operazione fiscalmente neutrale invece di quella realizzativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha osservato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, poiché la sentenza impugnata aveva accertato la presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali, connesse a esigenze di riorganizzazione e miglioramento strutturale/funzionale dell'impresa. Inoltre, ha chiarito che l'art. 2697 c.c. è violato solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Ha poi ribadito che non integra abuso del diritto il risparmio d'imposta ottenuto tramite la legittima opzione tra diversi regimi fiscali consentiti dalla legge, richiamando l'art. 10-bis, comma 4, L. 212/2000. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10-bis della legge n. 212 del 2000

    l'abuso del diritto non ricorre quando il risparmio d'imposta deriva dalla legittima opzione tra regimi fiscali diversi consentiti dalla legge; l'operazione va scrutinata alla luce della presenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.

  • art. 84 del d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato come norma sull'elusione del riporto delle perdite fiscali, ma la censura dell'Ufficio è stata respinta perché fondata su una rivalutazione del merito e non su un errore di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della norma è deducibile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova tra le parti; non se si contesti la valutazione delle prove compiuta nel merito.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, invocata dall'Agenzia; la Corte ha ritenuto che la censura fosse sostanzialmente diretta a un riesame del fatto.

  • art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.

    richiamato per ricordare i ristretti limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso l'attestazione del raddoppio del contributo unificato perché l'Agenzia delle Entrate è ammessa ex lege alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di abuso del diritto tributario, non è elusiva l'operazione che realizza un risparmio d'imposta attraverso una scelta negoziale espressamente consentita dall'ordinamento, se supportata da valide ragioni extrafiscali non marginali.
  • La mera circostanza che un'operazione societaria non abbia prodotto i risultati economici sperati non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'inesistenza delle ragioni economiche poste a base dell'operazione.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione solo quando si deduca un'erronea allocazione dell'onere della prova; non può essere usata per contestare la valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere un riesame del merito quando la sentenza impugnata abbia già correttamente individuato e applicato la regola giuridica pertinente ai fatti accertati.
  • Il controllo di legittimità sull'abuso del diritto e sulla ripartizione dell'onere probatorio resta distinto dal sindacato sulla ricostruzione fattuale, che rimane riservata al giudice di merito nei limiti previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del dirittoOnere della prova

Testo integrale

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