Cassazione Civile, Ordinanza n. 28724/2021 del 18/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IVA e IRES 2004 nei confronti di una società, fondato su un PVC della Guardia di Finanza dal quale risultava che erano stati dedotti costi e detratta IVA relativi a tre fatture per prestazioni di vigilanza notturna e festiva ritenute inesistenti, asseritamente ricevute da una ditta individuale. In primo grado la contribuente aveva ottenuto accoglimento, ma in appello la CTR ha riformato la decisione valorizzando, tra l’altro, le dichiarazioni rese dall’emittente delle fatture in sede di verifica, la scarsa attendibilità della scrittura privata prodotta dalla società, l’eterogeneità tra attività fatturata e attività svolta dal soggetto fatturante e il limitato valore probatorio del pagamento delle fatture. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 38 d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che l’accertamento si sarebbe basato su un solo elemento indiziario, cioè la dichiarazione del terzo, mentre gli altri elementi sarebbero stati introdotti solo in giudizio; (2) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 2697, 1350 e 2725 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente preteso la data certa per la scrittura privata; (3) nullità per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 360 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse spiegato adeguatamente perché la scrittura priva di data certa e il pagamento delle fatture non bastassero a provare l’effettività delle prestazioni e perché le dichiarazioni del terzo fossero decisive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel processo tributario, le dichiarazioni rese da un terzo e inserite nel PVC possono avere valore indiziario e concorrere a fondare la prova presuntiva, anche senza contraddittorio con il contribuente; nel caso concreto la CTR aveva inoltre effettuato una valutazione complessiva degli elementi, considerando la scrittura privata solo come elemento non idoneo a vincere il quadro presuntivo e attribuendo correttamente scarso rilievo al pagamento e alla mera documentazione formale. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di appello non era apparente, ma esistente e comprensibile, sicché la censura mirava in realtà a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma violata, ma la Corte non ne accoglie la censura, ritenendo corretta la valutazione probatoria complessiva della CTR
richiamato dal ricorrente come parametro dell’accertamento, ma la Corte conferma la tenuta dell’accertamento fondato su elementi presuntivi
l’onere di provare l’effettività e l’inerenza dei costi grava sul contribuente quando si deducono operazioni oggettivamente inesistenti
gli elementi raccolti, comprese le dichiarazioni di terzi, possono concorrere a formare una prova presuntiva
richiamato dalla ricorrente per negare la necessità della data certa; la Corte non accoglie la censura, ma valuta la scrittura come prova non idonea a superare il quadro presuntivo
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo; la Corte non vi fonda la decisione, limitandosi a reputare la scrittura priva di data certa non decisiva
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
mezzo di impugnazione invocato per dedurre violazioni di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
mezzo di impugnazione invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente
la motivazione della sentenza tributaria è ritenuta sufficiente, non apparente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sono dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi e inserite nel PVC possono costituire validi elementi indiziari e concorrere alla prova presuntiva anche se non rese nel contraddittorio con il contribuente, senza che l’Ufficio debba necessariamente svolgere ulteriori indagini.
- In tema di costi d’impresa relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve provare sia l’effettiva esistenza delle prestazioni sia la loro inerenza; la sola fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o il pagamento non sono di per sé sufficienti a dimostrare la realtà dell’operazione.
- Quando il giudice di merito esamina complessivamente il compendio probatorio e spiega, sia pure sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento, non ricorre il vizio di motivazione apparente censurabile in cassazione.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti; non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del merito probatorio.
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