Cassazione Civile, Ordinanza n. 12995/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006 e 2007 notificati nel 2013. Il contribuente ha impugnato la decisione di merito proponendo cinque motivi di ricorso: (1) ha dedotto la nullità degli avvisi per decadenza dal potere impositivo, sostenendo che la notifica sarebbe avvenuta oltre i termini; (2) ha contestato la qualificazione di alcune aree come fabbricabili e la mancata considerazione della qualità di coltivatore diretto/imprenditore agricolo, assumendo che non fosse necessaria già in dichiarazione la prova dei relativi requisiti per ottenere il trattamento agevolato; (3) ha denunciato la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 504/1992 perché gli avvisi sarebbero fondati su una delibera di Giunta invece che del Consiglio comunale competente; (4) ha lamentato la carenza di motivazione degli avvisi e la violazione delle norme sul procedimento e sulla motivazione dell’atto tributario; (5) ha contestato l’efficacia retroattiva di una delibera comunale che aveva determinato il valore venale del bene per annualità pregresse, oltre alla mancata considerazione di alcuni vincoli e all’illegittima applicazione delle sanzioni in presenza di asserita incertezza sull’edificabilità dell’area.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura era nuova e priva di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato la doglianza già svolta in appello né indicato dove fosse stata proposta; ha inoltre ribadito che, in caso di omessa dichiarazione ICI, il termine di decadenza decorre dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, con applicazione del più ampio termine quinquennale previsto dalla legge. Sul secondo motivo ha confermato che, per ottenere la riduzione ICI relativa alle aree interessate, era necessaria la dichiarazione, trattandosi di ipotesi rientrante nelle eccezioni all’abolizione generale dell’obbligo dichiarativo. Sul terzo e quarto motivo ha dichiarato le censure inammissibili per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o riassunti gli avvisi di accertamento e le delibere richiamate né indicata la loro sede processuale di produzione; ha inoltre ricordato che, in materia ICI, la motivazione dell’avviso è sufficiente se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa. Sul quinto motivo ha ritenuto infondata la doglianza sulla retroattività della delibera comunale, affermando che le delibere che fissano valori o criteri in materia ICI non hanno natura imperativa e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori come indici di valutazione; ha invece giudicato inammissibile la parte del motivo che tendeva a introdurre nuovi elementi di fatto non scrutinabili in cassazione. La decisione si è chiusa con il rigetto complessivo del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte osserva che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e vizi motivazionali, in realtà tendono a contestare accertamenti di fatto o sono nuove e dunque inammissibili.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
È evocato dal ricorrente per la dedotta tardività degli avvisi, ma la Corte rileva che la questione non risultava introdotta nei gradi di merito e comunque il termine va coordinato con la disciplina della decadenza prevista dalla normativa successiva.
art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006
Prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio degli enti locali vadano notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
art. 1, comma 171, L. n. 296 del 2006
La Corte lo richiama per affermare l’applicabilità della disciplina della decadenza ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
art. 4, d.lgs. n. 504 del 1992
Stabilisce l’obbligo per i soggetti passivi di dichiarare gli immobili posseduti; la Corte lo usa per ricavare il dies a quo della decadenza nelle ipotesi di omessa dichiarazione.
art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006 conv. in L. n. 248 del 2006
Ha eliminato in via generale l’obbligo di dichiarazione ai fini ICI, con limitate eccezioni; la fattispecie concreta è stata ricondotta all’ipotesi in cui la dichiarazione resta necessaria per ottenere una riduzione d’imposta.
art. 2, lett. b, d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato quale disposizione che, insieme ad altre, fonda la riduzione ICI invocata, la quale richiede la dichiarazione del contribuente.
art. 6, d.lgs. n. 504 del 1992
È evocato per contestare la competenza dell’organo comunale che avrebbe adottato la delibera applicata negli avvisi; la Corte non entra nel merito della questione per difetto di autosufficienza del ricorso.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione dell’atto amministrativo e tributario, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato quale norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ribadisce che l’avviso è sufficientemente motivato se consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
La Corte esclude che il principio di irretroattività della legge si applichi in modo rigido alle delibere comunali in materia ICI, qualificandole come atti amministrativi generali non imperativi, utilizzabili anche per annualità anteriori come parametri di valutazione.
È richiamato per affermare il potere della Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la questione giuridica è comunque correttamente risolta.
È evocato in relazione al vizio di motivazione; la Corte osserva che la sua violazione non conduce a cassazione se la soluzione giuridica è corretta e può essere validamente sostituita o corretta.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che giustificano la correzione della motivazione in cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Viene menzionato in relazione all’onere di deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso.
Massime di principio
- In materia di ricorso per cassazione, la doglianza è inammissibile se introduce per la prima volta questioni non dedotte nei gradi di merito oppure se non è autosufficiente, cioè non trascrive i contenuti rilevanti degli atti e non indica specificamente dove essi siano stati prodotti nel giudizio di merito.
- Nel processo tributario, la motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne efficacemente l'an e il quantum; non è necessaria una motivazione analitica di ogni profilo fattuale.
- Per gli accertamenti ICI relativi a omessa dichiarazione, il termine di decadenza per la notifica decorre dal termine ultimo entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata e si applica il termine quinquennale previsto dalla legge per gli avvisi degli enti locali.
- La soppressione generale dell’obbligo dichiarativo ICI non esclude la necessità della dichiarazione quando il contribuente intenda beneficiare di una riduzione d’imposta prevista dalla disciplina speciale.
- Le delibere comunali in materia ICI che fissano valori o criteri non hanno natura imperativa in senso stretto e possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori come elementi presuntivi o indici di valutazione, senza che operi automaticamente il principio di irretroattività delle leggi.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando la questione di diritto è stata comunque risolta correttamente, in un’ottica di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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