Cassazione Penale, Sentenza n. 22003/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli (sez. distaccata di Ischia) del 16/07/2025 che aveva dichiarato non luogo a procedere per i capi a), c), d) (violazioni urbanistiche/paesaggistiche) ritenendo la lieve entita' del fatto e aveva assolto per il capo b) (art. 181 d.lgs. 42/2004) per intervento di ripristino volontario. Il Procuratore ha dedotto erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuita' del fatto) rispetto ai capi a), c), d) e violazione dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004 rispetto al capo b). Questione processuale accessoria: qualificazione dell'impugnazione (appello vs ricorso per cassazione/ricorso per saltum) e presunta inammissibilita' per difetto di sottoscrizione digitale del ricorso depositato via PEC dalla Procura.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l'eccezione sulla sottoscrizione digitale (per il deposito effettuato dalla Segreteria della Procura il timbro attesta la provenienza), ha qualificato l'impugnazione come appello/ricorso per saltum nel senso della possibilita' di ricorso per cassazione per le sentenze di non luogo a procedere ex art. 554-ter (orientamento favorevole al ricorso per saltum), e, sul merito, ha accolto i motivi del Procuratore: ha censurato la errata applicazione dell'art. 131-bis (il Tribunale ha sovra-valutato il parziale ripristino e non ha valutato la consistenza complessiva degli abusi; il ripristino appariva parziale e non spontaneo) e ha ritenuto fondati i rilievi in relazione al capo b). Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Napoli in diversa persona per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Criteri per riconoscimento della particolare tenuita' del fatto: va valutata la fattispecie nel suo insieme; pluralita' di reati non esclude di per se' l'esimente; condotte successive (es. ripristino) rilevano ma non sono di per se' decisive; il giudice deve considerare tipologia, gravita', modalita', conseguenze e contesto.
art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
art. 181, comma 1 e comma 1-quinquies
La rimessione in pristino spontanea e totale estingue il reato paesaggistico previsto dal comma 1; il ripristino deve essere completo e anteriore a qualsiasi provvedimento amministrativo per avere efficacia estintiva.
d.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia), art. 44, comma 1, lett. c)
Norma richiamata come titolo della fattispecie contestata (norme urbanistiche/edilizie), indicativa del tipo di violazioni edilizie valutate dal Tribunale.
d.P.R. n. 380/2001, artt. 83, 93, 95
Ulteriori disposizioni del testo unico edilizio richiamate nei capi di imputazione; rilevano nella valutazione della gravita' dell'intervento abusivo.
Norme del codice della navigazione richiamate in relazione alle fattispecie contestate (parte dei capi a), c), d)).
Disciplina della sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione predibattimentale: prevede la possibilita' di pronunciare non luogo a procedere anche quando gli elementi non consentono una ragionevole previsione di condanna.
art. 554-quater cod. proc. pen.
Regime di impugnabilita' delle sentenze predibattimentali: indica l'appello come mezzo di impugnazione e i soggetti legittimati (tra cui il Procuratore della Repubblica); stabilisce limiti oggettivi di inappellabilita' per reati puniti con sola pena pecuniaria o pena alternativa.
art. 554-quinquies cod. proc. pen.
Prevede la possibilita' di revoca delle sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza predibattimentale, richiamata per analogia con il regime di revoca di altre sentenze non definitive.
Disciplina il ricorso per cassazione immediato (ricorso per saltum) per la parte che ha diritto di appellare: la Corte ha ritenuto applicabile anche alle sentenze di non luogo a procedere pronunciate in udienza predibattimentale, preferendo l'orientamento che consente il ricorso per saltum.
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
Norma transitoria sul deposito telematico che richiede sottoscrizione digitale per atti depositati via PEC; la Corte ha interpretato che la previsione concerne principalmente gli atti difensivi, mentre per gli atti del pubblico ministero depositati in Segreteria la provenienza e' attestata dal deposito.
Regola la trasmissione degli atti al giudice prima dell'udienza predibattimentale; rilevante per il vaglio preliminare del giudice.
Motivi di ricorso per cassazione: citato nella comparazione del regime di impugnabilita' e nelle limitazioni per alcune sentenze inappellabili.
Norma generale che limita l'appello del pubblico ministero contro proscioglimenti; la Corte ha chiarito che tale norma non prevale sul regime speciale dettato dagli artt. 554-ter e 554-quater.
Massime di principio
- Le sentenze di non luogo a procedere pronunciate all'esito dell'udienza predibattimentale (art. 554-ter) sono appellabili dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 554-quater; il regime speciale non puo' essere aggirato dalla norma generale che limita l'appello del P.M.
- E' possibile, secondo orientamento preferito dalla Corte, proporre ricorso per cassazione per saltum (art. 569) anche avverso le sentenze di non luogo a procedere pronunciate in udienza predibattimentale, per ragioni di legittimità, compatibilmente con il sistema delle impugnazioni.
- La sottoscrizione digitale e le modalita' di deposito telematico sono requisiti formali importanti; tuttavia, quando l'atto del pubblico ministero e' depositato dalla Segreteria della Procura e ne risulta documentalmente attestata la provenienza, la mancanza della sottoscrizione digitale non determina necessariamente l'inammissibilita'.
- Perche' il ripristino estetico/ambientale estingua il reato paesaggistico ai sensi dell'art. 181, occorre che la rimessione in pristino sia totale, spontanea e antecedente a qualsiasi intervento amministrativo; ripristini parziali o successivi a provvedimenti amministrativi possono non avere efficacia estintiva.
- L'applicazione dell'esimente per particolare tenuita' (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva della fattispecie: pluralita' di violazioni, consistenza materiale dell'abuso e modalita' esecutive sono parametri decisivi; atti successivi del reo possono essere valorizzati ma non bastano da soli a determinare la tenuita'.
- In caso di valutazioni erronee sul punto di diritto (errata applicazione di art. 131-bis o errata valutazione del ripristino) la Corte puo' annullare la sentenza e rinviare per nuovo giudizio davanti a diverso collegio.
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