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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21973/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625‑bis c.p.p. per errore di fatto: si censura che la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente alla revoca della confisca, pur essendo necessario un approfondimento di merito sulla rilevanza impeditiva di una delibera comunale di adozione del piano di lottizzazione (delibera Cons. comunale Rignano Flaminio n. 10 del 6.5.2025). Si deduce un'erronea rappresentazione delle risultanze processuali (errore percettivo) e si lamenta altresì l'omesso accertamento della colpevolezza richiesto dall'art. 578‑bis c.p.p. e l'omessa valutazione della proporzionalità della misura ablativa.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625‑bis c.p.p. sia di stretta portata e destinato a correggere soltanto errori percettivi (svista o equivoco) delle risultanze processuali decisivi per la decisione, non già valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche. Nel caso concreto la controversia verteva sulla valutazione di merito della valenza impeditiva della delibera comunale e su profili di proporzionalità e colpevolezza: questioni di natura valutativa non sindacabili con il rimedio straordinario. Inoltre la censura non ha colpito entrambe le "rationes decidendi" della sentenza impugnata ed è risultata generica. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è di stretta interpretazione; riguarda esclusivamente l'errore di fatto percettivo (svista o equivoco) nelle risultanze processuali che abbia inciso decisamente sulla formazione della volontà della Corte di Cassazione, non gli errori di valutazione o di diritto

  • art. 578‑bis cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per l'accertamento della colpevolezza; la Corte ha ritenuto che la presunta omissione di valutazione su tale profilo rientri in una valutazione di merito non sindacabile con l'art. 625‑bis

  • art. 28 legge n. 1150/1942

    delibera di "adozione di piano di lottizzazione convenzionata"

    La delibera comunale prodotta in sede di legittimità era una fase di adozione non definitiva; la Corte ha ritenuto che non costituisse un atto certamente incompatibile con la confisca e che la sua valenza meriti una valutazione non esaminabile in sede di legittimità

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamato in analogia: il sindacato per correzione dell'errore di fatto è previsto in casi di verità incontrovertibilmente esclusa o di inesistenza di un fatto; ai fini dell'art. 625‑bis c.p.p. occorre analoga certezza fattuale

  • art. 391‑bis cod. proc. civ.

    Richiamato come modello normativo: l'art. 625‑bis c.p.p. è stato interpretato alla stregua dell'istituto civile che consente la correzione di errori percettivi e non di valutazioni giuridiche o di merito

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625‑bis c.p.p. è ammesso solo per errori meramente percettivi (svista o equivoco) nelle risultanze processuali che siano decisivi per la decisione; non può essere usato per rivedere valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
  • Se la censura riguarda la necessità di una valutazione di merito (es. valenza impeditiva di un atto amministrativo, proporzionalità della confisca, accertamento di colpevolezza), il rimedio corretto non è l'art. 625‑bis ma le impugnazioni ordinarie o la proposizione tempestiva degli atti probatori davanti al giudice competente.
  • La produzione per la prima volta in Cassazione di atti amministrativi o documenti non conclusivi (procedure "in itinere") è rischiosa: la Corte può ritenere quei documenti non idonei a modificare la decisione o comunque valutabili solo nel merito, con conseguente inammissibilità del rimedio straordinario.
  • Per avere chance con un ricorso per errore di fatto, occorre dimostrare l'esistenza di un fatto incontrovertibile o la palese inesattezza percettiva delle risultanze, non semplici difetti argomentativi o contestazioni sulla qualità della motivazione.

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